AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.589
Data decisione, Autorità:
19.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.589/fl
DA
3162/2003
Bellinzona
19
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Ferrazzo in
qualità di segretaria, per giudicare
prevenuto
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per
avere, in territorio di __________ il 9 marzo 2002, alla guida della vettura
__________ targata __________ circolato in autostrada alla velocità di 169 km/h
(già dedotta la tolleranza) ove vige la limitazione a 120 km/h (accertamento
eseguito mediante veicolo inseguitore della polizia);
reato
previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del che
propone la condanna dell'accusato:
Alla multa di fr. 1'200.--.
Al pagamento della tassa di gistizia di fr. 100.-- e alle spese giudiziarie di
fr. 100.-- (cento).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 13 ottobre 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 19 gennaio 2004, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo
difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, mentre il Sost. Procuratore pubblico con
lettera 15 dicembre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
sentito il
difensore il quale chiede la riduzione della multa in considerazione
dell'aspetto soggettivo, ossia la particolare situazione nella quale
l'infrazione è stata commessa;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
Se
__________ è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 90 cifra 2 LCS; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________,
autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per i fatti
compiuti a __________ il 9 marzo 2002 nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna
-
alla
multa di fr. 800.- (ottocento);
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di
fr. 800.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 1'000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster