Civil claim remitted to civil court after withdrawal of opposition

10.2002.279Outro Tribunal2 de jun. de 2003Partially Granted

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Resumo

The accused opposed a summary penalty order concerning maintenance arrears, drunk driving, and a traffic offense, but at the hearing his defense withdrew the opposition except for the civil-party compensation claim. The Pretura penale held that any remaining claim by the civil party must be pursued before the civil court. It also waived court fees and costs for the present judgment. For the rest, the summary penalty order became enforceable and the file was returned to the Public Prosecutor for further handling.

Regest

Opposition to a summary penalty order may be withdrawn in part; where only the civil claim remains contested, the criminal court may refer the civil party to the competent civil forum. If no party requests written reasons within the statutory time limit, the court may decide without a motivated judgment. The court may further waive fees and costs where so provided by the applicable cantonal fee rules; the uncontested parts of the summary penalty order become enforceable.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.279

Data decisione, Autorità: 02.06.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2002.279/AMM DAC 393/2002

Bellinzona 2 giugno 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ il __________ 1949, attinente di __________ e __________, domiciliato a __________, sentiero di __________ __________, separato, albergatore (difeso dall'avv. __________ __________, __________)

accusato di 1. trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità per farlo, di versare ad __________ __________ gli alimenti fissati con decreti superprovvisionali 18 ottobre 1999, 18 agosto 2000 e 7 novembre 2001 del Pretore di __________ in fr. 4000.– mensili così da essere in arretrato di complessivi fr. 46 322.60 per il periodo 1° aprile 2000 / 31 marzo 2002,

fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate,

reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;

  1. circolazione in stato di ebrietà,

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.91 – max 3.52 grammi per mille),

fatti avvenuti a __________ l'8 febbraio 2002,

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

  1. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente dapprima contro una benna di cantiere indi contro due recinzioni metalliche e un blocco di cemento di proprietà della ditta __________ __________ SA, __________, ivi esistenti,

fatti avvenuti a __________ l'8 febbraio 2002,

reato previsto dall'art. 90 n. 1 LCS, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC;

perseguito con decreto d’accusa DAC / del __________ 2002 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, che propone la condanna:

  1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

  2. alla multa di fr. 2000.–,

  3. al versamento alla parte civile __________ __________ di fr. 46 322.60 a titolo di risarcimento,

  4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.– e delle spese giudiziarie di fr. 400.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 25 giugno 2002;

indetto il dibattimento per il 2 giugno 2003, al quale ha partecipato il difensore, mentre l'accusato non è comparso, benché regolarmente citato, ragion per cui si è proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

rilevato che il difensore ha dichiarato di ritirare l'opposizione al decreto d'accusa, tranne che per il dispositivo n. 3 riguardante il versamento alla parte civile di fr. 46 322.60, pretesa ch'egli ritiene in parte decaduta (dal 1° aprile 2000 al 18 agosto 2000) e in parte estinta per il successivo pagamento degli alimenti arretrati;

sentito il difensore, il quale postula – sull'unico dispositivo rimasto in discussione – il rinvio della parte civile al foro civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. se l'accusato deve essere condannato a versare alla parte civile gli alimenti arretrati e, se sì, per quale importo,

  2. Il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza;

visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

rinvia la parte civile __________ __________, per ogni sua eventuale pretesa nei confronti di __________ __________ __________, al competente foro civile;

soprassiede al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio;

per il resto il decreto d'accusa è esecutivo e l'incarto è ritornato al Ministero Pubblico per quanto di sua competenza;

Intimazione a:

__________, __________, avv. __________, __________, Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, Anita __________, __________, avv. __________, __________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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