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10.2004.13 ΓÇó Strike-out of provisional measures after extrajudicial settlement
10.2004.13Outro Tribunal16 de dez. de 2004Settled
In a trademark-protection interim-measures proceeding, the applicants informed the Seconda Camera civile del Tribunale d'appello that the dispute had been settled out of court and withdrew their application. The court therefore struck the case from the docket and held that the superprovisional decision of 19 August 2004 lapsed. In accordance with the settlement and the court’s order, the applicants had to bear the already advanced court fee of CHF 500 and any later service costs. No compensation for the respondent was awarded because it had not participated in the proceedings.
Art. 352 and 151 CPC; strike-out of provisional-measures proceedings after extrajudicial settlement and withdrawal of the application. Where the applicants notify the court that the dispute has been settled and withdraw the request, the provisional proceedings are terminated by removal from the docket, and any superprovisional measures previously ordered cease to have effect. Cost allocation follows the settlement or, absent contrary agreement, the court may charge the applicants with the already incurred court fee and reserve later service costs. No party compensation is due to the respondent when it did not participate in the proceedings.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2004.13
Data decisione, Autorità: 16.12.2004, IICCA
Titolo: stralcio per accordo extragiudiziale
Incarto n. 10.2004.13
Lugano 16 dicembre 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa, questi in sostituzione di Walser, assente
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare l’istanza di misure provvisionali 18 agosto 2004 in materia di protezione dei marchi, presentata da
AT 1 AT 2 (entrambe rappr. da RA 1)
contro
CO 1)
accolta la domanda di interventi superprovvisionali con decisione 19 agosto 2004;
non essendo potuta avvenire l’intimazione alla parte convenuta dell’allegato di istanza e del decreto surriferito, poiché essa non ne ha accettato la notifica nelle vie rogatoriali, avendo scelto di esigere la traduzione degli atti in lingua cinese;
preso atto dello scritto 14 dicembre 2004 delle istanti che comunicano essere intervenuto un accordo stragiudiziale sulla vertenza in esito al quale esse ritirano la domanda di misure cautelari e chiedono lo stralcio dai ruoli della stessa;
considerato come lo stesso accordo comporti il carico delle spese e della tassa di giustizia alle istanti, mentre le stesse postulano che alla convenuta non siano riconosciute indennità ripetibili in seguito alla mancata partecipazione al processo;
dovendo di conseguenza, con riferimento al dispositivo n. 2 del decreto 19 agosto 2004, accollare alle istanti la tassa di giustizia già decisa in quella sede;
richiamati gli art. 352 e 151 CPC,
decreta: 1. La procedura cautelare dipendente da istanza 18 agosto 2004 di AT 1, e di AT 2, di cui al presente incarto, è stralciata dai ruoli.
§. Di conseguenza decadono le decisioni di cui al decreto
19 agosto 2004 del giudice delegato.
Non vengono assegnate ripetibili.
–), (2 espl.) nelle vie rogatoriali; ;
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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