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Numero d'incarto:
10.2002.109
Data decisione, Autorità:
20.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.109/AMM
DAP
1577/2002
Bellinzona
20
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in
qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, fu __________ e di
__________ n. __________, nato a __________ il __________ 1942, attinente di __________,
domiciliato a __________, via __________ __________, divorziato, albergatore
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di infrazione alla LF concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, nel
periodo 27 maggio/15 settembre 2001 favorito il soggiorno illegale di
__________ __________, cittadino croato, privo di certificati validi di
legittimazione, ospitandolo presso l'Osteria __________ da lui gestita e
impiegandolo abusivamente quale aiuto cucina,
contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________ nel
periodo 1° maggio/5 giugno 2002, intenzionalmente impiegato lo straniero
__________ __________ non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo di
certificati validi di legittimazione e del richiesto permesso della Polizia
degli stranieri,
reati previsti dall'art. 23 n.
1 e 4 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa DAP
/ __________ 2002 del Procuratore pubblico Marco Villa,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla pena di 5
(cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
-
Alla multa di
fr. 1000.–.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 30 luglio 2002;
indetto il
dibattimento per il 20 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e la
difesa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, che postula il proscioglimento dell'accusato o quanto meno, in
subordine, la condanna alla sola multa;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
Se l'imputato è autore
colpevole di infrazione e/o contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio
degli stranieri, art. 23 n. 1 e 4 LDDS.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 se e eventualmente quale
pena detentiva e/o multa dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena detentiva e, se sì, per quale
periodo di prova.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 23 n. 1 e 4 LDDS ; 9
segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, così come di contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP
__________/__________del __________ 2002;
condanna __________ __________
-
alla multa di fr. 1000.–,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
avv. __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Marco Villa, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
Ufficio del GIAR, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 1000.– multa
fr. 250.– tassa di giustizia
fr. 250.– spese giudiziarie
fr. 1500.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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