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Numero d'incarto:
10.2001.10
Data decisione, Autorità:
07.05.2001, ICCA
Incarto n.:
10.2001.00010
Lugano
7 maggio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
9 aprile 2001 presentata da
(patrocinato
dall'avv. __________),
riguardante
la sentenza di divorzio pronunciata il 14 dicembre 2000 dalla giudice unica del
Distretto di Uster (Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren,
Bezirksgericht Uster) tra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l’istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 14 dicembre 2000 la giudice unica del Tribunale distrettuale
di Uster ha sciolto il
matrimonio tra __________ e __________, omologando una convenzione sugli
effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in
liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla particella n.
__________ RFD __________ (dispositivo n. 2 lett. d/aa);
che il 9
aprile 2001 __________ ha postulato la delibazione della predetta sentenza nel
Cantone Ticino;
che le
parti hanno rinunciato a presentarsi davanti alla Camera per il
contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che in
concreto il dispositivo n. 2 lett. d/aa della sentenza di divorzio ha acquisito
forza di giudicato il 19 gennaio 2001, come risulta dall'attestazione in calce
alla sentenza presentata a questa Camera;
che dopo
l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio
2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può
più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che
entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti
al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che l'ex moglie aderisce alla
richiesta di delibazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, come del resto prevede
la convenzione (n. 2 lett. d/aa, punto eeee);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo 2 lett. d/aa della sentenza emanata fra
le parti il 14 dicembre 2000 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di
Uster (Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren,
Bezirksgericht Uster) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione
a:
– avv.
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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