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Numero d'incarto:
10.2000.15
Data decisione, Autorità:
18.11.2000, ICCA
Incarto n.
10.2000.00015
Lugano
18 novembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
28 aprile 2000 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza di divorzio emanata il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht überlingen (D) nella causa da lei
promossa contro
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza 4 maggio 1999 l'Amtsgericht di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e
__________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio
sottoscritta dai coniugi;
che nella
citata convenzione i coniugi hanno pattuito il trasferimento ad __________
della quota di un mezzo appartenente a __________ della particella __________
RFD di __________;
che
__________ chiede a questa Camera, con istanza del 28 aprile 2000, di
riconoscere e dichiarare esecutiva la citata sentenza;
che il 1°
novembre 2000 __________ ha dichiarato di aderire alla domanda e di rinunciare
al contraddittorio;
che nulla
osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art.
29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che in
concreto l'istante chiede di riconoscere una sentenza di divorzio emanata nella
Repubblica Federale di Germania per procedere al trapasso della citata
proprietà immobiliare a __________;
che
l'esecutività in Svizzera di sentenze tedesche di divorzio, per quel che
concerne la liquidazione del regime matrimoniale, è disciplinata dalla Convenzione
tra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS
0.276.191.361);
che
occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato
(art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità con l'ordine pubblico svizzero
(art. 4);
che nella
fattispecie la sentenza emessa il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht di überlingen è passata in giudicato lo
stesso giorno, come risulta dal timbro apposto sulla prima pagina della
sentenza medesima (doc. _);
che nulla
induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, entrambe le parti –
di cittadinanza tedesca – risultando domiciliate nella circoscrizione del
tribunale al momento in cui è stata promossa la causa;
che il
riconoscimento della sentenza non è contrario all'ordine pubblico, le parti
essendo state regolarmente citate e rappresentate, tant'è che la sentenza
omologa appunto la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata
al tribunale per l'approvazione;
che in
definitiva la sentenza adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti
nella Convenzione e può essere delibata;
che gli
oneri processuali sono posti a carico dell'istante, non essendovi stata opposizione
alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente la controparte a
norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza del 4 maggio 1999 con cui l'Amtsgericht
di überlingen ha pronunciato
il divorzio tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione:
– avv.
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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