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Numero d'incarto:
10.2002.320
Data decisione, Autorità:
29.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.320/AMM
DAC
455/2000
Bellinzona
29
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di Cancelliere per giudicare
__________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato
a __________ di __________ __________ il __________ __________ __________,
attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________,
coniugato, __________
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di truffa
per avere, a __________,
__________ e __________ __________ di __________, nel __________ 1991, con
l'intento di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i coniugi
__________ e __________ __________, affermando contrariamente al vero che egli
era intenzionato a comperare un fondo a loro destinato ai fini
dell'edificazione di una casa di abitazione, sottacendo che non disponeva dei
fondi propri sufficienti per tale operazione e che, pertanto, ogni pattuizione
in questo senso non avrebbe potuto essere rispettata, inducendoli in tal modo a
sottoscrivere una convenzione e a versargli a titolo di acconto un importo di
fr. 50 000.–, destinato a suo dire a finanziare il fondo di cui sopra, utilizzando
invece tale importo per far fronte a spese private o di altro genere;
reato previsto dall'art. 148
cpv. 1 vCP;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ __________ 2000 del Procuratore pubblico
Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'accusato:
-
alla pena di 3
(tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni; tale pena è da considerarsi come aggiuntiva a quella di 15
(quindici) giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni, inflitta dal Ministero pubblico del Canton Ticino con decreto
d'accusa del 17 dicembre 1992;
-
al versamento
alla parte civile __________ e __________ __________ di fr. 50 000.– a titolo
di risarcimento, importo dal quale dovranno essere dedotte eventuali
precedenti restituzioni effettuate a titolo di rimborso;
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
e inoltre non revoca la sospensione
condizionale della pena di 15 (quindici) giorni inflitta dal Ministero pubblico
il 17 dicembre 1992;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 10 maggio 2000;
indetto il
dibattimento 29 luglio 2003, al quale sono intervenuti l'accusato, il
difensore, le parti civili e il loro patrocinatore, mentre il procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire, postulando la conferma del decreto
d'accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e all'audizione delle parti civili;
sentiti – l'avv. __________ __________, la
quale ritiene adempiute le condizioni cui l'art. 148 vCP subordina il reato di
truffa e conclude per la conferma del decreto d'accusa, protestando inoltre
ripetibili;
– l'avv.
__________ __________, il quale nega che l'accusato abbia sottoscritto il
contratto con l'intenzione di non adempiere i suoi obblighi; rileva altresì che
le parti civili avrebbero in ogni caso potuto, osservando le più elementari
regole di prudenza, verificare la situazione finanziaria dell'accusato per
esempio chiedendo un estratto UEF; conclude in definitiva per il
proscioglimento dell'accusato e per il riconoscimento di un'equa indennità per
ripetibili;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
Se l'imputato è autore
colpevole di truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale
pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 se dev'essere revocata la
sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) giorni inflitta dal
Ministero pubblico il 17 dicembre 1992;
2.3 se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni
avverrà la cancellazione;
2.4 il giudizio sulle pretese
civili.
- Il giudizio sugli oneri
processuali e sulle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 148 vCP e 146 CP; 9
segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'imputazione di truffa per
i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del
____________________ 2000;
assegna a __________ __________ fr.
1000.– per ripetibili, da versare dallo Stato;
carica le
spese allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________,
– __________ __________, __________,
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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