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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.215
Data decisione, Autorità:
07.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.215/AMM
DAC
495/2002
Bellinzona
7
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo
per giudicare
__________ ,
con ultimo domicilio a __________, ora di ignota dimora
accusato di trascuranza
degli obblighi di mantenimento,
per
avere omesso, benché ne avesse avuto la possibilità, di prestare al figlio
__________ (1983) e per esso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con decreto 24 giugno
1994 del Pretore del Distretto di __________, così da essere in arretrato di
complessivi fr. 17 960.55 per il periodo 1° aprile 2001 (recte:
1999) – 31 luglio 2001;
reato
previsto dall'art. 217 CP;
fatti avvenuti a
Bellinzona nel periodo indicato;
perseguito con
decreto d’accusa DAC / del __________ 2002 del che propone
la condanna:
-
alla
pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione da espiare,
-
al
versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
Servizio ricuperi, di fr. 17 960.55 a titolo di risarcimento,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 200.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 30 luglio 2002;
indetto il
dibattimento 7 aprile 2004, al quale è intervenuta la parte civile, mentre l'accusato
– regolarmente citato – non è comparso e il Procuratore pubblico ha rinunciato
a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
sentita la
parte civile, la quale postula la conferma del decreto d'accusa;
visti gli
art. 41, 63 e 217 CP; 9 segg., 265 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
-
se
l'imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
commessa nelle circostanze di cui sopra;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
- il
giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;
dichiara __________
autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 CP,
per avere omesso, benché ne avesse avuto la possibilità, di prestare al figlio
__________ (1983) e per esso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati il 24 giugno 1994 dal
Pretore del Distretto di Lugano, così da essere in arretrato di complessivi fr.
17 960.55 per il periodo 1° aprile 2001 (recte: 1999) – 31 luglio
2001;
condanna
- alla
pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare, da dedursi il carcere
preventivo sofferto,
pena
parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli dal Ministero pubblico il 26
aprile 1999,
-
al
versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
Servizio ricuperi, di fr. 17 960.55 a titolo di risarcimento,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
e, al
passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio
del GIAR, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 500.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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