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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2000.35
Data decisione, Autorità:
13.01.2004, IICCA
Incarto n.
10.2000.35
Lugano
13 gennaio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 13 novembre 2000, da
rappr. dallo
studio legale __________
contro
rappr. dall'avv.
con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 375'000.--
oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1999 e spese esecutive, somma aumentata in
replica a fr. 500'000.-- con il mantenimento, in via subordinata,
dell'originaria richiesta di pagamento di fr. 375'000.--;
domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
completato
lo scambio degli allegati preliminari;
esperita
l'istruttoria di causa;
preso atto
che le parti, dopo aver introdotto i rispettivi allegati conclusionali, hanno
dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per il 10 dicembre
2002;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
contratto 11 marzo 1998 (doc. _), l'ingegnere chimico __________ è stato
assunto dalla succursale __________ della società lussemburghese __________ (in
seguito __________) quale direttore di vendita e marketing nell'ortopedia
internazionale. In base agli accordi, il suo salario annuale sarebbe stato di
fr. 170'000.- lordi, a cui andava aggiunto, in caso di conseguimento degli
obiettivi, un incentivo sotto forma di bonus fino ad un importo massimo di fr.
80'000.- lordi annui.
Con
scritto di pari data (doc. _), __________, società capofila della holding che
faceva capo al dott. __________ e di cui faceva parte pure __________,
garantiva al lavoratore il pagamento di varie indennità in caso di cessazione
dell'attività rispettivamente di vendita di tutta la società o del ramo
d'azienda di sua competenza.
-
Con
la petizione in rassegna __________, licenziato da __________ il 3 maggio 1999
con effetto al successivo 30 giugno (doc. _), ha chiesto la condanna di
__________ -successore in diritto di __________ (cfr. doc. _)- al pagamento di
fr. 375'000.- oltre accessori, ritenendo in concreto date le condizioni per
l'ottenimento dell'indennità pari a 18 mensilità nette, prevista in base al
primo paragrafo del doc. _ nell'eventualità di una cessazione della sua
attività nei primi 2 anni di lavoro. Oltretutto la controparte, il 19 ottobre
1998, aveva modificato il proprio scopo sociale abbandonando il campo
farmaceutico per dedicarsi a un'altra e diversa attività, sicché l'indennità
era dovuta anche per questa ragione.
-
La
convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando tra l'altro che in base
agli accordi contrattuali l'indennità era dovuta solo in caso di cessazione
dell'attività di __________, che nel caso di specie non era però avvenuta,
tanto più che lo stesso attore, in una lettera successiva al suo licenziamento
(doc. _), aveva ammesso che con l'espressione "cessazione
dell'attività" le parti intendevano una cessazione non riconducibile alla
volontà della società stessa rispettivamente del dott. __________, eventualità
in cui ovviamente non rientrava il licenziamento del lavoratore. Contestato era
pure l'ammontare dell'indennità postulata, che giusta l'art. 336a cpv. 2 CO,
disposizione di carattere imperativo, poteva tutt'al più corrispondere a 6
mensilità lorde, fermo restando che in ogni caso il salario annuale determinante
era semmai di soli fr. 170'000.-, atteso che il bonus di fr. 80'000.- non
costituiva una componente fissa del salario annuale.
-
In
replica l'attore, preso atto che in base al doc. _, prodotto dalla controparte,
i casi di cessazione dell'attività riconducibili alla società rispettivamente
al dott. __________ erano in realtà regolati dal secondo paragrafo del doc. _,
che prevedeva un'indennità di 24 mensilità nette in caso di cessazione
dell'attività nei primi 2 anni di lavoro, ha rettificato ed esteso le sue
pretese creditorie a fr. 500'000.- più accessori, mantenendo tuttavia, in via
subordinata, l'originaria richiesta di pagamento di fr. 375'000.-, fondata su
un'interpretazione letterale del doc. _.
-
Nella
duplica e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle loro precedenti allegazioni ed eccezioni, contestando quelle di
controparte.
-
Le
parti concordano nel ritenere che l'esito della presente causa dipende dal
significato che dev'essere attribuito all'impegno di cui al doc. _,
sottoscritto dalla convenuta e controfirmato dall'attore, il cui tenore è il
seguente:
"Egregio
Ingegnere,
Con
riferimento al contratto di assunzione presso la nostra Società, firmato l'11
Marzo 1998 Le garantiamo con la presente le seguenti indennità:
In
caso di cessazione dell'attività:
a) per
i primi due anni di lavoro, Le sarà corrisposta la cifra netta da tasse ed
eventuali oneri, pari a 18 mensilità nette, con valore del momento
dell'interruzione del rapporto di lavoro. Ciò oltre alle normali liquidazioni
di legge.
b) Per
i tre anni successivi, quanto sopra scende a 12 mensilità
In
caso di vendita di tutta la società o del ramo d'azienda di Sua competenza:
Quanto
al punto a) e b) dei paragrafi precedenti diventa:
24
mensilità per i primi 2 anni
18
mensilità per i successivi 3 anni
12
mensilità per i successivi 3 anni".
-
In
base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato
accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva,
ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1
CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale
concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una
parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene
accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le
dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127
III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III
165 consid. 3a; IICCA 2 aprile 2003 inc. n. 12.2002.105).
-
Nel
caso di specie l'attore pretende in sostanza che il suo licenziamento da parte
di __________ imporrebbe il riconoscimento a suo favore di un'indennità, se non
in base al secondo paragrafo del doc. _, quanto meno in base al primo. Non è
così.
8.1 Il
riconoscimento dell'indennità di 24 mensilità, prevista dal secondo paragrafo
del doc. _, è escluso per il fatto che nel già citato doc. _ l'attore, pur
avendo riferito che nelle intenzioni delle parti quel paragrafo si riferiva ai
casi in cui la cessazione dell'attività fosse avvenuta per volontà del dott.
__________ -firmatario del doc. _ per conto della convenuta- aveva
pacificamente ammesso che allora quest'ultimo aveva però escluso decisamente
persino l'eventualità di un licenziamento dell'attore da parte sua, dichiarando
letteralmente che "non ti farei tornare a lavorare da me se solo mi
sfiorasse quest'evenienza": incalzato dall'attore, egli avrebbe poi
tagliato corto, aggiungendo che, nel caso, ci si sarebbe messi d'accordo da
gentiluomini, senza che a quel momento l'attore abbia avuto da obiettare su
tale modo di procedere. Detto altrimenti, nelle intenzioni delle parti,
riassunte dall'attore nel doc. _, il caso del licenziamento di quest'ultimo non
ricadeva (più) nel secondo paragrafo del doc. _, ritenuto che questa eventualità
sarebbe stata risolta secondo altri e non meglio definiti criteri.
8.2 Il
riconoscimento dell'indennità di 18 mensilità, prevista dal primo paragrafo del
doc. _, è invece escluso già per il fatto che lo stesso attore, nel più volte
menzionato doc. _, ha ammesso che quel paragrafo si riferiva in realtà ai casi
in cui la cessazione dell'attività era dovuta a motivi non imputabili al dott.
__________ e dunque non poteva assolutamente entrare in linea di conto in caso
di licenziamento da parte sua. Ad ogni buon conto, visto e considerato che il
primo paragrafo del doc. _ è chiaramente in contrapposizione con il secondo,
ove si parla di vendita della società o di un ramo dell'azienda, in base al
principio dell'affidamento, per "cessazione dell'attività" ai sensi
del primo paragrafo non si può che intendere la cessazione dell'attività
aziendale e non di quella del lavoratore: non si vede del resto per quale
motivo le parti avrebbero dovuto estendere il diritto all'indennità, non solo
al caso del licenziamento da parte del datore di lavoro, ma anche al caso in
cui il lavoratore stesso si fosse licenziato di propria iniziativa o avesse
dato adito ad un licenziamento in tronco per motivi gravi.
-
L'assunto
attoreo, secondo cui l'indennità sarebbe in ogni caso dovuta per il fatto che
__________ nell'ottobre 1998 (cfr. doc. _) aveva modificato il proprio scopo
sociale abbandonando il campo farmaceutico per svolgere un'altra e diversa
attività, non è più stato riproposto in sede conclusionale e non necessita
pertanto di essere esaminato in questa sede. La tesi è in ogni caso infondata,
ritenuto che l'accordo di cui al doc. _ si riferisce evidentemente alla
cessazione dell'attività della datrice di lavoro __________ e non invece di
quella di __________.
-
Ne
discende la reiezione della petizione, del tutto infondata.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
- Resta
ora da pronunciarsi sull'istanza di intersecazione delle contumelie contenute
nella replica (evidenziate nel doc. _), presentata dalla convenuta con la
duplica. Richiamata la possibilità per il giudice di provvedere alla loro
cancellazione anche d'ufficio -sicché resta priva di rilievo la mancata
reiterazione della richiesta in sede conclusionale- le frasi effettivamente da
intersecare, contenenti parole o espressioni eccessivamente offensive per la
parte convenuta rispettivamente per il dott. __________, vanno individuate
nelle seguenti: "furbescamente … disonestamente" (p. 4), "tutti
i sotterfugi" (p. 6), "ingannare" (p. 9), "si presume che
egli avesse già premeditato di non onorare i propri impegni" (p. 22).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. La
petizione 13 novembre 2000 del dr. ing. __________ è respinta.
II. Gli
oneri processuali consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 5’500. --
b)
testimoni
fr. 220. --
c)
traduttore
fr. 150. --
d) spese
fr. 130. --
Totale
fr. 6’000. --
già
anticipati dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla
convenuta la somma di fr. 25’000.- per ripetibili.
III. L'istanza
di intersecazione delle contumelie 27 giugno 2001 di __________ è parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi.
IV. Intimazione: - studio
legale __________
Per la seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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