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Numero d'incarto:
10.2003.313
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.313/bep
DA
1401/2003
Bellinzona
22
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, __________.1951, fu __________ e fu __________ n.
, nato a __________ /, cittadino italiano, domiciliato a
__________, Via __________ __________, celibe, impiegato
(difeso da: Avv. __________ __________, __________)
prevenuto
colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, ripetutamente intermediato, finanziato e anche collaborato alla
coltivazione di piantine di canapa che sapeva essere destinate alla vendita
quale sostanza stupefacente (marijuana),
e meglio per avere, nelle sotto
elencate occasioni e circostanze:
1.1 nel corso
del mese di maggio 2002 a , consegnato ad __________ __________ fr.
50'000.-- destinati a finanziare una coltivazione di piantine di canapa gestita
dalla società " SA" che sapeva essere destinate alla
vendita quale sostanza stupefacente (marijuana), coltivazione che poi non è
avvenuta a seguito del parere negativo delle autorità comunali;
1.2 nel corso
del mese di gennaio 2003 a __________, intermediato per conto di __________ e
di __________ al fine di concludere un contratto di subaffitto di uno stabile
destinato alla produzione di piantine di canapa da destinare alla vendita quale
sostanza stupefacente (marijuana);
1.3 nel corso
del mese di febbraio 2003 a __________, acquistato per conto di __________, ca.
3'500 piantine di canapa da coltivare e che sapeva essere destinate alla
vendita quale sostanza stupefacente (marijuana);
reato previsto dall'art. 19
cifra 1 LStup;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Antonio Perugini,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
- Alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 29 aprile 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 22 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo
difensore,
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento in via principale ed in via subordinata una forte riduzione
della pena se si dovesse ritenere che ha agito per negligenza.
Chiede
infine che non si proceda alla revoca della sospensione della condizionale
della precedente pena, poiché si tratta di reati diversi e vi è una prognosi
favorevole;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se
Secondo Spacio è autore colpevole, eventualmente per negligenza, di ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
-
Sulle
pene proposte e sulle spese.
-
Se
deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico il __________ 2000 con
decreto di accusa n. DA /.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 19 cifra 1 LStup.; 41 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________,
autore
colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
__________/__________del __________ 2003;
condanna __________
__________,
-
alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (fr. 850.- in caso di motivazione
scritta);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
non revoca la sospensione condizionale
della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione inflittagli dal Ministero
pubblico il __________ 2000 con decreto di accusa n. DA __________/__________ma
ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________, Via __________ , __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________,
__________,
Avv. __________, Via __________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di __________,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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