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Numero d'incarto:
10.2002.312
Data decisione, Autorità:
25.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.312/AMM
DAC
99/2000
Bellinzona
25
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
__________ __________ __________, di __________ e __________
__________, nato a __________ il __________ __________ , cittadino
iracheno, residente a __________ - __________, __________
__________ __________ __________ __________, celibe, impiegato presso la
__________ __________ di __________
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di violazione
della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per
avere favorito, in correità con __________ __________, l'entrata illegale in
Svizzera di cinque loro concittadini precedentemente entrati illegalmente attraverso
un valico non autorizzato nella zona di __________ e privi del necessario
documento di legittimazione e del previsto visto d'entrata, mettendosi poi a
loro disposizione per il trasporto, con la vettura condotta da __________
__________, in direzione della Svizzera interna sul cui tragitto venivano però
fermati;
reato
previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
fatti
avvenuti a Mendrisio il 14 agosto 1999;
perseguito con
decreto d’accusa DAC / del __________ __________ __________
del Procuratore pubblico Jacques Ducry, __________, che propone
la condanna dell'imputato:
-
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni,
-
alla
multa di fr. 300.–,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 14 febbraio 2000;
indetto il
dibattimento 25 settembre 2003, al quale sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusato, con spese e
ripetibili a carico dello Stato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
Se
l'imputato è autore colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e
il domicilio degli stranieri, commessa nelle circostanze di cui sopra.
-
In
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 se
ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì,
per quale periodo di prova.
-
Se
l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì,
quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il
giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli
art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
proscioglie __________
dall'accusa
di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del
____________________ __________;
carica le
spese allo Stato e assegna a __________ __________ __________ fr. 1000.– per
ripetibili;
Intimazione
a:
– __________ __________ , __________ -
__________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico __________ __________, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Ufficio federale degli stranieri, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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