AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2000.16
Data decisione, Autorità:
18.05.2000, ICCA
Incarto n.:
10.2000.00016
Lugano
18 maggio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
20 aprile 2000 presentata da
(patrocinata dall'avv. dott. __________)
relativa
alla sentenza emanata il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale
di Zurigo, 7a sezione (Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung)
nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 1° luglio 1999 la giudice unica del Tribunale distrettuale di
Zurigo, 7a sezione, ha pronunciato il divorzio tra __________ ed
__________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui i
coniugi concordavano di assegnare la particella n. __________ RFD di __________
in proprietà esclusiva della moglie, con assunzione da parte di quest'ultima
del relativo carico ipotecario (punto 4.2);
che il 20
aprile 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone
Ticino;
che le
parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio,
di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che i
dispositivi n. 2 e 4 con cui il Tribunale distrettuale di Zurigo, 7a sezione,
ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito
al citato trapasso immobiliare e ha invitato l'ufficiale dei registri a
iscrivere il fondo in proprietà esclusiva dell'istante sono i soli suscettibili
di esecuzione nel Ticino;
che gli
altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio
(trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato
civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto
con il Cantone;
che la
sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della
sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare prodotto ai
fini della delibazione;
che nulla
induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio
dal Tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando
per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nel Comune di
__________;
che le
parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto
la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al
Tribunale per l'approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (la quale ha
dichiarato di assumere i costi relativi: punto 4.2 della convenzione), tanto
più che il convenuto ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi
soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza emanata tra le
parti il 1° luglio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di
Zurigo, 7a sezione (Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung) sono
riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
dott. __________;
–
__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster