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Numero d'incarto:
10.2003.379
Data decisione, Autorità:
24.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.379/ROC/MAM
DA
1475/2003
Bellinzona
24
ottobre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
__________, di __________ e __________ nata
, nato a __________ () il __________.1972, cittadino
italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe,
magazziniere
difeso da: Avv. __________ __________, __________;
prevenuto
colpevole di danneggiamento
per
avere,
il
22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,
intenzionalmente
danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________
__________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA,
provocando un'ammaccatura sopra il parafango anteriore destro ed una crepa nel
faro anteriore destro, per un danno complessivo di fr. 1'804.--;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto
d'accusa no. / del __________ 2003 del Procuratore
Pubblico, Rosa Item che propone la condanna del prevenuto
-
Alla
multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
-
Al
versamento alla parte civile __________ SA, __________, dell'importo di fr.
1'804.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr.
100.--.
ed inoltre La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 22 maggio 2003 dall'accusato;
indetto il
pedissequo dibattimento 24 ottobre 2003, al quale hanno partecipato il
prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico
ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
ritenuto che
il Giudice, prima della discussione ed in applicazione dell’art. 250 cpv. 1
CPP
e constatati dal dibattimento nuovi fatti, ha prospettato alle parti una
nuova
ulteriore imputazione, segnatamente quella di danneggiamento per
avere,
il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________, intenzionalmente
danneggiato
con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________
__________,
targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando non
meglio
quantificati danni esterni sul cofano anteriore della stessa in prossimità
del
cruscotto;
sentito il
difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione
del prevenuto in
applicazione
del principio in dubio pro reo. In via subordinata postula il
proscioglimento
del prevenuto in applicazione dell’art. 33 CPS (legittima
difesa).
In ogni caso chiede il rinvio delle pretese di parte civile al competente
foro
non essendo accertato il nesso causale diretto tra l’atto del prevenuto ed il
danneggiamento
in quanto tale e non essendo comunque accertabile l’entità
del
(denegato) danneggiamento.
sentito da
ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- È __________
__________ colpevole di
danneggiamento per avere
1.1. il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,
intenzionalmente
danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________
__________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando
un'ammaccatura sopra il parafango anteriore destro ed una crepa nel faro
anteriore destro per un danno complessivo di fr. 1'804.--;
o,
subordinatamente,
1.2. per
avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,
intenzionalmente
danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________
__________ __________, targata __________, di proprietà della __________ SA,
provocando non meglio quantificati danni esterni sul cofano anteriore della
stessa in prossimità del cruscotto;
2 . Ha agito per legittima
difesa ex art. 33 cpv. 1 CPS?
- In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1. e negativa al quesito no. 2, se
deve essergli inflitta una
pena, di che natura ed in che misura.
- In
caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
- In
caso di risposta affermativa al quesito no. 3., se la condanna deve essere
iscritta a casellario
giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto
buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).
- In caso di risposta affermativa
al quesito 1., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale
misura.
-
Se la pretesa di
parte civile deve essere rinviata al competente foro civile.
-
In caso di risposta
negativa al quesito no. 7., se deve essere integralmente
ammessa la pretesa di
parte civile.
- Oppure in misura minore.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 144 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.
CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1.2, 3, 5, 6, 7 e negativamente ai quesiti 1.1, 2
venendo
contestualmente a cadere i quesiti no. 4, 8, 9;
dichiara __________
__________, __________.1972,
di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino
italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe,
colpevole
di
danneggiamento
per
avere, il 22 ottobre 2002, a __________, in Via __________,
intenzionalmente
danneggiato con il tubo di un aspirapolvere domestico, l'autovettura __________
__________, targata __________, di proprietà della __________ SA, provocando
dei danni esterni sul cofano anteriore in prossimità del cruscotto;
di
conseguenza
condanna __________,
di __________ e __________ nata , nato a __________ () il
__________.1972,
cittadino, italiano, domiciliato a __________ Via __________ __________,
celibe, fattorino;
-
Alla
multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
-
Le
pretese di parte civile sono rinviate al competente foro civile.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (aumentata a Fr. 800.- in caso
di richiesta di motivazione scritta) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
ed
inoltre La condanna verrà iscritta a casellario
giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa
e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Intimazione
a:
- __________, Via __________ __________, __________,
- Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________
__________, __________,
- __________ __________ __________ (già __________ SA),
c/o avv. __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
- Avv. __________, __________ __________, __________,
- Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________,
- Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale,
__________,
- Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
- Comando della Polizia
cantonale, __________,
- Sezione cantonale degli
Stranieri, Ufficio giuridico, __________
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario assessore:
Distinta
spese a carico di __________,
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 0.00 testi
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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