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Numero d'incarto:
10.2003.112
Data decisione, Autorità:
25.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.112/ROC/MAM
DA
244/2003
Bellinzona
25
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
__________ __________, .____________________1981, di __________
e __________ n. , nato a __________ /, attinente di
__________ /, domiciliato a __________, Via __________ __________,
celibe, studente
difeso da: Avv. __________, __________,
prevenuto
colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per
avere,
il
13 settembre 2002, verso le ore 02.00 circa, condotto l'autovettura marca
__________ targata __________ di proprietà di __________ __________, da
__________ - __________ e, dopo l'incidente indicato al pt. 2 del presente
decreto di accusa, da __________ a __________, pur essendo in stato di
ubriachezza (prova etanografica: 0.95 grammi per mille; alcolemia: min. 0.8 -
max. 1.23 grammi per mille);
contravvenzione alle norme della circolazione
per
avere,
a
__________, in Via __________, verso le ore 02.00 circa, circolando con
l'autovettura marca __________ targata __________ di proprietà di __________
__________, nello stato psico-fisico indicato al pt. 1 del presente decreto di
accusa, negligentemente perso la padronanza di guida, invadendo la corsia
opposta, andando ad urtare contro l'autovettura marca __________ __________
targata __________ __________, di proprietà di __________, che circolava
regolarmente su quella corsia, provocando solo danni materiali;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reati
previsti dagli art. 90 n. 1 LCS, richiamati gli artt. 31
LCS e 91 cpv. 1 LCS;
perseguito con
decreto d’accusa no. DA __________ di data __________ 2003 del Procuratore
pubblico __________ __________,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla
multa di fr. 1'200.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art.
49 cfr. 3 CPS).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.—
-
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno
se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 29 gennaio 2003 dall'accusato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e all’ultimazione della fase istruttoria;
sentita la
parte civile, la quale domanda l’integrale conferma del decreto d’accusa;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’imputato dal reato di cui al
pto. 2 del decreto d’accusa per non avere il prevenuto commesso i fatti,
ammettendo la fattispecie di cui al reato no. 1 del decreto di accusa,
segnatamente la circolazione in stato di ebrietà, e postulando per questi
motivi una massiccia riduzione dela pena ex art. 63 CPS;
sentito da
ultimo l'accusato che si rimette a quanto affermato dal proprio difensore,
ammettendo comunque di avere circolato in stato di ebrietà ma contestando ogni
altro ulteriore addebito penale;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- È
__________ __________ colpevole
di
1.1. circolazione in stato di ebrietà
per
avere,
il
13 settembre 2002, verso le ore 02.00 circa, condotto l'autovettura marca
__________ targata __________ di proprietà di __________ __________, da
__________ - __________ e, dopo l'incidente indicato al pt. 2 del presente
decreto di accusa, da __________ a __________, pur essendo in stato di
ubriachezza (prova etanografica: 0.95 grammi per mille; alcolemia: min. 0.8 -
max. 1.23 grammi per mille);
1.2. contravvenzione alle norme della circolazione
per
avere,
a
__________, in Via __________, verso le ore 02.00 circa, circolando con
l'autovettura marca __________ targata __________ di proprietà di __________
__________, nello stato psico-fisico indicato al pt. 1 del presente decreto di
accusa, negligentemente perso la padronanza di guida, invadendo la corsia
opposta, andando ad urtare contro l'autovettura marca __________ __________
targata __________, di proprietà di __________, che circolava regolarmente su
quella corsia, provocando solo danni materiali;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di luogo e di tempo;
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2., se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
- In
caso di risposta affermativa al quesito 2, se la pena deve essere attenuata
in applicazione dell’art. 63
CPS ed in che misura.
- In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
-
In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)
-
In caso di risposta
affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt 90 n. 1, 31 LCS e 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg.
CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________
, ..1981,
di __________ e __________ n. , nato a __________ /,
attinente di __________ /, domiciliato a __________, Via __________
__________, celibe, studente;
colpevole
di
circolazione in stato di ebrietà
per
avere,
il
13 settembre 2002, verso le ore 02.00 circa, condotto l'autovettura marca
__________ targata __________ di proprietà di __________ __________, da
__________ - __________ e, dopo l'incidente indicato al pt. 2 del presente
decreto di accusa, da __________ a __________, pur essendo in stato di
ubriachezza (prova etanografica: 0.95 grammi per mille; alcolemia: min. 0.8 -
max. 1.23 grammi per mille)
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo.
proscioglie __________
__________, di __________ e di __________ nata __________, nato a
__________ il ..1981, da e domiciliato a __________, Via
__________, studente, celibe,
dall’accusa
di contravvenzione alle norme della circolazione
di conseguenza
condanna __________
__________, di __________ e di __________ nata __________, nato a
__________ il ..1981, da e domiciliato a __________, Via
__________, studente, celibe,
-
alla
multa di Fr. 1'200.- con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cfr. 3 CPS).
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.
ordina L’iscrizione della
condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata
entro un anno, se
l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49 cfr. 4 e 106 cpv.
3 CPS)
Intimazione
a:
__________ __________, Via __________, __________,
Procuratore pubblico Nicola Respini, __________
__________, __________,
__________, Via __________, __________,
Avv. __________, Via __________ , __________,
Avv. __________, Via __________, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, ,
Ufficio
dei Giudici dell’Istruzione e dell’Arresto, __________
Sezione
della Circolazione, __________
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,.
La
sentenza è definitiva.
Il Giudice Il
Segretario assessore
Distinta spese a
carico di __________ __________
fr. 1'200.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 50.- indennità testi
Fr. 1'750.- Totale +
Fr. 400.- (supplemento tassa di
giustizia in caso di motivazione scritta)
Fr.2'150.-
Distinta
spese a carico di __________ __________,
fr. 1200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 0.00 spese
di inchiesta
fr. 50.00 testi
fr. 1750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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