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Numero d'incarto:
10.2003.324
Data decisione, Autorità:
27.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.324
DA
1316/2003
Bellinzona,
27
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di segretario, per giudicare
_________ _________, _________.1958, di _________ e _________
n. _________, nato a _________, attinente di _________,
domiciliato a _________, via _________, celibe, consulente
assicurativo,
difeso da: Avv. _________ _________, _________,
prevenuto colpevole di
- circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS,
per aver
condotto l’autovettura _________ targata _________ essendo in
stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.91 – max. 1.13 grammi per mille),
malgrado fosse già stato condannato nel 1999 e nel 2002 per analogo reato (alcolemia
2002: 2.03 grammi per mille);
fatti
avvenuti a _________ il 10.01.2003;
- conducenti malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di
condurre, art. 95 cfr. 2 LCS,
per aver
condotto la vettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 26.03.2001 per un
periodo indeterminato;
fatti avvenuti a _________ il
10.01.2003;
perseguito con decreto d’accusa del _________
2003 no. DA _________ /_________ del Procuratore
pubblico Antonio Perugini, _________, che propone la condanna:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di dentezione, da espiare.
Alla multa di fr. 2'000.—, con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in
arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.— e delle spese
giudiziarie di fr. 300.—.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte
delle Assise Correzionali di _________ il 30.10.2002 (art. 41 cfr. 3
cpv. 1 CPS).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cfr. 4 CPS.
Vista l'opposizione
al decreto di accusa interposta tempestivamente in data 6
maggio
2003 dal patrocinatore dell’accusato;
indetto il
dibattimento nel giorno di giovedì 27 novembre 2003, alle ore 14.30, al quale sono
comparsi l’accusato, _________ _________, _________ e il suo
difensore, avv. _________ _________, _________, mentre il
Procuratore pubblico, con lettera 10 ottobre 2003, ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato,
data
lettura del decreto d'accusa,
proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
acquisiti gli
atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;
sentita la teste _________ _________,
_________.1976, cittadina bulgara, domiciliata a _________,
casalinga, separata, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la
deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la
verità previa lettura dell'art. 307 CPS, giura;
sentito il
teste app. _________ _________, di _________
e di _________, nata _________, agente di polizia, di _________,
domiciliato a _________, il quale avvertito della sua facoltà di
rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e
ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CPS, giura;
sentita la
teste gend. _________ _________ , _________.1979, di _________,
domiciliata a _________, ispettrice di polizia, la quale avvertita della
sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e
126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CPS, promette;
prodotti dal patrocinatore dell’accusato i
seguenti documenti:
certificato medico 27.11.2003,
_________ SA 3.11.2003;
controlli alcoolemia;
data la
parola al difensore, il quale in un primo momento rievoca succintamente i fatti
di cui è stato protagonista l’accusato e asserisce in sostanza di non opporsi
alla qualificazione giuridica operata dal procuratore pubblico; egli sostiene
altresì l’applicazione dell’art. 11 CPS, in quanto l’accusato, sebbene
consapevole dell’illiceità degli atti che andava compiendo, è venuto a trovarsi
in circostanze tali da non riuscire a trattenersi dall’agire in tal guisa.
Quindi, in relazione alla commisurazione della pena, pone inizialmente in
risalto la situazione personale dell’imputato al momento dei fatti (locale
pubblico, pubblica provocazione ad opera della compagna, rischio della perdita
del posto di lavoro in considerazione della sua notorietà a _________),
e si sofferma sulla gravità della colpa del prevenuto. Conclude che non deve
essere revocata la pena di 6 mesi inflitta dalla Corte delle assise
correzionali del 30.10.2002, in quanto non si tratterebbe di una recidiva
specifica e il prevenuto ha tenuto un comportamento corretto durante tutto il
procedimento penale; d’altra parte non si oppone all’espiazione della pena
principale della detenzione e alla multa, di cui tuttavia chiede una riduzione,
rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice.
Sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio, con il consenso del patrocinatore, i seguenti quesiti:
- È _________ _________ autore colpevole di:
1.1
Circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS?
1.2
Circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cfr.
2 LCS?
-
Ha agito in stato di scemata responsabilità?
-
In caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, quale
pena gli deve essere comminata?
-
In caso di condanna ad una pena privativa della libertà, può _________
_________ essere posto al beneficio della sospensione condizionale della
pena, e, se sì, per quale periodo di prova?
-
Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena
di 6 (sei) mesi di detenzione, decretata nei suoi confronti dalla Corte delle
Assise Correzionali di _________ il 30.10.2002?
-
La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
-
Il giudizio sulle spese processuali.
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna delle parti ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1, 95 cfr. 2 LCS; 11, 36, 41, 48, 49, 50, 63, 67 e 68 CPS; 9 e
segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti no. 1.1, 1.2 e 6 e negativamente ai quesiti no. 2, 4 e 5;
dichiara _________ _________,
autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, di
circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cfr. 2 LCS,
per i fatti compiuti a _________ il 10 gennaio 2003 nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa no. DA _________ /_________ del
_________ 2003;
condanna _________ _________, _________.1958,
di _________ e _________ n. _________, attinente di _________,
domiciliato a _________, celibe,
-
alla pena di 90 giorni di detenzione, da espiare;
-
alla multa di fr. 2'000.—
(duemila);
-
al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 800.—.
Ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cfr. 4 CPS.
Assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Non
revoca la sospensione condizionale concessa alla pena
di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte delle
Assise Correzionali di _________ il 30.10.2002, ma ne prolunga il
periodo di prova di 1 (uno) anno.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
_________ _________, via _________ , _________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, viale _________,
_________,
Avv. _________, Palazzo _________, _________,
Ministero pubblico della
Confederazione, _________
Comando
della Polizia cantonale, _________,
Sezione
esecuzione pene e misure, _________,
Servizio di
coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, _________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, _________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di _________ _________,
fr. 2000.00 multa
fr. 450.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 120.00 spese
di inchiesta
fr. 2920.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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