Conviction for defamation only in a criminal first-instance case

10.2002.136Outro Tribunal11 de nov. de 2003Convicted

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Resumo

The Bellinzona Pretura penale convicted the accused for defamation arising from a statement made to a customer suggesting that the injured party did not pay. The accusation also included insult, but the judgment records a conviction only for defamation under Art. 173 No. 1 CP. The court imposed a CHF 100 fine, granted three months for payment with conversion into arrest upon default, ordered CHF 200 in costs and fees, and directed the criminal record entry with eventual deletion if the fine is paid and good conduct is maintained.

Regest

Art. 173 No. 1 CP; criminal defamation by communicating to a third person that someone is unreliable in paying debts; where the defamatory content is proven, conviction follows and the court may impose a modest fine according to the offender's financial situation. Procedural costs are charged to the convicted person, and the criminal record entry may be ordered under the applicable criminal-record rules. Payment delay may be sanctioned by conversion into arrest if the fine remains unpaid within the fixed term.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.136

Data decisione, Autorità: 11.11.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2002.136/AMM DAP 2036/2002

Bellinzona 11 novembre 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con __________ __________ in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, fu __________ e di __________ n. , nato a __________ () il __________ __________ 1956, cittadino italiano, domiciliato a __________, via __________ __________, divorziato, senza attività lucrativa

accusato di ripetuta diffamazione e ingiuria,

per avere, conversando con __________ __________ (titolare della __________ __________ di __________), reso sospetto di condotta disonorevole __________ __________ affermando in particolare: "… fatti pagare prima perché questo è uno che non paga", così come in presenza di terze persone, presso il __________ __________ __________ di __________, affermato "Sei un ladro e un delinquente, dammi i miei soldi che io ti ho fatto il lavoro";

reati previsti dagli art. 173 n. 1 e 177 CP,

fatti avvenuti a __________ il 27 marzo 2001 e a __________ il 18 aprile 2001;

perseguito con decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico __________ __________, __________, che propone la condanna dell'imputato:

  1. alla multa di fr. 500.–,

  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 28 settembre 2002;

indetto il dibattimento 11 novembre 2003, al quale è comparso l'accusato, mentre la parte lesa e il Procuratore pubblico hanno rinunciato a comparire;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se l'imputato è autore colpevole di ripetuta diffamazione e ingiuria, commesse nelle circostanze di cui sopra,

  2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

  3. Il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173 e 177 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara __________


autore colpevole di diffamazione, art. 173 n. 1 CP,

per avere, a __________ il 27 marzo 2001, conversando con __________ __________ (titolare della Carrozzeria __________ di __________), reso sospetto di condotta disonorevole __________ __________ affermando: "ti consiglio di farti pagare prima perché questo è uno che non paga";

condanna __________


  1. alla multa, commisurata alla sua situazione finanziaria, di fr. 100.–,

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie, comprese quelle indicate nel decreto d'accusa, di complessivi fr. 200.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Procuratore pubblico __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico di __________ __________:

fr. 100.– multa

fr. 100.– tassa di giustizia

fr. 100.– spese giudiziarie

fr. 300.– totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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