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Numero d'incarto:
10.2003.67
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.67/KRM/bep
DAP
2998/2002
Bellinzona
24
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, ..1921, fu __________ e fu
, nata a __________ /, attinente di __________,
domiciliata a __________, __________ __________, divorziata, pensionata
difesa da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuta
colpevole di vie di fatto;
per
avere, a __________ in data 23 settembre 2002, commesso vie di fatto contro
__________ __________, colpendola al volto,
fatti
avvenuti il 23 settembre 2002 a __________;
reato
previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
perseguita con
decreto d’accusa n. DAP / di data __________ 2002 del
Procuratore pubblico Marco Villa,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla
multa di fr. 100.--.
-
Per
ogni pretesa la parte civile __________, __________ è rinviata al competente
foro civile.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2002 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 24 marzo 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo
difensore, mentre il Procuratore Pubblico con scritto 14 febbraio 2003 ha
rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato,
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusata, ritenuto di
conseguenza che le pretese civili pari alla somma di fr. 832.-- vengano a
cadere;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se
__________ __________ è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti
nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulle
pene proposte e sulle spese.
-
Sulle
pretese di parte civile, che chiede il risarcimento della somma di fr. 832.-.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti l'art.
126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie __________
__________,
dal
reato di vie di fatto, per i fatti compiuti a __________ il 23 settembre 2002
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DAP
__________/__________del __________ 2002;
rinvia la
parte civile al competente foro per le sue pretese.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
carica le
spese allo Stato.
Intimazione
a:
__________ __________, __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________,
__________,
__________, __________ __________, __________,
Avv. __________ __________, Piazza __________ __________,
,
Avv. __________ __________ -, Piazza __________,
__________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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