AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.40
Data decisione, Autorità:
23.12.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.40
Lugano,
23 dicembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
19 dicembre 2003 presentata da
(patrocinato dall'avv.)
relativa
alla sentenza del 28 novembre 2003 con cui la presidente del Tribunale distrettuale
di Baden (Bezirksgericht Baden, Gerichtspräsidentin 4) ha pronunciato
l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 142
500.– con interessi al 7% iscritta in primo grado sulle quote di proprietà per
piani appartenenti (o appartenute) all'istante sui fondi base n. __________ e
__________ RFD di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 28 novembre 2003 la presidente del Tribunale distrettuale di
Baden ha pronunciato, su richiesta di __________, l'ammortamento di una
cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 142 500.– con interessi al 7%
gravante in primo grado le quote di comproprietà appartenenti (o appartenute) all'istante
sulle seguenti unità condominiali:
– particella n. __________
RFD di __________:
proprietà per piani n.
__________;
– particella n. __________
RFD di __________:
proprietà per piani n.
__________;
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 19 dicembre 2003, la
delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere la cancellazione
del titolo di pegno dal registro fondiario;
che la
Camera ha rinunciato a intimare l'istanza nelle vie edittali per i motivi di
cui si dirà in appresso;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che la
procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2
CPC per analogia), nella quale il giudice statuisce previo contraddittorio
(art. 363 CPC);
che, di
per sé, lo sconosciuto detentore della cartella ammortata andava quindi citato
all'udienza;
che nella
fattispecie una simile convocazione si sarebbe tradotta nondimeno in un mero esercizio
di forma;
che, in
effetti, l'annullazione di una cartella ipotecaria ha luogo – per diritto
federale – secondo la procedura d'ammortamento dei titoli al portatore, col
termine di un anno per le pubblicazioni (art. 870 cpv. 2 CC);
che l'ammortamento
di titoli al portatore (art. 981 segg. CO) è – sempre per diritto federale – un
procedimento di volontaria giurisdizione (Furter
in: Basler Kommentar, OR II, 2ª edizione, n. 9 in fine ad art. 971), trattato
nel Canton Argovia con procedura sommaria (§ 23bis EG OR: SAR
210.200) dal presidente del tribunale (§ 291 ZPO: SAR 221.100);
che in
tale ambito lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria gravante le proprietà
per piani dell'istante è già stato diffidato invano a manifestarsi con tre
pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, oltre che sul Foglio
ufficiale del Canton Argovia e su quello del Cantone Ticino, onde la verosimile
infruttuosità di ulteriori citazioni edittali (art. 123 cpv. 2 CPC);
che, del
resto, anche il dispositivo della sentenza emanata dal Tribunale distrettuale
di Baden è stato pubblicato sui tre organi ufficiali citati dianzi (art. 986
cpv. 2 CO), senza che lo sconosciuto detentore risulti avere dato in qualche
modo segni di vita;
che,
quanto alla sentenza da delibare, essa ha acquisito forza di giudicato il 12 dicembre
2003, come risulta dall'attestazione apposta il 15 dicembre 2003 dalla cancelliera
del Tribunale sul primo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta davanti
a questa Camera;
che lo
sconosciuto detentore della cartella ipotecaria è stato regolarmente diffidato
a esibire il titolo – come detto – con triplice pubblicazione nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio (art. 984 cpv. 1 CO), oltre che mediante
pubblicazione nel Foglio ufficiale del Canton Argovia e in quello del Cantone
Ticino;
che sono
dati, ciò premesso, i requisiti cumulativi dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun
“soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza
del 28 novembre 2003 con cui la presidente del Tribunale distrettuale di Baden
(Bezirksgericht Baden, Gerichtspräsidentin 4) ha pronunciato
l'ammortamento della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 142 500.–
con interessi al 7% iscritta in primo grado sulle quote di proprietà per piani
appartenenti (o appartenute) all'istante sui fondi base n. __________ e 2775
RFD di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione
all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster