Recognition and enforceability of foreign divorce settlement

10.2002.36Outro Tribunal10 de jan. de 2003Granted

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The Ticino Court of Appeal granted a joint application to recognize and declare enforceable in Ticino the third dispositive item of a Geneva divorce judgment. The court held that the judgment was final and that the parties had been duly summoned, satisfying Article 510 CPC. It considered only the property-transfer clause relevant for local enforcement, since the divorce itself is recorded ex officio and the other arrangements had no local enforcement relevance. Costs of CHF 250 were allocated jointly and severally to the applicants, with no party awarded legal costs.

Sumário Omnilex

Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability of civil judgments rendered in another canton. A cantonal civil judgment is recognized and declared enforceable if it is final and the parties were duly summoned, represented, or defaulted. Where a divorce judgment contains several dispositive items, only the clause susceptible of local execution requires delibation; the divorce decree itself is excluded where civil-status authorities record it ex officio, and ancillary patrimonial arrangements lacking local enforcement relevance are likewise irrelevant. If neither party can be characterized as unsuccessful, no party costs are awarded under Art. 148 cpv. 1 CPC.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.36

Data decisione, Autorità: 10.01.2003, ICCA

Incarto n. 10.2002.36

Lugano 10 gennaio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 26 novembre 2002 presentata da

__________, e


(patrocinati dall'avv. __________)

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il

19 giugno 2002 dalla quarta Camera del Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (Tribunal de première instance,

4ème chambre);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 19 giugno 2002 la quarta Camera del Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (Tribunal de première instance, 4ème chambre) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1963 da __________ e __________;

che con il dispositivo n. 3 di quella sentenza il tribunale ha omologato, tra l'altro, una dichiarazione con cui __________ confermava di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la proprietà della particella n. __________ RFD di __________;

che con istanza del 26 novembre 2002 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della proprietà ancora intestata a __________ nel registro fondiario;

che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che il dispositivo n. 3 con cui il tribunale confederato ha omologato la dichiarazione di __________, nel senso di cedere alla moglie la proprietà della particella n. __________ RFD di __________ è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;

che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 27 agosto 2002, come risulta dall'attestazione apposta dal Tribunale confederato sul retro dell'ultima pagina dell'esemplare esibito per la delibazione;

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio (istanza, pag. 2. n. 2);

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti, libera l'ex moglie di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede il dispositivo n. 3 della sentenza;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra, nessuna delle parti potendosi definire “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sen­ten­za emanata fra le parti il 19 giugno 2002 dalla quarta Camera del Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (Tribunal de première instance, 4ème chambre) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione all'avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the Geneva divorce judgment, in particular dispositive item 3 transferring property, could be recognized and declared enforceable in Ticino under Article 510 CPC.

Decisão extraída

Yes. The judgment was final and the parties had been duly summoned; only dispositive item 3 was capable of enforcement in Ticino.

Fundamentação extraída

Under Article 510 CPC, civil judgments from other Swiss cantons are recognized and declared enforceable if final and if the parties were duly summoned, represented, or defaulted. The divorce itself is handled ex officio by civil registry authorities, and only the property-transfer clause required enforcement in Ticino.

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