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Numero d'incarto:
10.2003.647
Data decisione, Autorità:
09.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.647/fl
DA
3511/2003
Bellinzona
9
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Ferrazzo in
qualità di segretaria, per giudicare
prevenuto
colpevole di incendio colposo,
per
avere, a __________, frazione di __________, il 2 settembre 2003, mentre
bruciava degli scarti vegetali sul suo terreno, causato per negligenza un
incendio che si è propagato al bosco adiacente, di proprietà di terzi,
danneggiando;
reato
previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP,
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del __________ che propone la condanna
dell'accusato:
Alla multa di fr. 300.--.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese giudiziarie di
fr. 50.--.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale di
__________ il 06.02.2003, ma l'ammonisce formalmente;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 19 novembre 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 9 febbraio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente,
il suo difensore e il Sost. Procuratore pubblico;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste __________ (detto __________)
__________;
sentito il
Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d'accusa;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se
__________ __________ è autore colpevole di incendio colposo per i fatti
descritti nel decreto di accusa a suo carico esteso anche al pericolo per
l'incolumità pubblica.
-
Sulla
pena e sulle spese.
-
Se
deve essere revocata la sospensione condizionale concesso alla pena di 30
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale di
__________ il 06.02.2003.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie __________
__________,
dall'imputazione
di incendio colposo, per i fatti compiuti a __________, frazione di __________
il 2 settembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
/ del __________ 2003 con l'estensione alla messa in
pericolo per l'incolumità pubblica.
carica le
spese allo Stato.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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