AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.628
Data decisione, Autorità:
28.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.628
DA
3557/2003
Bellinzona
28
gennaio 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato d'ebrietà,
per
aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di
ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 28 giugno 2003,
concludente per uno stato di ebrietà "debole", malgrado fosse già
stato condannato nel 1995 per analogo reato;
fatti avvenuti a
__________ il 28 giugno 2003;
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 LCStr;
- elusione della prova del
sangue,
per
aver intenzionalmente eluso la prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia, sottraendo di soppiatto le provette contenenti il suo sangue
prelevatogli a norma di procedura, approfittando di un momento di insufficiente
vigilanza durante l'interrogatorio presso il posto di polizia di __________,
distruggendole in seguito onde evitarne il ritrovamento;
fatti avvenuti a
__________ il 28 maggio (recte: 29 giugno) 2003;
reato previsto dall'art.
91 cpv. 3 LCStr;
- infrazione alle norme
della circolazione stradale,
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso
la padronanza di guida sbandando dapprima sulla sua sinistra cozzando contro un
cartello della segnaletica posto sull'isola spartitraffico, indi sulla destra salendo
sul marciapiede cozzando contro un muro di cinta ed un cancello, rimbalzando
poi sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano e fuoriuscendo dal
campo stradale finendo contro un palo dell'illuminazione e delle piante ivi
esistenti;
fatti avvenuti a
__________ il 28 giugno 2003;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2
ONC;
perseguito con decreto d'accusa del __________
2003 n. DA / del __________ __________ __________ che
propone la condanna:
Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 7 (sette) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo
__________ __________ il 29 maggio 2002, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il
periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41
cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto
d'accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 28 gennaio 2004,
al quale hanno partecipato l'accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all'audizione del teste __________ __________, __________;
sentito il difensore, il quale premette
che il suo assistito è una persona onesta. Per quanto concerne il reato di
guida in stato d'ebrietà passa in rassegna tutti i punti del rapporto medico 28
giugno 2003, rilevando come l'unico indizio di ebrietà possa essere il fetore
etilico, che viene in ogni caso contestato e non è sufficiente per una condanna.
Il teste ha confermato che il signor __________ non ha bevuto che del thé di
tiglio da quando si è recato da lui. Egli ha inoltre affermato di aver ricevuto
una telefonata dall'imputato che gli annunciava di essere incorso in un
incidente solo 10 minuti dopo essere partito dal suo domicilio. Egli non
avrebbe avuto quindi il tempo materiale per fermarsi da qualche parte a bere
sostanze alcoliche. In base a queste constatazioni, e considerato che il signor
__________ ha subito uno shock a causa della collisione con il palo della luce,
non sono provati gli estremi per una condanna per guida in stato di ebrietà. In
merito all'accusa di elusione della prova del sangue il legale sostiene che il
suo assistito si è sottoposto al prelievo e che ha sottratto le provette senza
rendersene conto, in preda al già citato shock. __________ pertanto il
requisito soggettivo dell'intenzionalità. Il signor __________ ha dei vuoti di
memoria molto importanti che risultano essere senz'altro conseguenza
dell'uscita di strada. Inoltre non va dimenticato che l'imputato ha annunciato
spontaneamente alla polizia di aver preso e distrutto i campioni del suo
sangue. Sulla scorta di queste constatazioni postula pertanto un
proscioglimento anche dal secondo capo d'accusa. Resta dunque unicamente
l'infrazione semplice alle norme della circolazione stradale, per la quale
ritiene equo venga comminata una multa di fr. 500.--/600.--;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
non ha nulla da aggiungere e dichiara di essersi sempre assunto le sue
responsabilità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E' il signor
__________ __________ autore colpevole di:
1.1. Circolazione in stato
d'ebrietà;
1.2. Elusione
della prova del sangue;
1.3. Infrazione
alle norme della circolazione;
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA
__________/__________del __________ 2003?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
-
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 7 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo __________ il 29
maggio 2002, e se sì, a quali condizioni?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
- Il signor __________, nato il
__________ 1950, è titolare della licenza di condurre per la categoria
__________ dal 5 giugno 1970. Dal 2 marzo 1982 è pure in possesso del permesso
di condurre relativo alle categorie A1, F, G e E.
A carico dell'accusato
risultano due precedenti condanne di natura penale. Nel primo caso è stato
condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di data 23
novembre 1995, ad una pena di 10 giorni di detenzione, sospesi con la
condizionale per un periodo di prova di 3 anni, ed al pagamento di una multa di
fr. 1'000.--, per circolazione in stato d'ebrietà ed infrazione alle norme
della circolazione stradale. La relativa iscrizione a casellario giudiziale è già
stata cancellata. A seguito di questa infrazione l'Ufficio giuridico della
Sezione cantonale della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per
un periodo di tre mesi, a contare dal 14 aprile 1995. Tale decisione è stata
confermata in data 14 settembre 1995 dal Consiglio di Stato.
Nel secondo caso egli è stato
condannato, con sentenza 29 maggio 2002, dallo __________ di __________
-__________ ad un pena di 7 giorni di detenzione, sospesi con la condizionale
per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento di una multa di fr. 1'100.--
per grave violazione delle norme della circolazione stradale (superamento del
limite di velocità). La conseguente iscrizione a casellario giudiziale non è
ancora stata cancellata. In questa occasione gli è pure stata revocata la
licenza di condurre per un periodo di 2 mesi.
Dall'estratto del casellario
cantonale della circolazione stradale (doc.2) risulta inoltre che nei suoi
confronti sono stati emessi, nel periodo compreso fra il 9 marzo 1976 e
l'11 luglio 1992, 6 ammonimenti e 3 revoche della licenza di condurre per dei
periodi di 2 mesi e 15 giorni, di 1 mese e 15 giorni, rispettivamente di 2
mesi, tutti per superamento del limite di velocità. In due occasioni le
decisioni di revoca sono state impugnate e poi confermate dal Consiglio di
Stato.
- Gli eventi che hanno condotto
il signor __________ al presente dibattimento possono essere così riassunti.
Sabato 28 giugno 2003 verso le
19:00/19:30, dopo avere lavorato tutto il giorno nella sua vigna, egli si è
recato presso il domicilio del signor __________ __________ a __________, suo
cliente ed amico, per consigliarlo in merito ad un impianto solare. Siccome si
era fatto tardi il signor __________ lo ha invitato a rimanere per cena,
offrendogli un minestrone e del thé di tiglio. Alle 22:30 circa egli si è messo
al volante del suo veicolo, intenzionato a rientrare a casa sua.
Mentre stava percorrendo la
strada cantonale in direzione di __________, all'interno dell'abitato di
__________, l'imputato ha perso la padronanza del veicolo, urtando il cordolo
dello spartitraffico centrale e divellendo il cartello segnaletico posto al
centro di quest'ultimo. Il suo veicolo si è quindi spostato sulla destra, è
salito sul marciapiede, urtando un muro di cinta ed un cancello. In seguito, il
mezzo meccanico è rimbalzato sulla sinistra, invadendo la corsia di contromano,
fuoriuscendo poi dal campo stradale, dove ha divelto un palo della luce ed ha
danneggiato alcune piante, e terminando infine la sua corsa in mezzo alla
carreggiata (cfr. rapporto di polizia 30 luglio 2003).
La dinamica dell'incidente ha
potuto essere ricostruita grazie alle constatazioni degli agenti di polizia. In
effetti il signor __________ non ha saputo fornire utili informazioni in
merito, ricordandosi unicamente che stava circolando a velocità moderata, che
le condizioni atmosferiche e del manto stradale non erano buone, in quanto a
suo dire pioveva, nonché d'aver udito un colpo e d'aver visto una luce
abbagliante (cfr. verbali d'interrogatorio del 29 giugno 2003, 8 luglio 2003 e
12 settembre 2003).
Sul luogo del sinistro sono
intervenuti i militi della __________ __________, i quali hanno provveduto a
trasportarlo all'Ospedale __________ di __________, dove, dopo avergli medicato
le escoriazioni alle mani e l'ematoma all'occhio, lo hanno sottoposto al
prelievo del sangue al fine di stabilire il tasso alcolemico.
Nel corso del successivo
interrogatorio di polizia egli ha dichiarato d'aver sorbito 2 bicchieri di vino
e d'aver mangiato un piatto di minestrone con il signor __________ verso le
19:30 (cfr. verbale d'interrogatorio 29 giugno 2003). Al termine della serata
egli è poi stato riaccompagnato a casa dagli agenti di polizia.
Interrogato nuovamente qualche
giorno dopo, l'imputato ha ritrattato la precedente dichiarazione, specificando
di non aver bevuto bevande alcoliche. Egli ha per contro ammesso che durante il
precedente interrogatorio, approfittando di un attimo di distrazione
dell'agente di polizia, è riuscito a sottrarre le provette contenenti il suo
sangue, distruggendole poi una volta giunto a casa. Egli non ha tuttavia saputo
fornire alcuna valida giustificazione per tale gesto (cfr. verbale
d'interrogatorio 8 luglio 2003).
Di fronte al magistrato
inquirente e nell'istruttoria dibattimentale, l'imputato ha, da un canto,
ribadito di non aver sorbito alcuna bevanda alcolica e, dall'altro, ha
affermato di non avere ricordi precisi del momento dell'incidente e di quelli
seguenti, compreso il frangente in cui avrebbe sottratto le fialette (cfr.
verbale d'interrogatorio 12 settembre 2003). Il signor __________ non ha saputo
nemmeno indicare il motivo per cui avrebbe compiuto questo gesto insano. Egli
si è accorto, a suo dire, di avere le provette in tasca solo una volta giunto
al proprio domicilio. Non sapendo cosa fare, le avrebbe quindi gettate.
- L'art. 91 cpv. 1 della Legge
federale sulla circolazione stradale (LCStr) punisce con la detenzione o con la
multa chiunque, in stato d'ebrietà conduce un veicolo a motore.
Secondo l'art. 55 LCStr, il
Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo
stato di ebrietà, secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e
dal grado individuale di sopportabilità all'alcool. Sono riservati altri mezzi
di prova dell'inattitudine a condurre per influsso alcolico (cpv. 1).
I conducenti di veicoli e gli
altri utenti della strada, in quanto quest'ultimi siano coinvolti in infortuni,
devono essere sottoposti ad appropriati esami se palesano indizi di ebrietà
(cpv. 2).
Il Consiglio federale emana le
prescrizioni sulla procedura di prelievo del sangue e sulla valutazione tecnica
della prova del sangue, come anche sull'esame sanitario completivo delle
persone indiziate di ebrietà (cpv. 4).
Giusta l'art. 2 cpv. 2
dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) l'inabilità alla
guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata se il
conducente presenta un tasso alcolemico di 0.8 grammi per mille o più oppure ha
nell'organismo una quantità d'alcool che determina un tale tasso alcolemico.
Per costante giurisprudenza il
conducente è già punibile ai sensi dell'art. 91 LCStr, se la sua capacità di
condurre è diminuita in misura non trascurabile. Non occorre che sia provata la
sua incapacità a condurre, e ciò neppure laddove non sia stato accertato un
tasso alcolemico superiore o pari allo 0.8 grammi per mille (DTF 105 IV 343, SJ
2004 I 1).
L'art. 138 dell'Ordinanza
sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) dispone che per
l'accertamento dell'ebrietà, l'analisi del sangue è il sistema adatto
d'indagine, al quale i conducenti di veicoli e le persone coinvolte in un
incidente devono sottoporsi in virtù dell'art. 55 LCStr (cpv. 1). L'analisi del
sangue deve essere eseguita se esistono indizi di ebrietà o se persone lo
richiedono per discolparsi (cpv. 2). Per un primo controllo, può essere
adoperato un etilometro. Non sono fatti altri esami se l'analisi dell'alito
prova un tasso alcolemico inferiore a 0.6 grammi per mille (cpv. 3). Sono
riservate le disposizioni più complete dei codici cantonali di procedura come
anche l'accertamento dell'ebrietà in base allo stato e al comportamento del
sospettato o alle indicazioni ottenute sulla quantità di alcool consumato ecc.,
in particolare ove l'analisi del sangue non possa essere eseguita (cpv. 6).
Se, contrariamente a quanto
previsto dagli art. 138 cpv. 1 OAC, l'analisi del sangue non è stata eseguita,
l'inattitudine a condurre per influsso alcolico può essere dimostrata con altri
mezzi di prova, quali ad esempio il controllo con l'etilometro, le
dichiarazioni di testimoni, le ammissioni del conducente o gli accertamenti del
medico (DTF 127 IV 172, DTF 116 IV 75; B. Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, pag. 811, n. 22).
- Nel caso in esame la prova con
l'etilometro non è stata effettuata, mentre l'analisi del sangue non ha potuto
essere eseguita, in quanto l'imputato ha sottratto e distrutto le fialette
contenenti dei campioni del suo sangue.
Per poter giustificare una
condanna dell'imputato per circolazione in stato d'ebrietà è necessario che la
sua inattitudine a condurre per influsso alcolico sia dimostrata mediante altri
mezzi di prova.
Dal
referto medico risulta che egli sembrava addormentato e si comportava di
conseguenza, che presentava, che presentava un fetore etilico, che il colore
del suo viso era arrossato e che le congiuntive erano iperemiche. Il medico ha
inoltre concluso che il signor __________ "sembra essere in modo debole
sotto l'influsso alcolico".
Ciò non
basta tuttavia a permettere di concludere a favore dell'esistenza di
un'inabilità a condurre per influsso alcolico. Tanto più che dall'istruttoria
di causa non sono emersi ulteriori indizi a sostengo dell'accusa.
In effetti,
l'affermazione dell'imputato, secondo cui egli avrebbe bevuto 2 bicchieri di
vino alle 19:30 durante la cena con il signor __________, è stata ritrattata in
occasione dei successivi interrogatori e fermamente ribadita in sede
dibattimentale.
Il teste
__________, sentito dalla polizia il 13 luglio 2003, ha confermato questa
versione dei fatti, negato categoricamente che l'imputato avesse sorbito
bevande alcoliche in sua presenza ed aggiungendo che il suo stato psico-fisico
era sicuramente buono (cfr. verbale d'interrogatorio 13 luglio 2003).
Di fronte
a questo giudice, il teste ha ribadito che l'imputato in sua presenza ha bevuto
unicamente del thé di tiglio e che non ha riscontrato in lui alcun sintomo di
ubriachezza, visto e considerato che avevano a lungo discusso d'affari e di
questioni tecniche complicate, che richiedevano una presenza fisica e mentale
complete.
Anche dal rapporto stilato
dagli agenti di polizia, che pure hanno interrogato e riaccompagnato a casa
l'imputato, non traspare alcun sintomo che egli fosse ubriaco.
In considerazione di quanto
precede, in virtù del principio in dubio pro reo, il signor __________ deve
essere prosciolto da dall'accusa di circolazione in stato d'ebrietà.
- L'art. 91 cpv. 3 LCStr prevede
che a chi si oppone o si sottrae alla prova del sangue, che è stata ordinata o
che egli deve presumere che lo sia, o ad un esame sanitario completivo oppure
ne elude lo scopo, è comminato l'arresto o la multa.
Il reato è realizzato anche se
l'autore ha fatto in modo che il prelievo del sangue o l'esame medico non hanno
potuto raggiungere il loro scopo, ovvero se la constatazione del tasso
alcolemico nel momento determinante è stata effettivamente resa impossibile.
Secondo la dottrina sono ad esempio immaginabili i casi in cui l'autore
sottrae, distrugge o rende inservibili in altro modo le provette contenenti il
sangue prelevatogli dal medico (cfr. B. Corboz, op. cit., n. 79-80, pag. 822 e
s. e riferimenti ivi citati).
In deroga al principio generale
dell'art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr, l'art. 91 cpv. 3 LCStr precisa che l'autore
deve agire intenzionalmente, la negligenza non è dunque punibile.
L'intenzionalità deve essere data per tutti gli elementi costitutivi del reato,
ma il dolo eventuale è sufficiente (B. Corboz, op. cit., n. 81-84, pag.
823).
- Come visto in precedenza, nella
presente fattispecie, dopo che l'imputato non ha opposto resistenza al prelievo
del sangue ordinato dai poliziotti, l'analisi dello stesso non ha potuto essere
effettuata a causa della sottrazione e della distruzione delle provette da
parte sua.
Occorre dunque esaminare se,
come sostenuto dal signor __________, egli abbia agito senza rendersene conto,
in stato di shock. A sostegno della sua tesi, egli assevera infatti di soffrire
ancora oggi di vuoti di memoria riconducibili all'incidente del 28 giugno 2003.
I due attestati clinici versati
agli atti non suffragano tuttavia in alcun modo tale affermazione.
In effetti il medico curante
dell'imputato, dr. med. __________, nel suo certificato medico del 25 novembre
2003, dunque redatto 5 mesi dopo i fatti e, soprattutto, dopo l'emanazione del
decreto d'accusa, avanza l'ipotesi che "probabilmente la soppressione
delle provette sia stata eseguita in una situazione di shock dovuto all'incidente".
Il referto del medesimo medico
di data 19 agosto 2003 attesta invece unicamente lo stato psico-fisico
dell'imputato dal 30 giugno 2003 in avanti, ma non dice nulla circa le sue
condizioni in precedenza ed in particolare nei giorni immediatamente seguenti i
fatti qui in oggetto.
Inoltre né il medico che ha
visitato all'Ospedale __________ l'imputato, né gli agenti di polizia che lo
hanno interrogato e riaccompagnato a casa, hanno riscontrato sintomi di shock.
A titolo abbondanziale, si osserva
che l'ammissione, secondo la quale egli ha sottratto le provette, approfittando
di un momento di distrazione dell'agente che lo stava interrogando, è stata da
lui fatta e sottoscritta una settimana dopo la prima verbalizzazione.
Stante quanto precede, questo
giudice ritiene che non sia stato minimamente dimostrato che l'imputato abbia
agito in preda ad uno stato di incoscienza, dovute a shock. Egli ha sottratto
coscientemente i campioni di sangue ed altrettanto coscientemente li ha
distrutti (avrebbe potuto restituirli).
Ne discende pertanto che egli
deve essere condannato per elusione della prova del sangue.
-
Il capo d'imputazione relativo
all'infrazione alle norme della circolazione stradale, ai sensi dell'art. 90
cifra 1 LCStr, per aver negligentemente perso la padronanza di guida ed aver
provocato l'incidente, non è stato messo in discussione e non merita quindi
ulteriori approfondimenti.
-
La
riduzione della pena dai 75 giorni di detenzione proposti dalla pubblica
accusa, a 30 giorni, tiene conto del fatto che un capo d'imputazione è venuto a
cadere, dei numerosi precedenti per infrazioni alla LCStr, di cui uno per
circolazione in stato d'ebrietà ed un altro per velocità eccessiva il cui
periodo prova della sospensione condizionale non é ancora scaduto, nonché degli
aspetti soggettivi positivi, quali ad esempio l'ottima reputazione in ambito
lavorativo e la prognosi favorevole.
Per gli stessi motivi questo
giudice ritiene giustificate sia la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena per un periodo di prova di 4 anni, sia il mantenimento
del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni
decretata nei suoi confronti dallo __________ di - il 29
maggio 2002, prolungandone tuttavia di un anno il periodo di prova, così come
proposto dal Procuratore pubblico.
- L'art. 48 cpv. 2 CPS prescrive
che il giudice è tenuto a fissare l'importo della multa secondo la condizione
del condannato, in modo tale che la perdita che egli subisce con la pena sia
proporzionata alla sua colpevolezza.
Il signor __________ è
impiegato presso la ditta __________ __________ di __________ in qualità di
ingegnere. Attualmente egli percepisce uno stipendio netto mensile di circa fr.
6'000.--.
Egli è celibe ma ha una figlia
agli studi a carico. Per motivi professionali ha preso in affitto uno studio
nelle vicinanze del posto di lavoro, per il quale deve pagare ca. fr. 400.-- al
mese. Inoltre versa mensilmente circa fr. 1'300.-- di interessi ed ammortamenti
per la casa di sua proprietà a __________.
Tenuto conto di tutto quanto
precede, questo giudice ritiene che la multa di fr. 1'000.--, proposta dal
Procuratore pubblico, sia equa e commisurata alla fattispecie in esame.
- La tassa e le spese di giudizio,
stabilite in complessivi fr. 1'080.-- in virtù del parziale proscioglimento,
vengono caricate all'imputato.
visti gli art. 41, 48, 63 CPS; 26
cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 3, 100 cifra 1
cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 9 e ss., 273 e ss. CPP;
39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________
autore colpevole di:
- elusione
alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCStr,
per avere il
29 giugno 2003 intenzionalmente eluso la prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia, sottraendo di soppiatto le provette contenenti il suo sangue
prelevatogli a norma di procedura, approfittando di un momento di insufficiente
vigilanza durante l'interrogatorio presso il posto di polizia di __________,
distruggendole in seguito onde evitarne il ritrovamento;
- infrazione
alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere, a
__________ il 28 giugno 2003, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando
dapprima sulla sua sinistra cozzando contro un cartello della segnaletica posto
sull'isola spartitraffico, indi sulla destra salendo sul marciapiede cozzando
contro un muro di cinta ed un cancello, rimbalzando poi sulla sua sinistra
invadendo la corsia di contromano e fuoriuscendo dal campo stradale finendo
contro un palo dell'illuminazione e delle piante ivi esistenti;
e lo proscioglie dall'accusa di circolazione in
stato d'ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per
i fatti descritti al punto 1 del decreto d'accusa n. DA
__________/__________del __________ 2003;
condanna
-
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni;
-
alla multa di
fr. 1'000.--;
-
al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'080.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione decretata nei
suoi confronti dallo __________ -__________ il 29 maggio 2002, ma ne prolunga
di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, __________,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di
fr. 1000.00 multa
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 30.00 testi
fr. 2'080.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster