Extension of non-compliant building refused

PVG 2008 22Outro Tribunal31 de dez. de 2008Dismissed

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Resumo

The applicant challenged the refusal of a building permit for the enlargement and material replacement of an existing canopy. The tribunal found that the structure already violated setback requirements and that the proposed works would further worsen the non-compliance by moving the canopy closer to the public road. It held that cantonal law only allows alterations to existing non-conforming buildings if the legal discrepancy is not increased and no overriding public or neighbor interests oppose the works. The court further noted that municipal law was stricter and, in any event, did not permit such an enlargement. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 81 LPTC; Art. 2 cpv. 2 LE; modification of an existing non-conforming building. A construction that already infringes applicable setback rules may be maintained and, under cantonal law, altered only if the deviation from current law is not increased and no overriding public or neighbor interests stand in the way. Where the proposed works aggravate the non-compliance, authorization must be refused. If municipal law is stricter, the stricter local rules remain decisive for the extent of permissible interventions; mere maintenance may be allowed, but an enlargement exceeding a minor modification is excluded (consid. 1, 2a-c).

Texto completo

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Licenza edilizia.Ampliamento dicostruzione esistente nonconforme alvigente ordinamento****legale comunale.

  • Costruzione contrariaall’ordinamento legale(cons. 1).

  • **Le condizionialle qualitali costruzionipossono essere modificaterisultano daldiritto cantonalee comunale (cons. 2a,**b).

  • Negato ildiritto all’ampliamento,essendo lacostruzione già contrariaal dirittocantonale econoscendo lalegisla- zione comunaleuna normativapiù severa(cons. 2c).

Baubewilligung. Erweiterungeiner dengeltenden kom- munalenVorschriften nicht mehr entsprechenden, beste- hendenBaute.

  • Widerrechtliche Baute (E. 1).

  • Die Voraussetzungen, aufgrund derer solche Bauten geändert werden können, ergeben sich aus demkanto- nalen undkommunalen Recht**(E. 2a,**b).

  • Recht aufErweiterung verneint,weil dieBaute bereits gegenkantonale Vorschriftenverstösst unddas kommu- naleRecht strengereVorschriften statuiert**(E. 2c).**

Considerandi:

1. a) Giusta l’art. 107 cpv. 2 cifra 5 LPTC entrata in vigore il

  1. novembre 2005, le disposizioni direttamente applicabili della presente legge, come le prescrizioni edilizie cantonali, hanno la precedenza su prescrizioni comunali divergenti. Laddove la LPTC ammette prescrizioni comunali complementari o divergenti, con- tinua ad essere applicato il diritto comunale esistente. Restano inoltre riservate prescrizioni in generepiù severedei comuni*(art.** 107cpv. 3 LPTC). Per quanto riguarda le distanze,l’art. 75 cpv.1 LPTC prevede chenella costruzione di edifici chesuperano il livello dell’originario terreno naturale, si deve osservare una di- stanza di 2,5 m dal confine del fondo vicino, se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. Restano riservate le prescrizioni sulle distanze dalle strade stabilite dai comuni (art.77 cpv.3 LPTC). Ai sensi dell’art. 28 LE, le distanze dalle strade col- lettrici e di quartiere è di 3 m dal ciglio esterno del campo stradale o dal marciapiede esistente o previsto.* b) Nell’evenienza, la tettoia per la quale vengono chiesti gli interventi edilizi è stata visionata dal Tribunale amministrativo il31 agosto 2007nell’ambito del sopralluogo indetto per il procedi- mento no.R 0763. Poichéla situazionedello stabileè rimasta**in-

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variata ed è nota a questo Giudice, la richiesta di un sopralluogo non trova giustificazione. La tettoia che l’istante vorrebbe legger- mente ingrandire e i cui materiali andrebbero sostituiti, dista 1 m dal ciglio esterno del campo stradale. Essa viola pertanto manife- stamente l’ordinamento comunale sulle distanze da confine. La- vori ad una simile struttura possono pertanto essere eseguiti nella misura in cui l’ordinamento cantonale o comunale diano al pro- prietario una certa garanzia a salvaguardia dei diritti di proprietà o acquisiti.

  1. a) In conformità a quanto previsto all’art. 81 LPTC, edifici e impianti costruiti a norma di legge,che non soddisfano più le prescrizioni invigore, possonoessere mantenutie rinnovati*(cpv.** 1).Tali edifici e impianti possono inoltre essere trasformati, moderatamente ampliati o modificati nella loro utilizzazione, se con ciò non viene aumentata la differenza rispetto alle prescrizioni in vigore e se non vi si oppongono interessi pubblici preponde-ranti o interessi dei vicini (cpv.2). Nella legge edilizia i comuni pos- sono dichiarare ammessa anche la ricostruzione dopo distruzione o demolizione senza rispettare le prescrizioni vigenti dell’edifica- zione normativa (diritto di rifabbricare). Essi disciplinano ipartico- lari tenendo conto degli interessi pubblici e dei vicini**(cpv.** 3). Re- stano riservati particolari obblighi legali di adeguamento o di risanamento, nonché regolamenti particolari del diritto federale o cantonale sull’applicazione di nuove prescrizioni ad edifici ed im- pianti esistenti**(cpv.** 4).*

  2. L’art.81 LPTC protegge lo stato di proprietà in due si- tuazioni diverse. La prima, retta dal diritto cantonale, riguarda i la- vori chepossono essere eseguiti ad una costruzione esistente eretta legalmente e riguardano i lavori di manutenzione, quelli di rinnovo e, a certe condizioni, anche delle modifiche più importanti se con queste il divario con la legislazione non aumenta ancora di più e se non vi si oppongono interessi preponderanti. La seconda situazione, retta dal diritto comunale, concerne invece il cosid- detto «diritto di rifabbricare» in senso stretto, ovvero la possibilità di rifare quanto è andato distrutto o demolito senza dover rispet- tare nel rifacimento le disposizioni in vigore. Giusta l’art. 81 cpv.3 LPTC, spetta ai comuni decidere se vogliono dichiarare ammessa anche la ricostruzione in questa seconda ipotesi. Se i comuni rinunciano a tale prerogativa, la ricostruzione dopo demolizione o distruzione non è ammissibile, mentre per gli interventi meno in- cisivi trova applicazione la legislazione cantonale, a meno cheil comune abbia adottato anche a questo riguardo delle disposizioni

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più severe (art. 107 cpv. 3 LPTC). Giusta l’art. 2 cpv. 2 LE, edifici e impianti esistenti non conformi a questa legge edilizia, possono solamente essere mantenuti. Modifiche di poco conto possono es- sere approvate se non vi si oppongono interessi pubblici.

  1. Come il ricorrente non contesta, con il previsto amplia- mento la già insufficiente distanza della tettoia dalla via pubblica di 1 m verrebbe ulteriormente ridotta e la costruzione verrebbe ubicata a diretto confine con la strada. Con ciò, come giustamente esposto dal comune convenuto, il divario tra la costruzione e la normativa legale verrebbe accresciuto, per cui è chiaroche il pro- gettoè contrarioa quantoprevisto all’art.81 cpv.2 LPTCe nonpuò già per questo motivo essere approvato. Per il comune convenuto, l’art. 2 cpv.2 LE priverebbe poi l’istante di qualsiasi possibilità di apportare degli ampliamenti alla costruzione a parte dei semplici lavori di manutenzione, essendo la normativa comunale più re- strittiva rispetto al diritto cantonale. Anche se la portata chel’ese- cutivo comunale dà all’art. 2 cpv.2 LE non collima esattamente con la sua interpretazione letterale la questione ha comunque nell’e- venienza importanza relativa, giacché il progetto contravviene al diritto cantonale e quindi non può già per questo motivo essere approvato. In ogni caso, anche in applicazione del diritto comu- nale, l’ampliare una costruzione come quella in oggetto nel senso perorato dall’istante non potrebbe essere considerata una «modi- fica di poco conto».La tettoia serve poi da deposito per ogni sorta di pezzo fuori uso, tra i quali figurano molti rottami arrugginiti (vedi la copiosa documentazione fotografica agli atti). L’ulterioreavvicinamento di simili depositi alla via pubblica, oltre ad offrire una triste panoramica dei dintorni, colliderebbe poi verosimil- mente anche con l’interesse alla protezione della salute pubblica, non essendo certo possibile escludere la fuoriuscita di sostanze in- quinanti sul suolo pubblico in caso di piogge. R08 104Sentenza del 20 gennaio 2009

L’interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale è ancora pendente.

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Palavras-chave

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