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Numero d'incarto:
10.2003.616
Data decisione, Autorità:
27.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.616
DA
3376/2003
Bellinzona
27
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
prevenuto colpevole di 1. ripetuto furto d'uso,
per
aver ripetutamente sottratto il motoveicolo __________ targato __________ di
____________________, per farne uso;
fatti
avvenuti a __________ il 20 giugno 2003 ed in altre imprecisate località e date
precedenti;
reato previsto dall'art.
94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;
- ripetuta circolazione
malgrado la revoca,
per
aver ripetutamente condotto il motoveicolo surriferito sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in
data 15 ottobre 1998 per un periodo indeterminato;
fatti
avvenuti a __________ il 20 giugno 2003 ed in altre imprecisate località e date
precedenti;
reato previsto dall'art.
95 cifra 2 LCStr.;
perseguito con decreto d'accusa
del __________ 2003 n. DA / del che propone la condanna:
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare.
Alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41
cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto
d'accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2003 dall'imputato;
indetto il dibattimento 27 gennaio 2004,
al quale hanno partecipato l'imputato, il difensore, lic. iur. __________
__________, e la parte lesa __________ __________, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
prospettata preliminarmente all'imputato la
possibilità di un aumento della pena detentiva, rispetto a quanto proposto dal
Procuratore pubblico, suffragato comunque da una sospensione condizionale della
stessa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non si
oppone alla proposta di aumento della pena avanzata dal giudice, ritenuto che
la stessa sia sospesa condizionalmente;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
non ha nulla da aggiungere, rispetto a quanto dichiarato dal suo legale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E' il signor
__________ __________ autore colpevole di:
1.1. Ripetuto furto d'uso?
1.2. Ripetuta
circolazione malgrado la revoca?
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n.
__________/__________del __________ 2003.
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
-
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 63 CPS; 94 cifra 1
cpv. 1 e 95 cifra 2 LCStr.; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________
autore colpevole di:
-
ripetuto furto d'uso, art.
94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.,
-
ripetuta circolazione
malgrado la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr.,
per
i fatti compiuti nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto
d'accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna
-
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni;
-
alla multa di fr. 300.--;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e a:
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, __________,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Ufficio giuridico, __________,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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