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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.28
Data decisione, Autorità:
22.09.2004, IICCA
Titolo:
accordo delle parti a trasmettere al Pretore una causa promossa direttamente in appello
Incarto n.
10.2003.28
Lugano
22 settembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 30 settembre 2003, da
AT 1 (Russia)
rappr. dall' RA
1
contro
CV 1
e
CO 1
entrambi rappr. dall' RA 2
con la quale si chiede la condanna dei convenuti al
pagamento dell'importo di Fr. 16'187'591.- oltre interessi e spese.
Ed ora sulla proponibilità della causa direttamente
in appello ai sensi dell'art. 302 CPC.
Sentite le parti su questo tema in occasione
dell'udienza preliminare del 22 settembre 2004.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la banca attrice ha introdotto, direttamente in appello,
un'azione tendente alla condanna pecuniaria dei convenuti sulla base di una
fattispecie per la quale ha ipotizzato l'applicabilità delle norme giuridiche
sul contratto di garanzia, oppure di quelle sul contratto di mandato od ancora
di quelle sull'indebito arricchimento;
che per
sua affermazione se l'azione fosse fondata sul contratto di garanzia sarebbe
applicabile il diritto svizzero mentre nelle altre prospettive giuridiche il
diritto applicabile sarebbe quello russo;
che
l'art. 302 CPC prevede che una causa patrimoniale può essere portata
direttamente in appello quando, oltre ad un minimo valore di lite, è
appellabile al Tribunale federale nella procedura del ricorso per riforma (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 302 m. 3);
che tale
presupposto mancherebbe qualora fosse applicabile, all'azione in oggetto, il
diritto russo e di conseguenza questa Camera civile del Tribunale d'appello
dovrebbe dichiararsi d'ufficio (art. 97 CPC) incompetente a conoscere, in primo
ed unico grado, la relativa controversia;
che - per
evitare che solo a fine istruttoria, al momento dell'emanazione del giudizio di
merito, il Tribunale, cui compete autonomamente del resto l'applicazione del
diritto, individuasse nel diritto straniero quello applicabile e quindi
respingesse per incompetenza la petizione - le parti, ai fini dell'economia
processuale, si sono così dichiarate d'accordo che la causa sia trasmessa al
competente giudice di prima istanza;
che,
trattandosi di competenza funzionale da comprendersi in quella per materia (Rep.
1940, 378 consid. 2), la causa va trasmessa, per la disposizione dell'art.
126 CPC, all'autorità giudiziaria competente per territorio, ossia al Pretore
di Lugano;
che il
Pretore assumerà la causa allo stadio in cui si trova (scambio degli allegati
completato) e provvederà a citare le parti all'udienza preliminare ed a proseguire
in ogni successivo incombente istruttorio e decisionale;
che
l'anticipo spese di Fr. 160'000.- già effettuato dalla parte attrice è
riversato, dedotto l'importo della tassa di giudizio e delle spese della
presente decisione, alla cassa della Pretura di Lugano;
Per i quali motivi
decreta
-
La causa promossa direttamente in appello, con petizione 30
settembre 2003 da AT 1, __________ contro CO 1 e CV 1, è trasmessa, per
competenza, al Pretore del distretto di Lugano.
-
La tassa
di giudizio di Fr. 500.- e le spese di Fr. 100.-, per la procedura avanti alla
Camera civile, sono a carico della parte attrice.
-
Intimazione:
- Pretura del distretto di Lugano, con l'intero
incarto.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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