AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.79
Data decisione, Autorità:
04.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.79/ROC/MAM
DA
14/2003
4
aprile 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con
Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
_________ _________,
di _________ e _________ nata _________ , nato a _________ il __________
__________ __________, cittadino italiano, domiciliato a _________ , Via
__________ __________ __________, _________ , coniugato,
difeso da: Avv. _________
_________ , _________ ,
prevenuto colpevole di truffa e falsità in documenti;
fatti avvenuti il __________ __________ 2002 a
_________ e a _________ ;
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 e 251 Cifra
1 CP;
perseguito con decreto d’accusa no. DA
/ di data __________ __________ 2003 del Procuratore
Pubblico Giuseppe Muschietti, _________
, che ha proposto la condanna dell'accusato:
- Alla
pena di 1 (un) mese di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo
di prova di 2 (due) anni.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr.
100.--.
- L’iscrizione
della condanna a casellario giudiziale che sarà cancellata
trascorso
il periodo fissato dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 gennaio 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento del 4 aprile
2003, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal
difensore, Avv. _________ _________ , _________ , come pure il Procuratore
pubblico Giuseppe Muschietti;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore Pubblico il quale
ha chiesto la conferma della condanna proposta nel decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
il proscioglimento del prevenuto dall’accusa dei reati di truffa e falsità in
documenti, taluni elementi oggettivi e soggettivi alla base degli stessi -
segnatamente l’astuzia, nonché l’atto di disposizione patrimoniale
pregiudizievole degli interessi economici altrui, come pure il proposito di
procacciare un indebito profitto - facendo difetto, e ha postulato inoltre un
congruo importo a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si
è rimesso a quanto affermato dal suo difensore, ammettendo l’intero svolgimento
dei fatti e scusandosi altresì per l’accaduto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- È
_________ _________ colpevole di
1.1. Falsità in documenti
per
avere,
al
fine di procacciare un indebito profitto alla società __________ __________
__________ SA, di cui egli è socio e responsabile del settore vendite, formato
un documento falso e fatto uso di tale contraffazione a scopo d'inganno,
e
meglio, per avere formato, mediante fotocomposizione, una ricevuta postale
falsa, attestante l'asserito avvenuto versamento, in data __________ __________
2002, da parte di __________ __________ __________ SA, di un importo di CHFr.
9'289.11 a favore della società __________ -__________ __________ e per averne
fatto uso inviando tale documento via fax a quest’ultima società al fine di
mostrare a __________ __________ AG l’avvenuto pagamento.
1.2. Truffa
per
avere,
al
fine di procacciare un indebito profitto a __________ __________ __________ SA,
ingannato con astuzia i responsabili della società __________ -__________ AG,
inducendola in tal modo in errore nonché ad atti pregiudizievoli del patrimonio
della società,
e
meglio, per avere ingannato i responsabili di __________ -__________ AG,
società con cui egli già intratteneva regolari e collaudati rapporti
commerciali, inviando via fax il documento di cui al § 1, facendo in tal guisa
credere di aver proceduto al versamento dell'importo di CHFr. 9'289.11, di cui
alla fattura del 10 gennaio 2002, inducendo in errore i responsabili di
__________ -__________ AG quanto all'avvenuto pagamento e facendo si che essi
procedessero all'invio a __________ __________ __________ SA della merce da
quest'ultima ordinata presso la parte lesa, merce che __________ __________
__________ SA ha trattenuto,
conseguendo
in tal modo un indebito profitto per la società __________ __________
Informatica __________ di fr. 9'289.11, danno nel mentre risarcito
integralmente.
fatti
avvenuti a _________ e a _________ il __________ __________ 2002;
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2., se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
- In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 1 CPS se il condannato avrà
tenuto buona condotta e se le multe e le pene accessorie pronunciate senza la
sospensione condizionale sono state eseguite (art. 41 cfr. 4 CPS).
- In caso di risposta
affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
- Se, in applicazione
dell’art. 9 cpv. 6 CPP, devono essere assegnate ripetibili
a beneficio dell’accusato, ed
in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto A. In data 10 gennaio 2002, il
prevenuto, socio azionista della ditta __________ __________ __________ SA,
_________ , procuratore della stessa (e marito dell’amministratrice unica), e i
cui compiti all’interno della ditta erano sostanzialmente quelli del contatto
con la clientela, della verifica dei listini prezzi, nonché del controllo
dell’intero andamento della ditta come pure della supervisione dei differenti
collaboratori professionali, ha formato un documento falso, segnatamente
sovrapponendo sulla parte “ricevuta” di una polizza di versamento intestata
alla ditta __________ __________ AG, _________ , e attestante un pagamento (non
effettuato) di un importo di Fr. 9'289,11, un timbro postale attestante a sua
volta la precitata data e ritagliato da un cedolino autentico, fotocopiando poi
il tutto, e trasmettendo il risultante documento (falso) via fax all’indirizzo
della ditta __________ __________ AG, _________ , al fine di dimostrare a
quest’ultima l’adempimento contrattuale della ditta cui il prevenuto faceva
capo e relativo ad un precedente accordo telefonico sostenuto da questi con la
società svizzero-tedesca, in base al quale le parti avevano convenuto oralmente
un contratto di compravendita tale per cui __________ __________ AG, _________
, in qualità di venditrice, si sarebbe impegnata a trasferire la proprietà di
una determinata quantità di merce a __________ __________ __________ SA,
_________ , in qualità di compratrice, dietro corresponsione (anticipata) del
prezzo di detta merce e ammontante a Fr. 9'289,11, ritenuto che condizione
contrattuale essenziale e necessaria, posta dalla parte venditrice, fosse
appunto quella del pagamento da parte dell’acquirente in via anticipata esclusa
ogni altra modalità e/o tempistica.
B. Il
prevenuto ha dichiarato nel verbale di polizia 13.12.2002, fronte al
Procuratore Pubblico, di avere sciaguratamente commesso quanto precede dal
momento che la ditta __________ __________ __________ SA si trovava allora in
una situazione di urgenza, sia perché si era trovata confrontata con un cliente
che le aveva richiesto ed esatto una certa fornitura in tempi brevi (con il
conseguente potenziale rischio di perdere il cliente, e, dunque, denaro, se i
prodotti in questione non fossero sopraggiunti nelle mani di quest’ultimo in
tempi stringati, ciò che presupponeva a non averne dubbio un invio da parte di
__________ __________ AG più che tempestivo!), sia perché in quel periodo la
__________ __________ __________ SA aveva problemi di liquidità (ciò che è
stato confermato dalle tavole processuali, dalle quali emerge che in data
10.01.2002, il saldo del conto bancario __________ intestato alla predetta
ditta ammontava a soli Fr. 1'269.35 ed il saldo sul conto corrente postale
ammontava a Fr. 4'485.72; somme, queste, decisamente inferiori a quanto
richiesto dalla ditta venditrice!). Sempre per sua stessa ammissione, _________
_________ sapeva che solo alla condizione di trasmettere il falso documento via
fax al venditore, questi avrebbe disposto la trasmissione della merce.
C.
Stante tutto quanto precede, la ditta venditrice ha poi
effettivamente trasmesso la merce oggetto del predetto contratto di
compravendita alla ditta acquirente, ritenendo che quest’ultima, così come da
sua comunicazione via fax, avesse effettivamente proceduto al pagamento
(anticipato) del dovuto. Pagamento, questo, che in realtà non era mai stato
effettuato dalla controparte contrattuale, la quale ha così ricevuto nel breve
volgere di pochi giorni la mercanzia desiderata senza avere da parte sua
adempiuto punto ai propri obblighi e alle proprie incombenze nei confronti
della __________ __________ AG.
D.
Dopo parecchi contatti tra le parti contraenti - il debito di cui
sopra, gravante l’acquirente, non essendosi ancora integralmente estinto -
__________ __________ AG ha così denunciato _________ _________ fronte alle
competenti Autorità inquirenti, da cui il predetto decreto di accusa, il
conseguente dibattimento penale del 4 aprile 2003 e la pedissequa attuale
necessità delle presenti motivazioni scritte.
E. Al dibattimento,
l’accusato, pur ammettendo i fatti in quanto tali ed ammettendo di essersi
comportato con una certa leggerezza (dettata anche da un certo rancore poiché,
contrariamente ad altri fornitori, la __________ __________ AG non avrebbe
trasmesso la merce richiesta neppure in contrassegno) ha respinto ogni addebito
di natura penale. Egli avrebbe infatti agito in buona fede ben sapendo che la
merce comandata in tal guisa, sarebbe stata interamente ripagata da parte della
ditta __________ __________ __________ SA e non avendo pertanto l’intenzione di
danneggiare nessuno né di procacciare, per sé o per terzi, indebito profitto
alcuno, rammentando in tal senso che dopo i fatti la ditta __________
__________ __________ SA ha, come prospettato, versato quanto dovuto con tanto
di interessi moratori. _________ _________ ha inoltre dichiarato,
contrariamente a quanto riferito in sede istruttoria, di non avere mai
intrattenuto in precedenza relazioni commerciali con la ditta __________
__________ AG, non potendosi così ritenere, a sua detta, che i rapporti tra le
due ditte fossero più che collaudati.
F. Ammessi
sostanzialmente i fatti, controversa è unicamente la qualificazione giuridica
della fattispecie che qui ci occupa, il Procuratore Pubblico ritenendo adempiuti
tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di truffa e falsità in
documenti ed il difensore ritenendo per contro inesistenti gli estremi dei
predetti capi d’imputazione, avendo questi segnatamente escluso in sede
dibattimentale, quo al reato di truffa, i presupposti oggettivi dell’ astuzia e
dell’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole degli interessi della
parte lesa, come pure il presupposto soggettivo del proposito del prevenuto di
voler procacciare a sé o ad altri, un indebito profitto, e, quo al reato di
falsità in documenti, il medesimo presupposto soggettivo dell’indebito
profitto.
Vero è che dagli atti
risultano piuttosto, e contrariamente a quanto esposto dal
difensore, tutti gli
elementi oggettivi e soggettivi dei reati ascrittigli, come si
vedrà ai considerandi
che seguono.
considerato
in diritto 1. Giusta
l’art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione
sino a cinque anni o con la detenzione.
-
_________, per sua stessa ammissione, fornita sia fronte alle forze inquirenti
che in sede dibattimentale, ha senz’altro affermato cose false all’indirizzo
della ditta __________ __________ AG, _________ , trasmettendo via fax
l’attestazione dell’avvenuto versamento postale per l’importo di fr. 9'289,11,
in realtà mai effettuato.
-
Il
prevenuto ha inoltre pure ammesso di avere dissimulato cose vere all’indirizzo
della parte lesa, nonché controparte contrattuale, dacché al momento della sua
proposta telefonica di contratto, egli ha bellamente e manifestamente
sottaciuto il fatto che la ditta __________ __________ __________ SA fosse a
quel momento sprovvista di liquidità e, dunque, impossibilitata a pagare
direttamente e subitaneamente il predetto importo di Fr. 9'289,11 così come
stabilito tra le parti, e malgrado il suo implicito obbligo di informare
controparte di tale problematica, quanto precede in crassa violazione del
principio dell’osservanza della buona fede nei rapporti commerciali (art. 2
CCS, “Treu und Glauben im Geschäftsverkehr").
-
È altresì chiaro ed
accertato con esattezza il fatto che le menzogne del
prevenuto
hanno concretamente e ragionevolmente indotto il venditore in
errore,
in particolare quo alla presunta liquidità della ditta __________ __________
SA, così espressa nel suo (fittizio) pagamento; errore, quest’ultimo,
causale
ai fini della stipula del contratto di compravendita e della pedissequa
trasmissione
della merce da parte della ditta fornitrice, dacché, come
ammesso
dall’accusato in sede dibattimentale, quest’ultima non avrebbe mai e
poi
mai fornito la merce senza che l’acquirente avesse prima provveduto a
versare
il contante dovuto.
A seguito del versamento fittizio, la decisione della parte lesa di
spedire la
mercanzia
richiesta telefonicamente da _________ _________, costituisce, a queste
condizioni,
un chiaro atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole degli
interessi
economici della stessa (damnum emergens), poiché, contrariamente
alle
sue stesse indicazioni, essa ha trasmesso la merce senza ricevere il
prospettato
corrispettivo (se non molto più tardi e a giochi oramai fatti, a
consumazione
avvenuta del reato), ritenuto poi, in questo contesto, che un
pregiudizio
economico a‘ sensi del predetto disposto di legge può pure essere
costituito
da un danno anche solo transitorio (“vorübergehend”; cfr. DTF 102 IV
89,
175; DTF 105 IV 104; REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, Delikte gegen
den
Einzelnen, 6.a ed. , Zurigo 1994, pag. 175).
6.Giusta il Tribunale Federale, agisce poi, tra gli altri, con astuzia,
colui che induce una persona in errore sulla base di allegazioni fallaci,
pensando che alla luce delle circostanze concrete del singolo caso, la vittima
non si debba ritenere per nulla tenuta a verificare tali predette allegazioni
(DTF 72 IV 128).
7.Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 146 CP, non è
però necessario che l’autore si serva di particolari artifizi e/o macchinazioni
per ingannare la vittima, ma neppure, di principio, è sufficiente da parte di
questi, una semplice bugia tout court.
8.In questo contesto è pertanto fondamentale esaminare attentamente il
comportamento della vittima, segnatamente determinare se questa avesse potuto o
meno, al momento dei fatti, con un minimo di attenzione e precauzione da lei
esigibile, individuare la menzogna, ed evitare conseguentemente l’errore, ciò
che escluderebbe, per definizione, un comportamento astuto del prevenuto e,
dunque, il reato di truffa. La vittima, in altri termini, non può dormire sugli
allori e deve dunque sempre prendere le precauzioni indispensabili, praticando,
ad esempio, un controllo, laddove questo dalle circostanze concrete risultasse
usuale e/o facile e/o auspicabile (DTF 72 IV 14).
9.Quanto precede è ciò che sostiene pure il difensore, il quale, al
dibattimento, ha sottolineato come una verifica da parte della ditta __________
__________ AG sarebbe stata estremamente semplice: sarebbe infatti bastato , a
sua detta, aspettare il breve volgere di 3 - 4 giorni per accertarsi presso un
ufficio postale circa l’avvenuto pagamento, in difetto di che la ditta avrebbe
potuto allora trattenere la merce presso di sé. Questo controllo, sempre
secondo il difensore, si sarebbe a maggior ragione esatto dalla ditta
__________ __________ AG, dal momento che, come dichiarato da _________
_________ in sede di dibattimento, fra le parti contraenti non vi era mai stata
in realtà alcuna precedente relazione contrattuale, la prudenza essendo
pertanto d’obbligo. L’inganno, a queste condizioni, si sarebbe allora potuto
evitare con un minimo di attenzione, tenuto conto del metodo utilizzato dal
prevenuto, per nulla complicato, per indurre in errore la venditrice. In simili
circostanze, e sempre a mente del difensore, sarebbe pertanto venuto a mancare
l’elemento oggettivo dell’astuzia, poiché le allegazioni dell’autore non
sarebbero state tali da indurre un venditore mediamente avveduto a prescindere
dall’effettuare una verifica circa l’effettivo pagamento o meno da parte
dell’acquirente.
-
La
precitata tesi della difesa non merita su questo punto accoglimento. Intanto
perché vi è astuzia anche quando un controllo da parte della vittima sarebbe sì
facilmente possibile, ma l’autore fa però uso di artifizi, di manovre
fraudolente (le cosiddette “betrügerische Machenschaften”), come ben può essere
il caso dell’utilizzazione di una ricevuta postale, anche se solo trasmessa via
fax, attestante un avvenuto pagamento con tanto di timbro postale, ritagliato
da altro cedolino e sovrapposto al documento così formato, indicante la data
dell’avvenuto pagamento agli sportelli (cfr. J.H. POZO, Droit Pénal,
partie spéciale I,3a ed. Zurigo 1997, n. 1008, pag. 227). Una simile
fattispecie non può rappresentare unicamente una “innocente” bugia
riconoscibile ai più, e ritenuto poi oltretutto che tutti, di fondo,
riconoscono una ricevuta postale, anche se solo trasmessa via fax, e che dunque
non si possa né si debba automaticamente partire dal dubbio e dal presupposto
che si tratti di un documento falso, venendo così naturalmente a scemare la
difesa e la soglia di attenzione della vittima, la quale parte sì , purtroppo,
da un presupposto errato, ma in cui anche i più avveduti incapperebbero.
-
Neppure
deve passare inosservata poi la pressione esercitata dall’accusato sui
responsabili della ditta venditrice, poiché, come ammesso da questi, a loro
venne telefonicamente comunicato che trattavasi di ordinazione urgente ed il
cui eventuale invio tardivo avrebbe verosimilmente causato la perdita di
importanti relazioni d’affari a discapito della __________ __________
__________ SA. Pressione, questa, esercitata a non averne dubbio da _________
_________ per ulteriormente, e per così dire, tenere a bada la vittima,
segnatamente sviandola dalle proprie eventuali incombenze di controllo e verifica.
Fronte a queste pressioni, pretendere dalla __________ __________ AG di
attendere comunque quattro giorni circa (al fine di verificare l’avvenuto
pagamento o meno) prima di spedire la merce, sarebbe stato, onestamente,
pretendere un po’ troppo.
-
Tutto
quanto precede è ulteriormente corroborato e sottomurato dal fatto che le due
ditte intrattenevano a quel tempo relazioni commerciali collaudate tra di loro.
Infatti, nel rapporto d’inchiesta del 13.12.2002, il prevenuto ammette a chiare
lettere fronte al Procuratore Pubblico che :” La nostra ditta faceva capo
anche a questo fornitore __________ __________, che non era però il nostro
unico fornitore rilevato come la società in questione non ci volesse inviare la
merce neppure in contrassegno (vale a dire in esame presso gli uffici postali),
insistendo sul pagamento anticipato, tutt’altra maniera di pagamento esclusa.
In altre occasioni, per provare appunto il pagamento anticipato, abbiamo
inviato alla __________ __________ copia della ricevuta postale per fax,
modalità che ci permetteva di ricevere la merce”. In forza di tali
ammissioni, _________ _________ sapeva dunque inevitabilmente che la ditta
venditrice avrebbe così omesso di verificare alcunché, poiché a nessuno può
essere esatto di verificare con attenzione e dovizia di particolari ogni
singola operazione commerciale intrattenuta con la medesima ditta nel corso di
un lungo periodo di tempo, tanto più che non si erano mai verificati in
precedenza, e per quanto è dato di sapere, problemi di pagamento. Certo, “homo
homini lupus”, ma nel caso di tali rapporti collaudati, la buona conoscenza del
cliente poteva e doveva fare ritenere alla venditrice la fedefacenza della
ricevuta trasmessa via fax, tanto più che quella, come visto, era l’usuale
prassi tra le due ditte in questione.
-
È
pur vero che al dibattimento il prevenuto ha da subito dichiarato (invero in
maniera alquanto sospetta visto che nessuno gli aveva ancora rivolto una
domanda in tal senso!) che la __________ __________ __________ SA non aveva mai
intrattenuto relazioni d’affari con la __________ __________ AG, ma questa
(nuova) versione non appare credibile a mente dello scrivente Giudice. Intanto
poiché è inverosimile pensare che il prevenuto, stante le importanti mansioni
affidategli all’interno della ditta, si fosse sbagliato in modo così crasso e
marcato (oltretutto in sede di interrogatorio fronte al Procuratore Pubblico
medesimo!) circa i rapporti con la ditta di _________ . In secondo luogo,
poiché è in generale la personalità tutta dell’accusato a non avere a dire il
vero impressionato positivamente sia in sede di inchiesta che in sede
dibattimentale. Egli infatti, avantutto, nel primo rapporto d’inchiesta del
25.1.2002 ha tentato (maldestramente) di camuffare il suo operato, e soltanto allorquando
le forze inquirenti lo hanno letteralmente messo alle corde, descrivendogli la
sicura dinamica dell’intera fattispecie, ormai sentitosi braccato, ha avuto
modo di confessare. Ma non è tutto. Il prevenuto ad esplicita e precisa domanda
del Procuratore Pubblico al dibattimento, ha risposto, contrariamente al vero,
di non avere mai commesso alcun tipo di reato in precedenza né di avere alcuna
iscrizione a casellario giudiziale, quanto precede in crasso contrasto con
l’estratto del casellario giudiziale italiano prodotto invece dal Procuratore
Pubblico da cui si evince che _________ _________ è stato condannato in più
occasioni da Tribunali italiani, segnatamente per i reati di ricettazione e
falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Tutto quanto precede
mette dunque in luce la vacillante credibilità dell’accusato - il quale sembra
sempre, e malgrado tutto, svicolare sintanto che non si trova confrontato con
riscontri oggettivi - anche in punto alla paventata inesistenza di precedenti contatti
e rapporti commerciali tra le due ditte in questione.
-
In
via del tutto abbondanziale, e quand’anche si volesse - per avventura -dare per
buona la versione fornita dall’accusato circa l’inesistenza dei predetti
rapporti commerciali tra le parti contraenti, si ripete comunque che l’elemento
oggettivo dell’astuzia sarebbe comunque dato, stante l’artifizio perpetrato dal
prevenuto, la falsa ricevuta postale inviata per fax avendo senz’altro potuto
indurre (e non sprovvedutamente!) la vittima dell’imbroglio in errore circa
l’adempimento contrattuale della controparte e conseguentemente indurla alla
pregiudizievole disposizione patrimoniale.
-
Per
tutto quanto precede, la menzogna (circa l’avvenuto pagamento) ed il silenzio
(circa la momentanea illiquidità della ditta __________ __________ __________
SA) da parte del prevenuto, costituiscono nel loro complesso inganno astuto ai
sensi dell’art. 146 CP, avendo il precitato falso documento comprensibilmente
trattenuto il venditore dall’effettuare ulteriori verifiche preventive circa la
veridicità o meno dell’avvenuto pagamento da parte dell’acquirente, tanto più
alla luce dei ben collaudati rapporti commerciali tra le parti in causa.
-
Ammessi
tutti gli elementi oggettivi del prospettato reato di truffa, devesi ora
esaminare l’esistenza del corrispondente elemento nella forma del dolo diretto
o anche solo eventuale (CORBOZ, Les principales infractions, berna, 1997, pag.
148, n. 39). Il prevenuto ha costantemente negato di avere avuto l’intenzione
di truffare i venditori (definendo quanto accaduto un semplice stratagemma per
avere la possibilità di controllare la merce prima di pagarla), tanto da
chiedere, ancora al dibattimento e per il tramite del proprio difensore, di
essere prosciolto da questa imputazione, ma dalla disamina degli atti risulta
invece che egli ha agito con assoluta lucidità e consapevolezza.
-
In
particolare, come ammesso da _________ _________, egli sapeva e voleva,
suscitare astutamente l’errore nei responsabili della ditta __________
__________ AG per il tramite della trasmissione via fax della falsa ricevuta
postale, in modo da indurre questi ultimi alla predetta disposizione
patrimoniale. Il prevenuto sapeva inoltre, sempre per sua stessa ammissione,
che la predetta disposizione patrimoniale avrebbe costituito un atto
pregiudizievole degli interessi economici della ditta venditrice (anche se
magari solo transitorio: cfr. REHBERG/SCHMID, Strafrecht II, Delikte
gegen den Einzelnen, 6a ed. , Zurigo 1994, pag. 178), poiché egli era cosciente
che la controprestazione monetaria da parte di __________ __________ __________
SA non sarebbe certo avvenuta quel giorno e sapeva inoltre che la ditta di cui
egli era ed è procuratore ed azionista si trovava in profondo stato di
illiquidità, l’eventuale pagamento potendo pertanto potenzialmente protrarsi
sino alle calende greche … Il prevenuto aveva senz’altro dunque previsto la
possibilità di non riuscire a pagare immediatamente la merce, ha assunto tale
rischio e ha nondimeno agito, tanto basta per accertare inequivocabilmente
l’esistenza del presupposto soggettivo del dolo eventuale (cfr. REP 1978,
pag. 426).
-
-
Giusta
l’art. 251 cfr. 1 CPS, chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri
diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui
firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla
verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un
tale documento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la
detenzione.
-
Che
il prevenuto abbia concretamente formato un documento (art. 110 cfr. 5 CP)
falso, è pacifico, indiscusso ed esplicitamente ammesso sia dall’accusato che
dal suo difensore. Su questo punto non giova soffermarsi oltre. Altrettanto
pacifica ed indiscussa risulta essere l’intenzione del prevenuto di procedere a
tale atto di falsificazione sia per quanto riguarda l’aspetto cognitivo (il
cosiddetto “Wissen”) sia per quello volitivo (“Wollen”).
-
Quo
alla problematica in punto alla determinazione dell’esistenza o meno del
proposito (Absicht) del prevenuto di voler procacciare alla società __________
__________ __________ SA un indebito profitto, deve esser rinviato a quanto già
esposto in relazione al reato di truffa, dovendosi senz’altro ammettere, anche
in questo caso, malgrado il parere contrario della difesa e per gli stessi
motivi di cui sopra, l’adempimento di tale presupposto soggettivo. Sia come
sia, infatti, il prevenuto era inevitabilmente consapevole del fatto che
proprio per il tramite del predetto documento falso da lui formato, e, meglio,
per il suo intrinseco valore probatorio (Beweisfunktion; cfr. DTF 103 IV 38,
151, 240; DTF 106 IV 41) atto a certificare agli occhi del venditore il
(fittizio) versamento della controprestazione monetaria da parte della ditta
acquirente, si sarebbe potuto trarre un vantaggio economico a favore della __________
__________ __________ SA (potendo ottenere questa la merce senza l’effettivo
pagamento), ciò che è sufficiente per dimostrare a non averne dubbio il
proposito del prevenuto di procacciare un indebito profitto alla sua ditta (HAUSER/REHBERG,
Strafrecht IV, Zurigo 1989, pag. 174, n. 3.22; STRATENWERTH, Schw.
Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 3a ed.,
Berna 1984).
-
Per
tutto quanto precede, _________ _________ deve perciò venire dichiarato
colpevole di truffa e falsità in documenti a’sensi della precitata dottrina e
giurisprudenza, ciò che, in concreto, giustifica la condanna dello stesso alla
pena proposta dal Procuratore Pubblico - segnatamente un mese di detenzione
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - equamente
commisurata alla sua colpa (art. 63 CPS). La pena così inflitta, senz’altro
mite se paragonata alla usuale prassi dei Tribunali adottata per casi similari
di truffa (Fr. 9’289.- non sono propriamente spiccioli!), risulta poggiare su
tre importanti considerazioni. In primis non deve passare inosservata la
vita anteriore dell’accusato il quale, malgrado gli scivoloni giudiziari in cui
incappò in giovane età e di cui sopra, risulta purtuttavia avere conseguito un
diploma di __________ in Italia, come pure quello di __________ __________ e di
__________ e, non da ultimo, è stato per due anni __________ di __________ in
seno __________ __________; personalità, quella dell’accusato, certamente in
grado dunque di affrontare lavori di responsabilità come pure, più in generale,
di responsabilizzarsi lui medesimo (come del resto è pure parzialmente figurato
nel corso del dibattimento penale in cui egli si è più volte fatto carico delle
proprie responsabilità dichiarando persino di accettare il verdetto comunicatogli
verbalmente) ciò che, per un futuro, fa ben sperare. In secundis,
_________ _________ al dibattimento è apparso pentito di quanto accaduto, pur
non riconoscendo la qualificazione giuridica dei reati astrettigli. In terzo
luogo, la ditta __________ __________ __________ SA che fa capo all’accusato
(ora procuratore) e alla di lui moglie (ora amministratrice unica), ha pur
sempre definitivamente pagato l’intero ammontare dovuto alla __________
__________ AG con tanto di interessi moratori, di cui una parte (e ammontante
a Fr. 2'324,75) era stata pagata al venditore persino prima dell’inoltro della
querela penale (doc. 6).
-
Stante
la condanna dell’accusato, ed in applicazione dell’art. 39 lett. a LTG, la
tassa di giustizia in complessivi Fr. 600.- , come pure le spese, sono a carico
di quest’ultimo, la richiesta della difesa volta ad una corresponsione in
favore di _________ _________ di un importo a titolo di ripetibili (art. 9 cpv.
6 CPP), dovendo pertanto essere respinta.
-
I
dispositivi della presente sentenza sono stati comunicati verbalmente
all’accusato, al suo difensore ed al Procuratore Pubblico in conclusione del
dibattimento tenutosi il 4 aprile 2003, le parti essendo state avvertite del
diritto di presentare, per il tramite dello scrivente Giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). In tale ottica, e con tempestivo scritto del 7
aprile 2003, l’accusato, per il tramite del proprio legale, ha depositato la
dichiarazione di ricorso per cassazione. Da qui la necessità delle presenti e
predette motivazioni.
richiamati gli artt. 251 cfr. 1 e 146 cpv. 1
CPS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39
lett. a LTG ;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti no.
1.1 e 1.2, 2, 3, 4 e 5 e negativamente al quesito no. 6;
dichiara _________ _______, ..________,
di _________ e _________ n. _________ , nato a _________ , cittadino
italiano, domiciliato a _________ , Via __________ __________ __________,
coniugato,
colpevole
di
Falsità in documenti
per
avere,
al
fine di procacciare un indebito profitto alla società __________ __________
__________ SA, di cui egli è socio e responsabile del settore vendite, formato
un documento falso e fatto uso di tale contraffazione a scopo d'inganno,
e
meglio, per avere formato, mediante fotocomposizione, una ricevuta postale
falsa, attestante l'asserito avvenuto versamento, in data 10 gennaio 2002, da
parte di __________ __________ __________ SA, di un importo di CHFr. 9'289.11 a
favore della società __________ -__________ e per averne fatto uso inviando
tale documento via fax a quest’ultima società, al fine di mostrare a __________
__________ AG l’avvenuto pagamento.
e
di
Truffa
per
avere,
al
fine di procacciare un indebito profitto a __________ __________ __________ SA,
ingannato con astuzia i responsabili della società __________ -__________ AG,
inducendola in tal modo in errore nonché ad atti pregiudizievoli del patrimonio
della società,
e
meglio, per avere ingannato i responsabili di __________ -__________ AG,
società con cui egli già intratteneva regolari e collaudati rapporti
commerciali, inviando via fax il documento di cui al § 1, facendo in tal guisa
credere di aver proceduto al versamento dell'importo di CHFr. 9'289.11, di cui
alla fattura del 10 gennaio 2002, inducendo in errore i responsabili di
__________ -__________ AG quanto all'avvenuto pagamento e facendo si che essi
procedessero all'invio a __________ __________ __________ SA della merce da
quest'ultima ordinata presso la parte lesa, merce che __________ __________
__________ SA ha trattenuto,
conseguendo
in tal modo un indebito profitto per la società __________ __________
__________ SA di CHFr. 9'289.11, danno nel mentre risarcito integralmente.
Per
i fatti avvenuti a _________ e a _________ il 10 gennaio 2002;
condanna _________
_______, ..________,
di _________ e _________ n. _________ , nato a _________ , cittadino
italiano, domiciliato a _________ , __________ __________ __________,
__________, _________ ;
alla pena di 1 (un) mese di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 600.- e delle spese giudiziarie di
Fr. 200.-.
ordina l’iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente trascorsi due anni (art. 41
cfr. 1 CPS) se il condannato avrà tenuto buona condotta (art. 41 cfr. 4 CPS).
avverte il ricorrente che la
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo Giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
intimazione a:
- _________ _________, Via
__________ __________, _________ ,
- Procuratore pubblico Giuseppe
Muschietti, __________,
_________ ,
- __________ -__________
__________, __________ __________. __________, _________ ,
- Avv. _________ _________ ,
__________ __________, _________ ,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, _________ ,
-
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
-
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,
_________ .
Ufficio dei Giudici dell’Istruzione e dell’Arresto, Lugano
Il giudice: Il
segretario assessore:
Distinta spese a carico di _________ _________,
fr. - - multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. - - spese
di inchiesta
fr. -
fr. 800.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster