AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.218
Data decisione, Autorità:
27.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.218/DEM
DA
754/2003
Bellinzona
8
maggio 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario,
per giudicare
difeso
da: Avv. __________,
prevenuto colpevole
di
infrazione alle norme della circolazione,
per
avere, circolando con la vettura Peugeot targata TI __________, in una curva
piegante per lui a destra, negligentemente perso la padronanza di guida
invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, cozzando
conseguentemente contro la barriera protettiva posta sulla sua sinistra a
delimitazione del campo stradale;
fatti
avvenuti a __________ il 5.12.2002;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv.1, 34 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
- sottrazione alla prova del sangue
per essersi
intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo
per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto
incidente rendendosi irreperibile, spendo o comunqe dovendo presumere, tenuto
conto delle circostanze (vedi: dinamica dell’incidente; suoi precedenti
specifici; quantità di bevande sorbite, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato
tempestivamente la prova del sangue;
fatti
avvenuti a __________ il 5.12.2002;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 3 LCS
- inosservanza dei doveri in caso d’infortunio
Per aver abbandonato il luogo
dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio
la polizia;
fatti
avvenuti a __________ il 5.12.2002;
reato
previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;
perseguito con
decreto d’accusa del 3 marzo 2003 no. DA 754/2003 del Procuratore
pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, che propone la condanna:
Alla pena di 75 (settantacinque)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
Alla multa di fr. 1'000.--, con
l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso
di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifr. 3 CPS).
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 28.02.2000.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 marzo 2003;
indetto il
pubblico dibattimento in data odierna alle ore 14.30, al quale
sono presenti:
l'accusato,
il
difensore d'ufficio, Avv. __________
il rappresentante della parte lesa, __________
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato e della testimone da lui indicata;
sentito il
difensore, il quale procede all'esame di ogni capo d'imputazione in fatto ed in
diritto.
Per
quanto concerne il primo reato imputato all'accusato il difensore rileva come
non sussista un'infrazione alle norme della circolazione poiché anche in ambito
della LCS vige il principio "nulla poena sine colpa" e non vi sarebbe
nel caso concreto nessun elemento od indizio che permetta di affermare che il
prevenuto abbia di fatto contravvenuto alle norme generali di prudenza a cui
deve attenersi ogni utente della strada.
Non
essendo stato provato il mancato rispetto da parte del prevenuto dei suoi
obblighi di prudenza devesi necessariamente ritenere che le cause
dell'incidente possono essere ascritte unicamente ad un difetto meccanico del
veicolo, nel caso specifico ad un improvviso scoppio del pneumatico posteriore
destro. A questo proposito fa riferimento alla documentazione fotografica
prodotta in sede di dibattimento.
La
patrocinatrice richiama poi il principio in dubio pro reo, secondo il quale,
laddove sussistano dei dubbi circa la colpevolezza dell'imputato, gli stessi
devono essere considerati a favore del prevenuto a suffragio della tesi da lui
sostenuta.
Per
quanto concerne il secondo capo d'imputazione, il difensore sottolinea come non
siano realizzati i presupposti del reato. D'altronde nello stato di shock in
cui si trovava il prevenuto non si potrebbe neppure parlare di intenzionalità
nella commissione del reato.
Relativamente
al terzo capo d'impugnazione, il difensore ritiene che il reato non si sia nel
caso di specie perfezionato, atteso che nello stato psico-fisico surriferito
non vi sarebbe stata da parte del prevenuto nessuna intenzionalità
nell'abbandonare il luogo dell'incidente. In questo senso anche la teste
avrebbe corroborato la versione dell'imputato secondo la quale ancora al
mattino successivo lo stesso nutriva unicamente il dubbio di essere forse
incorso in un incidente della circolazione. La certezza che l'incidente era
avvenuto è poi risultata tale unicamente il mattino successivo quando
l'imputato, accompagnato dalla signora __________, è transitato nel luogo
dell'incidente. Dopo tale concreta constatazione è stata sua premura avvisare
senza ulteriori indugi la polizia.
In
conclusione la difesa chiede in via principale l'assoluzione del proprio assistito
da ogni imputazione di reato e quindi l'integrale proscioglimento dello stesso.
In
via subordinata si oppone alla revoca della sospensione condizionale della
precedente condanna, poiché l'accusato, terminato lo stato di shock, ha subito
avvisato la polizia.
Reputa
la proposta di revoca della sospensione condizionale del tutto inammissibile ed
in via subordinata chiede che in luogo della stessa venga previsto un semplice
ammonimento od un prolungo del periodo di prova della precedente condanna di al
massimo un anno.
Per
quanto concerne la multa, vista la situazione finanziaria molto precaria
dell'imputato, il difensore chiede che venga massicciamente ridotta ad un
massimo di fr. 200.-.
sentito per
ultimo l'accusato;
posti dal giudice, con l’accordo del
difensore, i seguenti quesiti:
È __________ autore colpevole dei
reati di:
1.1.infrazione alle norme della circolazione?;
1.2.sottrazione alla prova del sangue?;
1.3.inosservanza dei doveri in caso d’infortunio?
In caso di risposta affermativa ai
quesiti precedenti, quale pena gli deve essere comminata?
-
In caso di condanna, può __________ beneficiare della
sospensione condizionale della pena?
-
Deve essere revocata la sospensione condizionale della
pena di 20 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico in data
28.02.2000?
Il giudizio sulle spese
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto
ed in diritto
-
In
data 5 dicembre 2002 __________, al volante della sua autovettura marca
Peugeot, targata TI __________, raggiungeva verso le 19.45 il Bar __________
ove era in programma una gara di freccette. In seguito, alle 23.45 circa,
lasciava l'esercizio pubblico intenzionato a raggiungere l'abitazione di una
sua amica, __________. Dopo alcune centinaia di metri, giunto in territorio del
Comune di __________, in una curva leggermente piegante a destra, egli perdeva
la padronanza del proprio veicolo, oltrepassava la linea di sicurezza invadendo
la corsia di contromarcia, e andava a cozzare contro la barriera di protezione
posta ai margini del campo stradale. Uscito dall'autovettura, egli abbandonava
tosto il luogo dell'incidente. Successivamente, tramite il proprio telefono
cellulare, chiamava l'amica chiedendole di venire a prenderlo. Quest'ultima lo
rinveniva poco dopo ai bordi della strada in prossimità del Ristorante __________,
lo faceva salire in macchina e lo accompagnava al proprio domicilio. Una volta
a casa, entrambi andavano a dormire. Il mattino seguente, poco dopo il
risveglio, __________ riferiva all'amica che la sera precedente doveva aver
avuto un incidente della circolazione. Verso le 8.00 egli veniva riaccompagnato
dalla compagna al proprio domicilio a __________. Dopo essersi cambiato, alle
8.30 circa, prendeva telefonicamente contatto con gli agenti della Polizia
cantonale di __________, mettendoli a parte di quanto accaduto.
-
Raggiunto
il posto di polizia, __________ veniva immediatamente interrogato. Circa i
fatti avvenuti la sera precedente egli rilasciava la seguente dichiarazione:
"Terminavo
il lavoro alle 17.00, andavo a casa ed in seguito mi trovavo con una mia amica
di cui non voglio dire il nome verso le 18.00. Ci recavamo al Ristorante __________
e ci restavo fino alle 18.30 ca., ricordo di aver bevuto 2 bicchieri da 1 dl di
gazzosa mischiati con vino rosso. Giungevo poi al Bar __________, ove avevo una
partita di freccette, e ci restavo fino alle 23.45 ca., in questo bar sorbivo
ancora 2 bicchieri da 1 dl di gazzosa mischiati a vino rosso. Lasciavo il bar e
mi recavo a prendere il mio veicolo posteggiato davanti al bar. Mi mettevo alla
guida con l'intenzione di raggiungere il domicilio di una mia amica __________.
Da questo momento ricordo unicamente poco o nulla.
Ricordo
unicamente un forte botto, la vista del guidovia, di essere sceso dal veicolo e
di cadere nel bosco sottostante. Da quel momento non ricordo più nulla".
Interrogato in merito a quanto ricordasse di aver
fatto dopo l'incidente, dichiarava:
"Posso
solo dire le cose che mi ha raccontato __________ in quanto è venuta a
prendermi. __________ dice che l'ho chiamata con il mio cellulare e che è
venuta a prendermi nei pressi del Ristorante __________, dopo di che mi ha
portato a casa sua a __________. Mi sono addormentato subito ed ero graffiato
su tutto il corpo, mi mancava pure una scarpa. __________ dice pure che mi ha
chiesto cosa fosse capitato ed io non gli rispondevo, dice che tremavo tipo
sotto choc".
-
veniva al termine dell'interrogatorio sottoposto alla prova etanografica che
dava esito negativo 0.00 g/kg alle ore 09.45.
- Alla
luce delle informazioni complementari allestite in relazione alla constatazione
dell'incidente in narrativa, avvenuta in data 5 dicembre 2002 alle ore 23.50,
si può altresì ritenere quanto segue,
"Al
momento della nostra constatazione il veicolo __________ si trovava ancora
nella sua posizione finale. Il conducente del mezzo non era più presente. Sul
campo stradale erano visibili tracce di sfregamento veicolo __________. La
barriera di protezione laterale era completamente danneggiata su una lunghezza
di trenta metri.
Il
protagonista unico si annunciava ai nostri servizi unicamente il giorno
seguente alle ore 8.30.
[…]
La
teste __________ ha dichiarato che il __________ è giunto al bar __________
verso le ore 20.00 del 5.12.02 rimanendo sin verso le ore 23.45. Durante quel
periodo ha consumato tre o quattro bicchieri da un dl di vino rosso mischiato a
gazzosa".
- __________ risulta iscritto nel casellario giudiziale svizzero a
seguito della condanna a 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 3 anni, oltre a una multa di Fr. 1200, emanata in data
28 febbraio 2000 dal Ministero pubblico di Lugano, essendo stato riconosciuto
siccome autore colpevole dei reati di infrazione alle norme della circolazione
e di circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.67 - max. 2.01 grammi
per mille), fatti avvenuti a __________ l'11.12.1999.
6 In
sede dibattimentale il prevenuto ha sostanzialmente confermato quanto da lui
dichiarato in sede di interrogatorio davanti agli agenti di polizia. In
occasione della sua audizione lo stesso ha ribadito di non ricordare nulla di
quanto avrebbe fatto dopo l'incidente. A suo dire, molto verosimilmente, egli
sarebbe uscito dalla vettura aprendo la porta posteriore destra del veicolo, si
sarebbe poi incamminato verso il margine della strada, avrebbe scavalcato la
barriera di protezione, sarebbe in seguito caduto lungo la sottostante
scarpata, avrebbe poi vagato senza essere pienamente consapevole in mezzo alle
sterpaglie e ai rovi ivi esistenti, avrebbe casualmente imboccato un sentiero
mediante il quale avrebbe infine raggiunto la soprastante strada cantonale.
Solo allora avrebbe chiamato la sua amica chiedendole di venire a prenderlo.
Raggiunta l'abitazione di quest'ultima si sarebbe immediatamente coricato,
dormendo fino al risveglio avvenuto alle 7.00. Solo al mattino avrebbe avuto
sentore che qualcosa doveva essere successo la sera precedente, e che forse era
incorso in un incidente della circolazione stradale. Si faceva pertanto
accompagnare dall'amica al suo domicilio a __________, premurandosi lungo il
tragitto di verificare dove era avvenuto l'incidente. Giunto a casa si sarebbe
poi cambiato e solo in seguito avrebbe avvisato gli agenti del posto di polizia
di __________.
-
Chiamata
a deporre in qualità di teste __________ ha nelle grandi linee confermato la
versione dei fatti rilasciata dall'imputato. In sintesi la stessa ha dichiarato
di essere stata chiamata sul suo cellulare, dopo mezzanotte, dall'amico, che la
invitava a venire a prenderlo con la macchina. Interrogato in merito al luogo
dove si trovava, lo stesso le avrebbe risposto che l'avrebbe rinvenuto sulla
strada che conduce a __________. A bordo del proprio veicolo avrebbe poi percorso
il tratto di strada che da __________ porta a __________, trovando l'amico ai
margini della strada nelle immediate vicinanze del Ristorante __________. Dopo
averlo fatto salire in macchina, gli avrebbe più volte chiesto cosa fosse
successo. L'amico le appariva strano e non rispondeva alle sue sollecitazioni,
limitandosi a dirle di andare a casa. Raggiunta la propria abitazione a __________
la teste si sarebbe poi accorta che l'amico calzava una sola scarpa e che aveva
i pantaloni sporchi di terriccio. Lo avrebbe allora ancora interrogato in
merito a quanto fosse successo durante la serata, scontrandosi tuttavia con il
totale mutismo dell'amico. Quest'ultimo si sarebbe poi subito coricato, non
senza averle prima chiesto di poter essere svegliato alle 7.00, essendo
intenzionato a recarsi regolarmente al lavoro. Il mattino successivo, dopo il
risveglio, l'amico le avrebbe poi riferito, tutto tremante, che la sera
precedente doveva essere verosimilmente stato protagonista di un incidente
della circolazione. L'amica lo avrebbe infine accompagnato al suo domicilio a __________,
dopo di ché si sarebbe recata al lavoro
-
Infrazione
alle norme della circolazione
Giusta
l'art. 26 cpv.1 LCS, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da
non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada
conformemente alle norme stabilite.
Secondo
l'art. 27 cpv. 1 LCS, l'utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
D'altra
parte l'art. 34 cpv.2 LCS statuisce che sulle strade dove sono tracciate le
linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste
linee.
A
mente poi dell'art. 3 cpv.1 ONC il conducente deve rivolgere la sua attenzione
alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che
impediscono la manovra sicura del veicolo.
Aggiungasi
altresì che il conducente deve circolare a destra (art. 7 cpv.1 ONC)
Nel
caso di specie , avendo il prevenuto superato la linea di sicurezza dopo aver
perso totalmente la padronanza del proprio autoveicolo e invadendo di
conseguenza la corsia di contromano, andando a cozzare contro la barriera di
delimitazione a sinistra del campo stradale, lo stesso ha sicuramente violato
gli artt. 26 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LCS in relazione all'art. 34 cpv. 2 LCS. nonché
agli artt. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC.
In
sede di arringa la difesa ha sostenuto che l'imputato non avrebbe di fatto
contravvenuto alle disposizioni di legge più sopra richiamate, non potendo il
mancato controllo della vettura venirgli imputato quale colpa. Il sinistro
sarebbe invero da ricondurre nel concreto caso all'improvviso scoppio di un
pneumatico della vettura, circostanza questa che non gli avrebbe permesso di
padroneggiare il veicolo, che andava poi a cozzare contro la barriera
protettiva posta sulla sua sinistra a delimitazione del campo stradale.
Vi
è che la tesi sostenuta dalla difesa in sede dibattimentale è rimasta allo
stadio di mera enunciazione di parte senza il supporto quindi di qualsivoglia
prova a suo sostegno. La stessa non trova peraltro alcun riscontro negli atti
allegati all'incarto e la parte che se ne è prevalsa non si è premurata di
fornire all'occasione elementi a carattere peritale concludenti e convincenti
ai fini del giudizio. La tesi avanzata a tale riguardo non può di conseguenza
essere condivisa.
Visto
che non è stata messa in serio pericolo la sicurezza altrui, per la repressione
fa stato l'art. 90 cifra 1 LCS, secondo il quale chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale, è punito con l'arresto o con la multa. Ne
discende che l'imputato deve essere condannato per violazione semplice di norme
della circolazione stradale ai sensi degli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2 LCS, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC in unione all'art. 90 cifra 1 LCS.
- Sottrazione
alla prova del sangue
Secondo
l'art. 91 cpv. 3 LCS è punito con la detenzione o la multa il conducente di un
veicolo a motore che, intenzionalmente, si oppone o si sottrae alla prova del
sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un esame
completivo oppure n'elude lo scopo. L'art. 91 cpv. 3 rende punibile in quanto
tale la sottrazione alla prova del sangue e dell'esame complementare, ma non la
sottrazione alla prova dell'etilometro. La giurisprudenza e la dottrina
deducono dall'art. 91 cpv. 3 tre modalità distinte di sottrazione alla prova
del sangue.
-
L'opposizione
ad una prova del sangue o ad un esame complementare già ordinato dall'autorità
competente (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, ad art. 91
LCS, no. 57 ss; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Commentaire, 3. ed., 1996, no. 10.1 lett. a ad art. 91 LCS; DTF 103 IV 49)
-
La sottrazione
alla prova del sangue, per intervenuta fuga dopo che la misura è già stata
ordinata o per sottrarsi ad una prova che potrebbe essere ordinata (cfr. Corboz
op. cit.,ad art.91 LCS, no. 63 ss; DTF 101 IV 332; 102 IV 40)
-
L'intralcio
alla constatazione dell'alcolemia, facendo in modo che l'esame non possa raggiungere
lo scopo (per esempio bevendo dell'alcol dopo la guida per impedire di
ricostruire il tasso di alcolemia o distruggendo la fiala contenente il sangue;
cfr. Corboz, op. cit., ad art. 91 LCS, no.76 ss; DTF 101 IV 332)
Per
i fatti qui in esame si può tutt'al più parlare di sottrazione ad una prova del
sangue che il conducente poteva presumere che sarebbe stata ordinata (seconda
ipotesi).
Orbene,
secondo la giurisprudenza, il fatto di non annunciare immediatamente un
incidente alla polizia adempie le condizioni oggettive del reato di sottrazione
alla prova del sangue, allorché il conducente aveva l'obbligo, giusta l'art. 51
cpv. 3 LCS, di avvertire senza ritardo la polizia, se questa comunicazione era
possibile e laddove, alla luce delle particolari circostanze del caso, la
polizia avrebbe con grande verosimiglianza ordinato il prelievo del sangue dopo
che le fosse stato annunciato l'incidente. La questione a sapere se un prelievo
del sangue sarebbe verosimilmente stato ordinato dipende dalle circostanze
concrete. Queste attengono da un lato all'incidente stesso, alla sua gravità
così come al modo in cui lo stesso si è sviluppato, e dall'altro dallo stato e
dal comportamento del conducente tanto prima che dopo l'incidente (cfr. DTF 126
IV 53 consid. 2a pag. 55 ss).
Nella
concreta fattispecie risulta dagli atti che l'imputato, nell'abbordare una
curva piegante leggermente a destra, ha improvvisamente perso la padronanza del
proprio veicolo, ha invaso completamente la corsia di contromano, andando a
sbattere contro la barriera di sicurezza posta alla sinistra del campo
stradale, senza che l'incidente possa di fatto spiegarsi con lo stato
particolare della carreggiata, con la situazione del traffico o con un difetto
del veicolo. In siffatte circostanze il mancato controllo del veicolo da parte
dell'imputato sarebbe apparso agli agenti di polizia a tal punto inspiegabile
da risvegliare in loro l'idea che il conducente non fosse stato nel pieno
possesso dei suoi mezzi. Quest'ultimo aveva d'altronde bevuto durante la serata
almeno 5/6 bicchieri di un dl di vino, pur se mischiati a gazzosa, e tutto
permette di supporre che in sede di interrogatorio gli agenti di polizia se ne
sarebbero accorti e avrebbero senz'altro ordinato la prova del sangue.
Accertata
la presenza dei presupposti oggettivi, resta da esaminare la realizzazione
dell'elemento soggettivo del reato.
Ora,
l'art. 91 cpv.3 LCS precisa che l'autore del reato deve aver agito
intenzionalmente. L'intenzionalità deve riguardare tutti gli elementi
costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. DTF 109 IV 137
consid. 2b pag. 140; Corboz, op. cit., no. 81 ss, pag. 823). Questo è il caso
quando il conducente è a conoscenza dei fatti che sono alla base dell'obbligo
di avvertire la polizia e della grande verosimiglianza che il prelievo del
sangue venga ordinato così come quando l'omissione relativa all'avvertimento
della polizia prescritto dall'art. 51 cpv. 3 LCS non è altrimenti spiegabile se
non tramite l'accettazione di una sottrazione a un prelievo del sangue (cfr.
DTF 126 IV 53 consid. 2a, pag. 55 ss; sentenza 6S.464/2002).
Nel
caso di specie l'imputato risulta essere stato condannato mediante decreto
d'accusa del Ministero pubblico emanato nel febbraio 2000 per il reato di
circolazione in stato di ebrietà, per cui si può senz'altro supporre che egli
conoscesse la relativa procedura così come i rischi ai quali andava incontro,
in caso di nuova commissione di reato, e ciò sia a livello penale che sul piano
amministrativo. Risulta peraltro accertato che lo stesso ha bevuto almeno 5/6
bicchieri di un dl di vino rosso mischiato a gazzosa prima di riprendere il
volante del proprio veicolo, ha, dopo solo alcune centinaia di metri, causato
un incidente non altrimenti spiegabile se non quale conseguenza del mancato
controllo dell'autovettura e si è infine allontanato dal luogo dell'incidente,
rendendosi di fatto irrintracciabile. Alla luce dei fatti accertati ben si può
ritenere che l'accusato sapesse che, laddove avesse avvertito la polizia, sarebbe
stato sottoposto a un prelievo del sangue. Dandosi alla fuga, come in concreto
avvenuto , egli era pertanto pienamente consapevole di sottrarsi di fatto alla
prova del sangue.
È
ben vero che anche in sede dibattimentale il prevenuto ha ribadito la tesi già
sostenuta in occasione del suo interrogatorio davanti agli agenti di polizia,
secondo la quale egli non sarebbe stato cosciente di quanto faceva e che
avrebbe abbandonato il luogo del sinistro senza alcuna intenzionalità, ma solo
per effetto dello shock traumatico subito a seguito dell'incidente. La tesi,
singolare quanto inverosimile, non può invero essere seguita. La stessa non
trova riscontro alcuno nel fascicolo istruttorio e neppure la fase
dibattimentale ha permesso di renderla perlomeno credibile. Fosse vero quanto
affermato a più riprese dall'imputato in merito allo suo stato di totale
disorientamento e di completa incoscienza quale diretta conseguenza
dell'incidente, la difesa non avrebbe dovuto avere particolari difficoltà a
comprovare tale circostanza, producendo un certificato medico attestante il
quadro clinico dell'imputato relativamente al periodo immediatamente successivo
all'incidente. È vero che la teste chiamata a deporre ha riferito che l'amico
le è subito apparso molto strano e che lo stesso non rispondeva alle sue
domande. È altrettanto vero però che la teste non ha riferito alcunché in
ordine al preteso stato di shock dell'imputato, rispettivamente a riguardo
della eventuale presenza di particolari sintomi riconducibili a tale stato (per
es. agitazione, diminuzione della sensibilità, accelerazione del polso o del
ritmo respiratorio, ecc.). Aggiungasi che la situazione non doveva in concreto
esserle parsa così preoccupante o tale comunque da ritenere indispensabili
l'intervento di un medico o il trasporto dell'amico presso il più vicino pronto
soccorso in vista degli accertamenti del caso, se è vero che entrambi, tosto
giunti a casa, si sono limitati ad andare a dormire. La pretesa smemoratezza,
peraltro stranamente non integrale, sostenuta a meri fini difensivi
dall'imputato appare a questo giudice come un castello costruito ad arte per
giustificare la fuga e la conseguente sottrazione alla prova del sangue.
In
sede di arringa la difesa si è strenuamente richiamata al principio "in
dubio pro reo", postulando nel contempo il totale proscioglimento del
proprio assistito. Ora, tale principio, direttamente desumibile dall'art. 32
cpv. 1 Cost. e, precedentemente, dall'art. 4 vCost (cfr. DTF 127 I 38 consid.
2), trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in
quello della ripartizione dell'onere probatorio (cfr. DTF 120 Ia 31 consid.
2a). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice
penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più
sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del
materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in
quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a
una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non
sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può
essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe
dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (cfr. 120 Ia 31 consid.
2c; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea, 2002,
pag. 228 ss.). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze
oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il
convincimento del tribunale (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 255; sentenza
1P.166/2002).
Nella
concreta fattispecie, alla luce delle soprastanti considerazioni, questo
giudice ha maturato la piena convinzione, sulla base di una valutazione globale
degli indizi disponibili, che il prevenuto ha intenzionalmente commesso il
reato di sottrazione alla prova del sangue di cui all'art. 91 cpv.3 LCS, e che
per tale reato egli debba essere condannato.
- Inosservanza
dei doveri in caso di infortunio
Alla
luce delle argomentazioni sviluppate nel precedente considerando pacifica e
lampante risulta la commissione del reato. L'imputato ha deliberatamente
abbandonato il luogo dell'incidente senza osservare i doveri impostigli
dall'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS, segnatamente senza avvisare immediatamente la
parte danneggiata o avvertendo senza indugio la polizia. L'obbligo di avviso
secondo l'art. 51 LCS incombe solo all'autore del danno (cfr. Bussy/Rusconi,
op. cit., ad art. 51, no. 3.1). Viene considerato autore del danno ogni persona
che è all'origine di una delle cause dell'incidente, anche senza sua colpa
(cfr. DTF 90 IV 219 ss; PKG 1990 no. 48). La violazione dei doveri in caso di
incidente sanciti dall'art. 51 cpv. 1/3 LCS è in concreto sanzionata dall'art.
92 cpv.1 LCS.
- Secondo
l'art. 63 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto
dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.
Nel caso di specie non concorrono motivi particolari per discostarsi dalla pena
proposta mediante il decreto d'accusa in narrativa. La stessa appare
conveniente-mente commisurata alle colpe del prevenuto, per cui mette qui conto
confermarla così come proposta.
La
situazione finanziaria alquanto precaria dell'imputato impone per contro la
riduzione della multa da fr. 1'000.- a fr. 500.-.
- Con il decreto d’accusa 3 marzo 2003 il Procuratore Pubblico
propone inoltre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena privativa della libertà di 20 giorni decretata nei confronti del signor __________
dallo stesso Ministero Pubblico in data 20 febbraio 2000.
A
norma dell’art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS, “se durante il periodo di prova il
condannato commette un crimine od un delitto, se, nonostante formale
avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta
impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro
modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l’esecuzione della
pena”.
Tuttavia,
il 2. cpv. della citata normativa prevede che se vi è motivo di credere che il
condannato terrà buona condotta, il giudice può, in luogo dell’esecuzione della
pena, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive e prolungargli di metà
al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza.
Come risulta dagli atti, l'imputato è
stato condannato nel febbraio del 2000 per aver circolato in stato di ebrietà e
per avere, circolando nello stato psico-fisico alterato, infranto le norme
della circolazione.
È ben vero che il prevenuto ha
nuovamente violato le norme della circolazione durante il periodo di prova
assegnatogli con decisione 28 febbraio 2000, tuttavia le azioni rimproverate al
qui condannato ed oggetto dell’odierno giudizio non sono le medesime, di guisa
che l’accusato non può essere ritenuto siccome recidivo specifico.
Nel confermare la pena detentiva di 75
giorni proposta dall’autorità inquirente, questo giudice ha tenuto conto dei
precedenti del condannato, della conseguente sanzione amministrativa, non
ritenendo tuttavia di dover revocare il beneficio della sospensione
condizionale della precedente condanna in quanto l’odierno giudizio, che
prevede un periodo di prova di 4 anni, unitamente al prolungo di un anno del
precedente periodo di prova, prevedibilmente dissuaderà il condannato dal
commettere nuovi reati.
Una valutazione globale della persona
del condannato, il quale ha esercitato per anni un’intensa attività sportiva,
che attualmente è attivo nel ramo delle corse automobilistiche e che non
presenta una dipendenza da sostanze alcoliche, lascia inoltre ben sperare circa
l’astensione futura dal commettere nuovi reati.
visti gli
artt. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv.1, 34 cpv. 2
LCS, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 91 cpv. 3 LCS; 92 cpv. 1 LCS in relazione con
l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCS; 41, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 3 e negativamente al quesito no. 4;
dichiara __________,
autore colpevole dei reati di infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCS, opposizione alla prova del sangue, art. 91
cpv. 3 LCS, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCS
per i fatti compiuti a __________ il 5 dicembre 2002 nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa No. DA 754/2003 del 3 marzo 2003;
condanna __________,
-
alla
pena di 75 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni;
alla multa di fr. 500.-;
al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 750.- (fr. 1'150.- in caso di motivazione
scritta).
ordina l'iscrizione della
condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo
fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento
della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la
pena sarà commutata in arresto.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale della pena di 20 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero
pubblico in data 28.02.2000 ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________,
Avv.
__________,
Procuratore
pubblico Antonio Perugini, Viale Stefano Franscini 3, Bellinzona,
Centro
Manutenzione Strade Cantonale, Via Vedeggio, Taverne,
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di
__________,
fr. 500.00 multa
fr. 750.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr.
50.00 testi
fr. 1’650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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