AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2001.11
Data decisione, Autorità:
07.05.2001, ICCA
Incarto n.
10.2001.00011
Lugano,
7 maggio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
23 aprile 2001 presentata da
(patrocinati dall'avv. __________)
riguardante il decreto del 27 marzo 2001 (rettificato
il 6 aprile 2001) con cui l'Obergericht del Canton Nidvaldo ha revocato
una restrizione della facoltà di disporre, decretata dal presidente II del Tribunale cantonale a carico delle
particelle n. __________ e __________ RFD di __________, su richiesta della
(patrocinata dall'avv. dott. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
nell'ambito di una causa di divorzio tra __________ e __________ il presidente II del Tribunale cantonale di Nidvaldo ha decretato in via
provvisionale il 15 dicembre 1995 una restrizione della facoltà di disporre
inaudita parte sulle particelle n. __________ e __________ RFD di __________,
intestate al marito;
che tale
decreto è stato confermato, dopo contraddittorio, il 19 agosto, 6 settembre e
14 ottobre 1996;
che con
decreto del 27 marzo 2001 (rettificato il 6 aprile 2001) l'Obergericht del
Canton Nidvaldo (Zivilabteilung, kleine Kammer) ha revocato la misura
provvisionale, il __________ essendo deceduto il __________ 1998, e ha invitato
l'ufficiale del registro fondiario a cancellare le restrizioni ordinate (dispositivo
n. 2);
che il 23
aprile 2001 __________, il __________,
__________, __________, __________ e __________, figli del defunto, hanno postulato la delibazione del
predetto decreto nel Cantone Ticino, allegando una dichiarazione del giorno
stesso in cui la vedova dott. __________ dichiarava di aderire alla richiesta;
che il
giudice delegato di questa Camera ha invitato gli istanti, con ordinanza del 27
aprile 2001, a indicare il loro domicilio esatto e a documentare la loro
qualità di litisconsorti necessari formanti la comunione ereditaria fu
__________, già in __________;
che il 30
aprile 2001 gli istanti hanno ottemperato alla richiesta, precisando il loro
domicilio e accludendo copia del certificato ereditario fu __________ emesso il
16 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di __________, sezione _, e passato
in giudicato;
che nelle
circostanze descritte, data l'unanimità degli eredi, nulla osta all'emanazione
del giudizio;
e considerando
in diritto: che
a norma dell'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate in un altro Cantone devono
ottenere esecuzione nel Cantone Ticino, previo giudizio di delibazione della
Camera civile di appello, se sono passate in giudicato (lett. a), se sono state
pronunciate da un'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono
state legalmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che per
“sentenze civili” a norma dell'art. 510 CPC non devono intendersi solo decisioni
finali, ma anche provvedimenti cautelari (Knapp
in: Commentaire de la Constitution fédérale, nota 31 ad art. 61; v. anche Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
6ª edi-zione, pag. 428 n. 15 con richiami; cfr. anche l'art. 83 cpv. 1 PC),
comprese le misure provvisionali emanate in pendenza di separazione o divorzio
(Rep. 1981 pag. 385 in alto);
che ciò è
confermato indirettamente anche dall'art. 1 cpv. 2 del Concordato intercantonale
sull'esecuzione delle sentenze in materia civile (RS 276), quantunque non sottoscritto
dal Cantone Ticino;
che il
decreto emesso il 27 marzo 2001 (e rettificato il 6 aprile successivo) dall'Obergericht
di Nidvaldo è passato in giudicato – nell'accezione relativa del termine,
trattandosi di decisioni cautelari (Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 4 nota
28 con richiami di dottrina) – il
5 aprile
2001, rispettivamente il 9 aprile successivo, come risulta dalle attestazioni
in calce agli esemplari del decreto e della rettifica prodotti davanti a questa
Camera (art. 510 lett. a CPC);
che dopo
l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio
2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può
più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che la
questione di sapere se le parti siano state sentite dal giudice confederato
(art. 510 lett. c CPC) è senza interesse, tutte loro postulando unanimemente la
delibazione del decreto davanti a questa Camera;
che, ciò
posto, sono date le condizioni cumulative prescritte dall'art. 510 CPC;
che i
costi dell'attuale giudizio vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9
cpv. 4 LTG), ritenuto che tali non sono soltanto __________, ma anche la vedova
__________, la comunione ereditaria fu __________ formando un litisconsorzio
necessario;
che, non
essendovi parti resistenti, non si pone il problema di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare emesso il 27
marzo 2001 (e rettificato il 6 aprile successivo) dall'Obergericht del
Canton Nidvaldo (Zivilabteilung, kleine Kammer) è riconosciuto e
dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di __________ in solido.
- Intimazione:
– avv.
__________;
– avv.
dott. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster