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Numero d'incarto:
10.2002.36
Data decisione, Autorità:
10.01.2003, ICCA
Incarto n.
10.2002.36
Lugano
10 gennaio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
26 novembre 2002 presentata da
__________, e
(patrocinati dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il
19 giugno
2002 dalla quarta Camera del Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (Tribunal
de première instance,
4ème
chambre);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 19 giugno 2002 la quarta Camera del Tribunale di prima istanza
del Canton Ginevra (Tribunal de première instance, 4ème chambre)
ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1963 da
__________ e __________;
che con
il dispositivo n. 3 di quella sentenza il tribunale ha omologato, tra l'altro,
una dichiarazione con cui __________ confermava di cedere alla moglie, in
liquidazione del regime dei beni, la proprietà della particella n. __________
RFD di __________;
che con
istanza del 26 novembre 2002 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera la
delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso
della proprietà ancora intestata a __________ nel registro fondiario;
che
l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio
davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che il
dispositivo n. 3 con cui il tribunale confederato ha omologato la dichiarazione
di __________, nel senso di cedere alla moglie la proprietà della particella n.
__________ RFD di __________ è il solo punto della sentenza confederata suscettibile
di esecuzione nel Ticino;
che gli
altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio
(trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato
civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto
con il Cantone;
che la
sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 27 agosto 2002, come
risulta dall'attestazione apposta dal Tribunale confederato sul retro
dell'ultima pagina dell'esemplare esibito per la delibazione;
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio (istanza, pag. 2.
n. 2);
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti, libera
l'ex moglie di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in
virtù di quanto prevede il dispositivo n. 3 della sentenza;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o
all'altra, nessuna delle parti potendosi definire “soccombente” a norma
dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza emanata fra le
parti il 19 giugno 2002 dalla quarta Camera del Tribunale di prima istanza del
Canton Ginevra (Tribunal de première instance, 4ème chambre)
è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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