AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.618
Data decisione, Autorità:
17.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.618
DA
3333/2003
Bellinzona
17 febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
prevenuta colpevole di 1. abuso di impianti di
telecomunicazioni,
per avere, nel periodo
novembre 2002/maggio 2003, per malizia, abusato di un impianto telefonico,
telefonando numerosissime volte, sia di giorno che di notte, a __________ __________,
presso il suo domicilio di __________, allo scopo di importunarla;
- ingiuria,
per avere, a __________ e
in altri luoghi, nel dicembre 2002, nel corso di alcune telefonate di cui al
punto precedente, offeso l'onore di __________ __________, tacciandola con vari
epiteti, tra i quali "vecchia troiona", "puttanona" e
"battona";
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art.
177 e 179septies CPS;
perseguita con decreto d'accusa del __________
2003 n. DA / del che propone la condanna:
Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di
fr. 792.00, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP), così
suddiviso:
-fr. 292.00 per le spese
sopportate in relazione al controllo del proprio raccordo telefonico;
- fr. 500.00 per torto morale.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 500.--.
Per ogni ulteriore pretesa, la parte civile __________, è rinviata al
competente foro civile.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se
l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp.
art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione
al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2003 dal
patrocinatore della parte civile;
indetto il dibattimento 17 dicembre 2003,
al quale hanno partecipato l'accusata, assistita dal lic. iur. __________
__________, il patrocinatore della parte civile, avv. __________ __________, e,
dopo la sua audizione quale teste, la parte civile __________ __________,
mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare,
postulando la conferma del decreto d'accusa;
preso atto dell'istanza di risarcimento
presentata preliminarmente dal patrocinatore della parte civile;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed
all'interrogatorio dei testi __________ __________ e dr. med. __________
__________;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale riprende gli argomenti di fatto e di diritto, nonché le
richieste contenuti nell'allegato relativo all'istanza di risarcimento prodotto
all'inizio dell'udienza. Auspica che nella denegata ipotesi in cui il Giudice
non fosse in grado di decidere su tutte le poste di danno da lui presentate, si
proceda ad un rinvio al competente foro civile. Puntualizza infine come il
certificato medico prodotto dall'imputata non sia sufficiente per concludere a
favore di una scemata responsabilità dell'imputata;
sentito il difensore, il quale rileva
anzitutto come la sua assistita sia sinceramente pentita di quanto accaduto ed
abbia manifestato anche in occasione del presente dibattimento la sua volontà
di scusarsi con la parte civile e la sua intenzione di assumersi le sue responsabilità.
Senza nulla voler togliere alle colpe dell'imputata, osserva come un ruolo
importante nella vicenda sia stato svolto dal signor __________, che di certo
ha contribuito a esasperare la signora __________. Quest'ultima, come attestato
dal certificato medico prodotto, ha agito in uno stato di scemata
responsabilità, del quale dovrà essere tenuto conto nella quantificazione del
risarcimento del danno e del torto morale. Non va poi dimenticato come la parte
civile, non abbia mai voluto cambiare il proprio numero di telefono nonostante
abbia dichiarato che la causa della sua depressione fossero proprio le continue
telefonate ricevute. Egli è dell'opinione che l'importo di fr. 500.-- per torto
morale sia il massimo riconoscibile nella fattispecie, rilevato anche che le
cause della depressione non sono certe e che essa potrebbe anche essere
connessa con l'operazione al cranio cui è stata sottoposta la signora
__________ nel mese di settembre del 2002. Si oppone alla richiesta di
riconoscimento di ripetibili ed a quella di risarcimento delle spese per le
investigazioni private, assolutamente ingiustificate. Chiede in conclusione che
la sua patrocinata sia condannata a versare alla parte civile gli importi
riportati nel decreto d'accusa, cioè fr. 792.-- complessivi;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale precisa che non si tratta qui di una questione di soldi,
ma di voler ristabilire la giustizia. Ribadisce che per accertare la scemata
responsabilità non è sufficiente il certificato medico prodotto. Specifica che
la sua assistita si era completamente ristabilita dall'operazione al cranio e
che la sua depressione era riconducibile unicamente alla persecuzione
telefonica subita. Osserva che l'importo richiesto a titolo di torto morale è
completamente giustificato. Rileva infine come il numero di telefono non sia
stato modificato per questioni di lavoro e per il carattere della signora
__________;
sentito in duplica il difensore, il quale
riconferma che le richieste di risarcimento di controparte non sono
assolutamente conformi alla gravità del caso in questione;
sentita da ultima l'accusata, la quale
non ha nulla da aggiungere in merito al presente procedimento ed espone la sua
attuale situazione finanziaria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
Possono essere accolte le pretese di risarcimento danni, torto morale e ripetibili
avanzate dalla parte civile con l'istanza di data odierna, e se sì in che
misura?
-
Può
essere riconosciuta una scemata responsabilità, da applicare limitatamente alla
quantificazione delle pretese di risarcimento?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 e 179 septies CPS;
9 e ss., 208 cpv. 1 lett. b CPP, 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
attesta la crescita in giudicato
del punto n. 1 del decreto d'accusa n. DA __________/__________del __________
2003;
condanna
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 720.--;
ordina il versamento alla parte
civile, __________ __________, dell'importo di fr. 792.--, a titolo di
risarcimento, così suddiviso:
-
fr.
292.00 per le spese sopportate in relazione al controllo del proprio raccordo
telefonico,
-
fr. 500.00 per torto morale
parziale, limitatamente alle risultanze della presente procedura penale,
ritenuto che per le eventuali restanti pretese di risarcimento del danno morale
viene fatto rinvio al competente foro civile;
rinvia la parte civile,
__________, per ogni ulteriore pretesa al competente foro civile;
riconosce alla parte civile, __________,
fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 550.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 1'220.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster