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Numero d'incarto:
10.2002.311
Data decisione, Autorità:
02.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.311/AMM
DAC
647/2001
Bellinzona
2
ottobre 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, fu __________ e di
__________ n. __________, nato ad __________ il __________ __________
__________, attinente di __________, domiciliato a __________, __________
__________ __________, coniugato, __________
(difeso dall'avv. __________
__________, __________)
accusato di violazione della LF concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri,
aggravata, siccome
commessa per procurasi un indebito arricchimento,
e meglio per avere, in qualità
di amministratore unico con firma individuale delle società __________
__________ SA e __________ __________ SA e di azionista unico delle società
__________ __________ __________ SA e __________ SA, gestito in prima persona
e/o tramite collaboratori vari, il palazzo "" di __________
con annessa discoteca "" e la residenza
"" di __________ con annesso snack-bar
"", al fine di favorire il soggiorno illegale (in almeno 5
casi accertati) e l'esercizio di un'attività lucrativa abusiva di un imprecisato
numero (stimato comunque in alcune centinaia) di cittadine straniere (in
particolare sudamericane e dei Paesi dell'est) che sapeva perfettamente essere
dedite alla prostituzione praticata nelle camere da lui affittate loro e con
l'adescamento dei clienti negli adiacenti esercizi pubblici, realizzando in tal
modo un giro d'affari complessivo da lui stesso indicato fra 1 e 2 milioni di
franchi l'anno;
reato previsto dall'art. 23
cpv. 2 LDDS;
fatti avvenuti a __________ e a __________ a
partire dal 1998;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ __________ __________ del Procuratore
pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna
dell'imputato:
-
alla pena di 3 (tre) mesi
di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni,
-
alla multa di fr.
50 000.–,
-
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 1000.–,
e inoltre 4. ordina la confisca e la
devoluzione allo Stato di fr. 7003.80 sequestrati dalla polizia il 10 luglio
2001 presso la residenza "" e lo snack-bar
"" di __________;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 3 agosto 2001;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2003,
al quale sono comparsi l'accusato e il difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a intervenire postulando la conferma del decreto
d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale si duole
preliminarmente di come il decreto d'accusa disattenda l'art. 200 cpv. 1 lett.
b CPP, non specificando i correi, complici o intermediari che avrebbero
partecipato a detti reati; né può sanare il vizio il fatto che tali
informazioni siano desumibili da altri atti, come ha avuto modo recentemente di
statuire la CRP nella nota sentenza __________; l'imputato va dunque prosciolto
già per questo motivo; ma anche volendo entrare nel merito del decreto
d'accusa, il difensore rileva come l'imputato non abbia assolutamente
facilitato il soggiorno illegale di straniere così come inteso dalla giurisprudenza
del Tribunale federale, avendo egli sempre fatto in modo – per quanto da lui
ragionevolmente esigibile – di rispettare le norme di legge e avendo in
particolare sempre proceduto alla notifica del soggiorno delle turiste alle
autorità di polizia; egli non ha quindi mai impedito né vanificato in alcun
modo la possibilità per le autorità inquirenti di accertare eventuali
violazioni delle norme di soggiorno da parte delle straniere, avendo egli agito
sempre "alla luce del sole"; né l'imputato ha in qualche modo
favorito l'esercizio di un'attività lucrativa abusiva delle interessate; ne
conclude per il proscioglimento dell'imputato per non avere commesso nessun
comportamento penalmente rilevante, con spese a carico dello Stato e
restituzione dell'importo sequestrato; in via subordinata, conclude per la sola
imputazione inerente ai 5 casi "accertati" di soggiorno illegale (per
i quali egli ribadisce, comunque sia, l'estraneità dell'imputato ai fatti),
escludendo altresì al riguardo una cifra di affari nell'ordine di quella
indicata nel decreto d'accusa; tale atto configurerebbe per altro un caso di
lieve entità nel senso della dottrina (Roschacher,
Die Strafbestimmung des Bundesgesetzes über Aufenthalt und
Niederlassung der Ausländer, Zurigo 1991, pag. 74) punibile secondo
l'art. 23 cpv. 6 LDDS; tale infrazione non può trovare tuttavia applicazione in
base al principio dell'immutabilità del decreto d'accusa; anche in siffatta
evenienza l'imputato andrebbe quindi prosciolto;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
Se l'imputato è autore
colpevole di violazione aggravata della LDDS, commessa nelle circostanze di cui
sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova.
-
Se dev'essere ordinata la
confisca e la devoluzione allo Stato di fr. 7003.80 sequestrati dalla polizia
il 10 luglio 2001 presso la residenza "" e lo snack-bar
"" di __________.
-
Se l'eventuale condanna dev'essere
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà
la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che il difensore e il Procuratore
pubblico hanno postulato entrambi la motivazione scritta della sentenza;
ritenuto in fatto:
che con decreto d'accusa del 27
luglio 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ colpevole
di violazione aggravata della legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri, per avere – in qualità di amministratore unico con
firma individuale delle società __________ __________ SA e __________
__________ SA e di azionista unico delle società __________ __________
__________ SA e __________ SA – gestito in prima persona e/o tramite
collaboratori vari, il palazzo "" di __________ con annessa
discoteca "" e la residenza "" di
__________ con annesso snack-bar "", al fine di favorire il
soggiorno illegale (in almeno 5 casi accertati) e l'esercizio di un'attività
lucrativa abusiva di un imprecisato numero (stimato comunque in alcune
centinaia) di cittadine straniere (in particolare sudamericane e dei Paesi dell'est)
che sapeva perfettamente essere dedite alla prostituzione praticata nelle camere
da lui affittate loro e con l'adescamento dei clienti negli adiacenti esercizi
pubblici, realizzando in tal modo un giro d'affari complessivo da lui stesso
indicato fra 1 e 2 milioni di franchi l'anno;
che, in applicazione della
pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'imputato a 3 mesi di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla
multa di fr. 50 000.– e al pagamento di oneri processuali per complessivi
fr. 1200.–;
che il Procuratore publico ha
disposto inoltre la confisca e la devoluzione allo Stato di fr. 7003.80
sequestrati dalla polizia il 10 luglio 2001 presso la residenza __________ e lo
snack-bar __________ di __________;
che __________ __________ ha
introdotto il 3 agosto 2001 opposizione al decreto d'accusa;
e considerato in diritto:
che secondo l'art. 23 n. 2
prima frase LDDS chiunque, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito
arricchimento, facilita o aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali
di uno straniero è punito con la detenzione e con la multa fino a centomila
franchi;
che tale norma presuppone
l'agire intenzionale dell'imputato (art. 18 cpv. 1 e 333 cpv. 1 CP);
che, sull'imputazione di aver
favorito il soggiorno illegale di straniere in almeno 5 casi accertati, questo
giudice – dopo attenta valutazione degli atti istruttori e audizione
dell'imputato – non può giungere al convincimento che quest'ultimo abbia
agevolato intenzionalmente, foss'anche per dolo eventuale, il soggiorno delle
interessate per un periodo superiore a 3 mesi;
che l'esercizio di un'attività
lucrativa abusiva entro siffatto termine non implica, d'altro canto, un'entrata
o un soggiorno illegali nel senso dell'art. 23 n. 1 LDDS – né tantomeno
dell'art. 23 n. 2 LDDS – potendo tutt'al più rientrare nel campo d'applicazione
dell'art. 23 n. 4 LDDS (cfr. DTF 128 IV 135 consid. 9d-f);
che l'azione penale per
quest'ultima possibile contravvenzione – non contemplata nel decreto d'accusa –
si sarebbe tuttavia estinta per prescrizione sia relativa (settembre 2002) che
assoluta (luglio 2003) in virtù degli art. 72 n. 2 cpv. 2 e 109 vCP;
che all'omessa indicazione di
tale reato nel decreto d'accusa non avrebbe dunque potuto soccorrere neppure un
mutamento dell'imputazione a norma dell'art. 250 cpv. 1 CPP;
che l'art. 23 n. 4 LDDS
presuppone del resto l'impiego di uno straniero, non il semplice
favoreggiamento della sua attività, che configura semmai un caso di complicità
non punibile (art. 104 cpv. 1 CP);
che, dato quanto precede,
l'imputato deve in definitiva essere assolto anche dall'accusa di avere favorito
"l'esercizio di un'attività lucrativa abusiva di un imprecisato numero
(stimato comunque in alcune centinaia) di cittadine straniere";
che il proscioglimento
dell'accusato impone altresì di rinunciare alla confisca e alla devoluzione dei
fr. 7003.80 sequestrati a titolo di provento del reato, come pure di porre le
spese a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CPP);
per questi motivi, visti gli art. 23 cpv. 2 LDDS; 41, 58
seg. e 63 CP; 72 n. 2 cpv. 2 e 109 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'accusa di violazione
aggravata della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i
fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del
____________________ __________;
carica le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– avv. __________ __________,
__________,
– Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________,
– Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
– Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
– GI Trib Div __________cap
__________ __________, __________ __________ __________, __________
__________, __________,
– Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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