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Numero d'incarto:
10.2000.25
Data decisione, Autorità:
23.10.2000, ICCA
Incarto n.:
10.2000.00025
Lugano
23 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
25 agosto 2000 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
relativa
alla sentenza del 23 giugno 1994 con cui il Tribunale civile di __________ ha
pronunciato la separazione personale tra lei e il marito
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 23 giugno 1994 il Tribunale civile di __________ ha pronunciato
la separazione personale tra i cittadini italiani __________ e __________;
che il 25
agosto 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone
Ticino;
che le parti
hanno rinunciato al contraddittorio orale davanti a questa Camera con
dichiarazione del 7 settembre, rispettivamente del 6 ottobre 2000;
che nulla
osta, quindi, all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto
internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate
all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che
l'esecutività in Svizzera di sentenze emanate in Italia sulla separazione dei coniugi
(art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di
procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei
divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS
0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per
l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);
che non è
più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e
l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS
0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della
Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche
– sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia
perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli
accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze
per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);
che
sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o
risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni
estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato
(art. 17 della Convenzione in relazione agli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65
LDIP);
che
secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono
riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di
separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;
che tale
condizione è adempiuta nel caso in esame, il convenuto risiedendo allora ad
__________ (nella provincia di __________);
che non
risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine
pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della
Convenzione);
che per
il resto la sentenza emessa dal Tribunale di __________ è definitiva, come
risulta dalla dichiarazione di passaggio in giudicato del 3 dicembre 1994
rilasciata dalla cancelleria del Tribunale medesimo;
che in
definitiva la sentenza 23 giugno 1994 del Tribunale di __________ adempie tutti
i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può
essere quindi delibata;
che i
costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente giusta
l'art. 148 cpv. 1 CPC;
che non
si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere
vincente;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza del 23 giugno 1994 con cui il Tribunale di
__________ ha pronunciato la separazione personale tra __________ e __________
è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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