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Numero d'incarto:
10.2003.149
Data decisione, Autorità:
02.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.149
DA
120/2003
Bellinzona
2
ottobre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________ __________, di __________ e __________ nata
, nata il __________ 1953 a __________ (), cittadina
italiana, domiciliata a __________, separata, impiegata,
difesa da: avv. __________ __________, __________,
prevenuta colpevole di omicidio colposo e lesioni gravi
colpose, per avere, a , corsia autostradale sud-nord, l'1.7.2001,
circolando alla guida dell'automobile targata () __________ sulla
corsia di sorpasso incolonnata ad altri veicoli, omesso negligentemente di
tenere la sufficiente distanza dal veicolo che la precedeva per cui, sorpresa
dall'improvviso rallentamento repentino di quest'ultimo, frenò e sterzò verso
destra urtando violentemente a tergo la motocicletta di __________ __________
procurando a quest'ultima lesioni tali da provocarne la morte, come pure
provocando lesioni personali permanenti al passeggero __________ __________,
1986, come attestato da certificato medico in atti, collidendo poi contro il
guidovia laterale di proprietà dell'Ufficio strade nazionali, danneggiandolo;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 117 e
125 cpv. 2 CPS;
perseguita con decreto
d’accusa del __________ 2003 n. DA / del Procuratore pubblico
Mario Branda, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 19'000.--.
Rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di tale natura.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo di prova fissato dall'art. 80 CPS rispettivamente
dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione
parziale al decreto d'accusa, limitatamente al dispositivo n. 2, interposta
tempestivamente in data 31 gennaio 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2003,
al quale l'imputata ed il proprio difensore sono stati autorizzati a non
presenziare ai sensi dell'art. 229 CPP, mentre il Procuratore pubblico ed il
patrocinatore delle parti civili hanno rinunciato a partecipare;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
Deve
essere accolta, e se sì in che misura, la richiesta di riduzione della tassa e
delle spese di cui al dispositivo n. 2 del decreto d'accusa?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese del presente giudizio?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 9 e ss., 229, 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
condanna __________ __________ __________,
di __________ e __________ nata , nata il __________ 1953 a
__________ (), cittadina italiana, domiciliata a __________,
separata, impiegata,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 3'800.-- (tremilaottocento),
-
al
pagamento della tassa e delle spese giudiziarie di questa sede di complessivi
fr. 150.-- (fr. 400.-- d'aumento in caso di motivazione scritta);
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
i dispositivi per i quali non è stata formulata opposizione,
ossia: "la condanna di
__________ __________ __________:
-
Alla pena di
90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
-
Rinvia la
parte civile al competente foro per le pretese di tale natura.
-
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo
fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS."
sono esecutivi
e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'emanazione del
decreto d'accusa; l'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di
sua competenza.
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Mario Branda, __________, __________,
Eredi fu __________ __________, Via __________ __________,
__________,
__________ __________, Via __________ __________,
__________,
Avv. __________ __________, Piazza __________, __________,
Avv. __________ __________, Via __________ __________,
__________,
e a:
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione
della circolazione, __________,
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, __________,
Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,
Ministero
pubblico della Confederazione.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di __________ __________ __________,
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 3'850.00 spese
giudiziarie
fr. -
4'000.00 dedotta cauzione già versata
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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