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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.63
Data decisione, Autorità:
03.05.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.63/AMM
DAP
620/2002
Bellinzona
7
gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella
Tami per statuire nel procedimento penale a carico di
__________(difeso dallo studio legale avv. __________)
accusato di lesioni
semplici,
per
aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ colpendolo con
pugni al torace e al volto, procurandogli così le lesioni descritte nel certificato
medico 18 aprile 2001 del dott. med. __________;
fatti
avvenuti a __________ il 18 aprile 2001;
reato
previsto dall'art. 123 n. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa DAP 620/2002 di data 11 marzo 2002 del Procuratore pubblico
Antonio Perugini, Bellinzona, che
propone la condanna dell'imputato:
-
alla
multa di fr. 400.–,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 100.–;
viste le
opposizioni del 21 e del 25 marzo 2002 presentate in nome dell'accusato e della
parte lesa;
considerato che
il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata agli interessati l'11
marzo 2002;
che
il 21 marzo 2002 __________ – segretario regionale __________ – ha presentato
opposizione in nome dell'accusato;
che
il 25 marzo 2002 __________ – dipendente del Sindacato __________ – ha fatto
altrettanto in nome della parte lesa __________;
che
per l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l'opposizione può essere interposta dall'accusato
o dalla parte civile;
che
essi possono farsi rappresentare a tal fine da un legale, il quale deve nondimeno
essere abilitato al patrocinio a norma dell'art. 49 cpv. 5 e 71 cpv. 2 CPP,
stando ai quali il rappresentante "deve essere scelto fra gli avvocati
ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle
disposizioni della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e
della Legge sull'avvocatura o fra i praticanti legali iscritti
nell'apposito elenco. La Camera per l'avvocatura e il notariato può ammettere
all'ufficio … altri avvocati oppure professori di diritto delle
università;
che
in concreto le opposizioni al decreto d'accusa non rilevano né dall'accusato
personalmente o dalla parte civile, né tanto meno da patrocinatori nel senso
delle predette disposizioni;
che
le opposizioni sono pertanto irricevibili;
per questi
motivi,
visti gli
art. 49 cpv. 5, 71 cpv. 2 e 208 CPP;
pronuncia: 1. Le
opposizioni interposte al decreto d'accusa DAP 620/2002 di data 11 marzo 2002
sono irricevibili.
§ Al
passaggio in giudicato del presente giudizio l'incarto sarà ritornato al
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, per quanto di sua competenza.
-
Non
si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione
a:
– __________,
– Studio legale avv. __________,
– Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona,
– __________,
– __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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