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Numero d'incarto:
10.2002.134
Data decisione, Autorità:
28.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.134/AMM
DAP
1936/2002
Bellinzona
28
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria __________ __________ per giudicare
__________ __________, di
__________ e __________ n. __________, nato a __________ il __________
__________ 1983, cittadino bosniaco, domiciliato a __________, via __________
__________, celibe,
accusato di contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 LTP
per avere viaggiato utilizzando
i treni regionali delle __________ __________ __________ senza essere in
possesso di un valido titolo di trasporto e meglio
– in data
..2002 da __________ a __________
– in data ..2002
da __________ a __________
– in data
..2002 da __________ a __________
– in data
..2002 da __________ a __________
perseguito con decreto d’accusa DAP __________
emesso dal Procuratore pubblico __________ __________, __________, che
propone la condanna:
-
Alla multa di
fr. 200.–.
-
Al versamento
alla parte civile __________ __________ __________, Servizio clientela,
__________ dell'importo di fr. 266.20 a titolo di risarcimento.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 30.– e delle spese giudiziarie di fr. 20.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 30 agosto 2002;
indetto il dibattimento per il 28 aprile
2003, al quale l'accusato – regolarmente citato – non è comparso, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 51 cpv. 1 LTP; 9 segg.
e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai seguenti quesiti:
-
Se l'imputato è autore
colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, commessa nelle
circostanze di cui sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 il giudizio sulle pretese
della parte civile.
- Il giudizio sugli oneri
processuali.
dichiara __________ __________
autore colpevole di
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________ __________;
manda __________ __________
esente da pena,
considerata la rifusione integrale delle pretese civili – precedente
l'emanazione del decreto d'accusa – documentata dalla dichiarazione
29 agosto 2002 della parte civile allegata all'opposizione;
carica all'imputato il pagamento
della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (comprese quelle indicate nel
decreto d'accusa) di complessivi fr. 100.–;
avverte – le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia.
– il condannato della
facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e
presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
__________ __________,
__________,
Procuratore pubblico __________
__________, __________,
__________, __________,
e, alla crescita in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia
cantonale, __________,
Ufficio del GIAR, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________
fr. 60.– tassa di giustizia
fr. 40.– spese giudiziarie
fr. 100.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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