AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.386
Data decisione, Autorità:
18.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.386
DAC
455/2001
Bellinzona
18
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
__________,
di __________ e di __________ nata __________, nato il __________
1963, cittadino italiano, domiciliato a __________, coniugato, impiegato,
difeso da: avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa,
per avere, agendo in
correità con __________ __________ e __________ __________ nell'ambito di un
unico e concordato disegno, a __________ nel periodo dal 27 gennaio 1995 al 28
agosto 1997, per procacciare a __________ __________ un indebito profitto,
nella sua qualità di impiegato addetto agli acquisti ed alla vendita di pesce
presso la società __________ SA, __________, affermando cose false ingannato,
comunque concorso ad ingannare con astuzia la società __________ - __________
SA, __________, presso la quale __________ __________ operava quale cuoco e
responsabile degli acquisti, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio per complessivi fr. 20'439.60,
e meglio per avere,
trasmesso ai dipendenti della società __________ SA addetti alla fatturazione
14 bollettini di consegna controfirmati da __________ attestanti,
contrariamente al vero, forniture di pesce da parte della società __________ SA
al ristorante __________ __________ - __________ SA, __________, a pagare alla
società __________ SA le fatture emesse sulla base dei fittizi bollettini di
consegna, per un importo complessivo pari a fr. 20'439.60, poi consegnato a
contanti allo stesso __________;
- ripetuta falsità in
documenti,
per
avere, a __________ nel periodo dal 27 gennaio 1995 al 28 agosto 1997, per
procacciare a __________ __________ un indebito profitto nella sua qualità di
impiegato addetto agli acquisti ed alla vendita di pesce presso la società
__________ SA, __________, onde poter consumare le truffe di cui sopra ad 1.
attestato in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza
giuridica,
e meglio per avere,
attestato in 14 bollettini di consegna, contrariamente al vero, forniture di
pesce da parte della società __________ SA, __________, al ristorante
__________ __________ - __________ di __________, sapendo che essi sarebbero
stati utilizzati da __________ __________, cuoco presso il predetto ristorante,
per commettere una truffa ai danni della società __________ - __________ SA,
__________, mediante consegna degli stessi quali giustificativi per il
pagamento delle fatture che la società __________ SA avrebbe successivamente
emesso per le inesistenti forniture di pesce in essi attestate;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 e art. 251
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del __________ 2001 n. DAC / del Procuratore
generale Luca Marcellini, __________, che propone la condanna:
-
Alla
pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--;
ed inoltre 3. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 giugno 2001 dal difensore;
indetto il dibattimento 18 novembre 2003,
al quale hanno partecipato l'imputato, assistito dal difensore, avv. __________
__________, ed il Sostituto Procuratore pubblico Clarissa Torricelli Bernasconi;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, la quale chiede la conferma integrale del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede di
derubricare la commissione del reato di truffa da correità in complicità, in
considerazione del ruolo secondario e subordinato dell'imputato rispetto a
quello del fratello __________ __________ e del signor __________ __________,
nonché del fatto che non ha conseguito alcun beneficio. Nella commisurazione
della pena chiede di tenere conto dell'attenuante specifica del lungo tempo
trascorso e del fatto che è il suo assistito è incensurato;
sentito in replica il Sostituto
Procuratore pubblico, la quale osserva che nella presente fattispecie non sono
dati gli estremi per riconoscere l'esistenza di semplice complicità. Ribadisce
pertanto la richiesta di piena conferma del decreto d'accusa;
sentito in duplica il difensore, il quale
ribadisce quanto esposto in precedenza;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E' il
signor __________ __________ autore colpevole di:
1.1. Ripetuta
truffa?
1.2. Trattasi
invece di complicità in truffa?
1.3. Ripetuta
falsità in documenti?
-
In
caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere ridotta la
condanna proposta?
-
Può
beneficiare dell'attenuante del lungo tempo trascorso?
-
L'eventuale
pena deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
A
chi vanno caricate la tassa di giustizia e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 64 e ss., 146 cpv.
1 e 251 cifra 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, ritenuto che nel
caso concreto non sono dati gli estremi per riconoscere una complicità, ma
considerato il lungo tempo trascorso dai fatti e l'incensuratezza
dell'imputato;
dichiara __________
autore colpevole di:
-
ripetuta truffa, art. 146
cpv. 1 CPS,
-
ripetuta falsità in
documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a
__________ nel periodo dal 27 gennaio 1995 al 28 agosto 1997 nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. DAC __________/__________del __________
2001;
condanna __________
-
alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di fr. 400.-- (fr. 800.-- in caso di motivazione scritta);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, Via __________
__________, __________,
Sostituto Procuratore pubblico,
Clarissa Torricelli Bernasconi, Via __________ __________, __________,
Avv. __________, Via __________
__________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, ufficio giuridico, __________,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster