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Numero d'incarto:
10.2003.615
Data decisione, Autorità:
17.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.615
DA
3454/2003
Bellinzona
17
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ ___________ ,
difeso da: __________
prevenuto colpevole di 1. distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per
avere, in qualità di amministratore unico della ditta __________ __________
__________ SA, disposto arbitrariamente, in danno dei creditori, di 7
apparecchi __________ (del valore dichiarato ad inventario di complessivi fr.
84'000.--, ma, di fatto, del valore di circa fr. 5'000/6'000.--, trattandosi di
apparecchi d'occasione risalenti agli anni 1998/1993 e di un apparecchio nuovo
risalente all'anno 1994), pignorati dall'Ufficio di esecuzione, __________, in
data 5.6.1999, 3.1.2000, 22.3.2000, 11.8.2000, 3.7.2001, 22.1.2002, 5.6.2002 e
16.10.2002,
e
meglio, per avere venduto uno di questi 7 apparecchi in Italia e,
rispettivamente, per avere consegnato i restanti 6 apparecchi alla ditta
__________ GmbH, a garanzia di un credito che quest'ultima vantava nei
confronti della __________ __________ __________ SA;
fatti avvenuti a
__________, in Italia e a __________, nel periodo novembre/dicembre 2001-25
luglio 2002;
reato previsto dall'art.
169 CPS;
- favori concessi ad un
creditore,
per avere, conoscendo la
propria insolvenza ed al fine di favorire alcuni dei suoi creditori, consegnato
alla ditta __________ GmbH, i 6 apparecchi di cui al punto 1, in garanzia del
credito di fr. 33'472.70 che quest'ultima vantava nei confronti della
__________ __________ __________ SA (fallita, in data 27.1.2003);
fatti
avvenuti a __________ ed a __________, in data 25 luglio 2002;
reato previsto dall'art.
167 CPS;
- disobbedienza a
decisioni dell'autorità,
per avere omesso di
ottemperare all'ingiunzione 19 dicembre 2002 dell'Ufficio di esecuzione di
__________, con la quale gli veniva fatto ordine di mettere a disposizione
dell'Autorità procedente i 7 apparecchi di cui al punto 1, al fine di procedere
alla loro vendita all'incanto, entro 20 giorni dall'intimazione della
decisione;
fatti
avvenuti a __________ a far tempo dal mese di gennaio 2003;
reato previsto dall'art.
292 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del __________ 2003 n. DA / del ___________ che
propone la condanna:
Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41
cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto
d'accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 3 febbraio 2004,
al quale hanno partecipato l'imputato ed il suo difensore, avv. __________ __________,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la
conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del
teste __________ __________;
sospeso il dibattimento alle ore 10:15, in
quanto la teste __________ __________ non si presentata e la difesa ha
mantenuto la richiesta di audizione della stessa;
sentito il difensore, il quale chiede il
completo proscioglimento del suo assistito. Egli ritiene che gli estremi per
una condanna per il reato previsto dall'art. 292 CPS non sussistano né da un
punto di vista oggettivo, né da uno soggettivo. Il suo assistito, al momento in
cui gli è stato intimato di restituire gli apparecchi __________, sotto
comminatoria penale del citato articolo, non era più in grado di disporne o di
riottenerli, considerato che si trovavano ormai in possesso della signora
__________, la quale si era rifiutata categoricamente di restituirglieli, nonostante
tutti i suoi sforzi e le insistenze in tal senso. Addirittura i beni in
questione erano già stati venduti o utilizzati per i pezzi di ricambio dalla
signora, senza il consenso del signor __________ e contrariamente agli accordi.
Non è pertanto possibile confermare una condanna allorquando l'autorità ha
chiesto, sotto comminatoria, di fare qualcosa che sapeva non essere più
possibile fare. Per quanto concerne i due altri capi d'imputazione, il legale
rileva come il proprio assistito sia assolutamente credibile quando sostiene di
aver semplicemente cercato una soluzione per evitare il deterioramento dei
macchinari, convinto di poterli riavere per tempo. Egli non si è reso conto che
li stava portando da un creditore, ma piuttosto da un'amica che ne avrebbe
curato anche la manutenzione. Ha fatto di tutto poi per riaverli indietro,
scontrandosi con la ferma opposizione da parte della signora __________, come
confermato dalla teste comparsa in aula. Di certo l'imputato non ha agito con
l'intenzione di sottrarre gli apparecchi __________ dal pignoramento effettuato
dall'UE di __________ e nemmeno con quella di favorire un creditore specifico.
Al massimo egli ha agito per negligenza. Di conseguenza non sussistono gli
estremi soggettivi per condannarlo ex art. 167 e art. 169 CPS;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
ribadisce la propria totale buona fede e dichiara di non comprendere ancora
oggi come mai la signora __________ si sia rifiutata di restituirgli gli
apparecchi in questione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E' il signor
__________ __________ autore colpevole di:
1.1. Distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziario?
1.2. Favori
concessi ad un creditore;
1.3. Disobbedienza
a decisioni dell'autorità;
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA
__________/__________del __________ 2003?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
-
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 167, 169, 292 CPS;
9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________
dall'accusa
di:
1 distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,
-
favori
concessi ad un creditore, art. 167 CPS,
-
disobbedienza a decisioni
dell'autorità, art. 292 CPS,
per
i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA __________/__________del
__________ 2003;
carica la tassa e le spese di
giudizio allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e a:
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato___________
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 90.00 testi
fr. 440.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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