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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2000.19
Data decisione, Autorità:
30.05.2000, IICCA
Incarto n.
10.2000.00019
Lugano
30 maggio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
Segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull'istanza 19 maggio 2000
presentata da
__________)
entrambi rappr. dall'avv. __________
volta
ad ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera
della sentenza no. __________ emessa il 12 ottobre 1999 dalla Corte Superiore
di Giustizia di Toronto (Ontario - Canada);
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
sentenza 12 ottobre 1999 la Corte Superiore di Giustizia di Toronto (Ontario -
Canada) ha condannato __________ a pagare alla moglie __________ la somma di U$
12'000'000 oltre interessi al 10% da quella data (doc. _, tradotto sub doc. _);
che con
l'istanza in rassegna i coniugi __________, agenti a titolo congiunto, chiedono
alla scrivente Camera che abbia a riconoscere e dichiarare esecutiva in
Svizzera quella sentenza ai sensi dell'art. 511 e segg. CPC;
che
giusta l'art. 511 cpv. 1 CPC la Camera civile d'appello è competente per
riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul
diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate
all'estero, fermo restando che giusta l'art. 512 CPC il riconoscimento di
sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia avviene, ad opera
del giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto
definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di
prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano e che qui non
interessa;
che la
sentenza da delibare ha pacificamente per oggetto il pagamento di denaro, per
cui questa Camera non è competente a statuire in materia (Rep. 1937 p.
269);
che il
riconoscimento di quella sentenza potrà avvenire, se del caso, ad opera del
Pretore, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione
che la moglie creditrice avrà eventualmente modo di avviare dopo l'ottenimento
di un sequestro sui beni del marito in Svizzera, rispettivamente, qualora essa
-come prospettato con l'istanza- intenda effettivamente partecipare al
pignoramento dei beni del marito richiesto dai terzi creditori (art. 111 LEF),
nell'abito dell'azione di contestazione della partecipazione al pignoramento
che essa dovrà eventualmente promuovere (art. 111 cpv. 5 LEF);
che
l'istanza deve pertanto essere respinta, con l'accollo agli istanti di tassa di
giustizia e spese (art. 148 CPC);
visti gli art. 148 CPC e la TG,
pronuncia:
-
L’istanza
19 maggio 2000 di __________ e __________ è respinta.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.–
b)
spese fr. 20.–
fr.
500.–
sono
posti a carico degli istanti in solido.
- Intimazione:
Per la Seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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