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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.478
Data decisione, Autorità:
20.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.478/CEG
DA
2513/2003
Bellinzona
20
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con
Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________, nata __________
__________, __________.1968, di __________ e __________ n.
__________, nata a __________, cittadina dominicana, domiciliata a
__________, Via __________ __________, coniugata, cameriera
prevenuta colpevole di ingiuria,
per avere offeso l'onore di
__________ __________ __________ avendo pronunciato le espressioni "brutta
strega" e "stronza";
fatti avvenuti a __________, via __________
__________, nei primi giorni di aprile 2003;
reato previsto dall'art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 no. DA / del Procuratore pubblico Luca Maghetti,
__________, che propone la condanna:
- Alla multa di fr. 200.--.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data __________ 2003;
indetto il pubblico
dibattimento in data 20 novembre 2003, al quale è comparsa l'accusata
personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 settembre 2003 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità
dell'imputata; data lettura del decreto d'accusa; proceduto all'interrogatorio
dell'accusata, la quale sostiene di essere stata provocata e di aver reagito
con l'ingiuria al comportamento avuto dalla vicina con la figlia; non vi è
stata possibilità di raggiungere la vicina prima di due giorni poiché l'accusata
lavorava il giorno dei fatti e in altri (cinque) tentativi la signora
__________ non ha aperto la porta. La reazione ingiuriosa è avvenuta nei
confronti del contegno sconveniente adottato dalla querelante concretizzatosi
con le vie di fatto sulla figlia della querelata e perpetuatosi con il rifiuto
di ammettere la verità (vie di fatto per il quale c'è stata condanna), con il
negarsi, rifiutandosi di aprire la porta a più riprese, alla querelata che
intendeva avere chiarimenti, ed infine manifestatosi in tutta la sua entità al
momento in cui, finalmente contattata, la querelante ha negato nuovamente
l'evidenza, ovvero le verità espresse dalla bambina. Da qui la reazione
ingiuriosa.
Chiede
quindi in primo luogo l'assoluzione, in secondo, in caso contrario, che sia
mandata esente da pena e non vi sia iscrizione a casellario giudiziale.
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E' __________ __________
__________ autrice colpevole di ingiuria, per avere offeso l'onore di
__________ __________ __________ avendo pronunciato le espressioni "brutta
strega" e "stronza"?
-
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
2.1. Può trovare applicazione l'art.
177 cpv. 2 CP?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
177 cpv. 1 e 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; art. 12 lett. a dell'Ordinanza
sul casellario giudiziale informatizzato; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1 e 2.1., negativamente al quesito posto sub
3, decaduto il quesito n. 2,
dichiara __________
__________ __________,
autrice colpevole
di ingiuria, per i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa No. DA __________/__________del __________ 2003;
manda esente la condannata
da ogni pena, in applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CP;
pone a carico di __________
__________ __________, il pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Sezione cantonale degli
stranieri, Ufficio giuridico, __________,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Distinta spese a carico di __________,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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