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Numero d'incarto:
10.2003.48
Data decisione, Autorità:
31.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.48/fc
DAP
2938/2002
Bellinzona
31
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, __________.1967, di __________ e __________ n.
__________, nata a __________, cittadina croata, domiciliata in __________,
nubile, impiegata di commercio attualmente disoccupata
difesa da: Avv. __________, __________,
prevenuta colpevole di circolazione senza licenza di
condurre,
per avere assunto il compito di
accompagnare l'allieva conducente __________ __________, __________.1977, senza
adempiere alle condizioni richieste, sapendo che lei medesima era in possesso
unicamente di una patente di guida jugoslava risultata poi contraffatta;
reato previsto dall'art. 95
cifra 1 LCS,
fatti avvenuti a __________ il 9 marzo 2002;
falsità in certificati,
per avere, al fine di
migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della patente di
guida jugoslava n. __________ che durante l'inchiesta è poi risultata essere
contraffatta, presentandola agli agenti di polizia in occasione di un
controllo;
reato previsto dall'art. 252
cpv. 2 CP,
fatti
avvenuti a __________ l'11 marzo 2002;
perseguita con
decreto d’accusa n. DAP / di data __________ 2002 del
Procuratore pubblico Antonio Perugini,
__________, che propone la condanna dell'accusata:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 200.--.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2002 dall'accusata;
indetto il
dibattimento il 31 marzo 2003, al quale è comparso unicamente il difensore,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2003 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
rilevato che l'imputata è stata
regolarmente citata mediante raccomandata del 27.03.2003;
proceduto nelle forme contumaciali;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa;
sentito il
difensore, il quale chiede l'assoluzione, la riconsegna della patente e la
restituzione della cauzione all'accusata ;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se __________ __________ è
autrice colpevole di
1.1. circolazione senza
licenza di condurre
1.2. falsità in certificati
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
-
Sulle pene proposte e sulle
spese.
-
Se deve essere restituita la
licenza di condurre sequestrata.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 95 cifra 1 cpv. 5 LCS, 252 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie __________ __________,
dalle imputazioni di circolazione senza licenza di condurre e di falsità in
certificati per i fatti compiuti a __________ il 9 marzo 2002 e a Bellinzona
l'11 marzo 2002, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP
__________/__________del ____________________ 2002;
ordina la restituzione, alla
crescita in giudicato, della licenza di condurre n. __________, rilasciata
dalla competente Autorità bosniaca alla signora __________, sequestrata il 18
marzo 2002.
carica le spese allo Stato (la
cauzione di fr. 300.- verrà restituita alla signora __________ alla crescita in
giudicato).
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
rilevato che
la signora __________ è stata avvertita della facoltà di chiedere un nuovo
giudizio entro il termine 6 (sei) mesi e presentandosi al dibattimento.
preso atto che
con dichiarazione 9 aprile 2003 vi è stata la rinuncia a chiedere un nuovo
giudizio.
Intimazione
a:
__________ __________, tramite il difensore
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
__________,
Avv. __________ , Via __________, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, __________,
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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