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Numero d'incarto:
10.2000.22
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, ICCA
Incarto n.
10.2000.00022
Lugano,
10 agosto
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
19 luglio 2000 presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza emanata il 15 dicembre 1999 dal Giudice unico nei procedimenti
ordinari del Distretto di __________ (Einzelrichter im ordentlichen
Verfahren des Bezirkes __________) nella causa di divorzio che ha opposto
l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta
l’istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 15 dicembre 1999 il Giudice unico nei procedimenti ordinari
del Distretto di __________ ha sciolto il matrimonio fra __________ e
__________, omologando la clausola n. 9 della convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio in cui la convenuta dichiarava di cedere all'attore per la somma
di fr. 390 000.–, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di
comproprietà sulla particella n. __________ RFD di __________ (176 m²), con 1/40
di comproprietà coattiva sulle particelle n. __________ e __________, l'attore
impegnandosi ad assumere il relativo aggravio ipotecario (dispositivi n. 6.1 e
6.3);
che
__________ chiede a questa Camera, con istanza del 19 luglio 2000, la delibazione
dei predetti dispositivi nel Cantone Ticino;
che
l'istante ha dichiarato il 4 agosto 2000 di rinunciare alla comparsa
all'udienza del 10 agosto 2000, indetta da questa Camera per il
contraddittorio, mentre la convenuta non ha nemmeno ritirato la citazione (onde
l'avvenuta notifica il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio
postale: Rep. 1977 pag. 125, 1982 pag. 421 consid. 1, 1987 pag. 245 consid. 2);
che nulla
osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza, come si preannunciava nella
citazione al contraddittorio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che i
dispositivi n. 6.1 e 6.3 con cui il Giudice unico nei procedimenti ordinari del
Distretto di __________ ha omologato la clausola
n. 9
della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio hanno acquisito
forza di giudicato il giorno stesso della loro emanazione, come risulta
dall'attestato apposto dal Tribunale distrettuale di __________ in calce
all'estratto della sentenza esibito in originale per la delibazione;
che nulla
induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio
dal tribunale stesso (art. 144 CC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attore
risultando per altro domiciliato – quanto meno al momento del divorzio – nel
Comune di __________;
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando
appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro
presentata al tribunale per l'approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi
opposta alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente nel
senso dell'art. 148
cpv. 1
CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
che
l'istante potrà eventualmente rivalersi della spesa sull'ex moglie, nella
misura in cui risultasse che impegnandosi a onorare la metà degli emolumenti
legati al trapasso di proprietà nel registro fondiario (clausola n. 9 in fine
della convenzione sugli effetti accessori del divorzio) questa intendesse
assumere altresì la metà dei costi legati all'odierno giudizio di delibazione;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che i dispositivi n. 6.1 e 6.3 della sentenza emanata fra
le parti il 15 dicembre 1999 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Distretto
di __________ (Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes
__________) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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