Asylum applicant’s canton assignment and family unity

d-6515-2009Tribunal Administrativo Federal / Divisão 428 de out. de 2009Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

An asylum seeker challenged her assignment to Canton F., claiming she should be assigned to the canton where her alleged father lived and requesting a DNA test to prove paternity. The Federal Administrative Court held that, even if the man were her biological father, the evidence did not show a close, real, and lived family relationship or any particular dependency required for family unity protection. The court also found a DNA test irrelevant and rejected the request for provisional measures as moot. The appeal was dismissed and costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 27 cpv. 3 LAsi; family unity in canton allocation for asylum seekers: the objection against an allocation decision succeeds only where the applicant shows a protected family relationship within the meaning of Art. 8 CEDU/Art. 13 Cst. In relations beyond the narrow nuclear family, a close, real and lived relationship and, moreover, a particular dependency on the person in Switzerland are required. Where such elements are absent, the question of biological paternity may remain open; evidence that would not affect the outcome need not be taken. The burden of producing evidence rests on the party (consid. 6).

Texto completo

BVGer D-6515/2009

Entscheiddatum: 28.10.2009Publikationsdatum: 09.11.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte IV

D-6515/2009/

{T 0/2}

Sentenza del 28 ottobre 2009

Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,

con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas;

cancelliera Antonella Guarna.

Parti

A._______, dichiaratasi nata il (...),

Congo (Kinshasa),

ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto

Ripartizione fra i Cantoni dei richiedenti l'asilo;

decisione dell'UFM del 5 ottobre 2009 / N [...].

Fatti:

A.

Il 14 luglio 2009, l'interessata - originaria di B._______ (Congo) e dichiaratasi nata il (...) - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera al Centro di registrazione e di procedura di C._______ (di seguito: CRP). Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 agosto 2009, del 10 settembre 2009 e del 30 settembre 2009, nell'ambito del diritto di essere sentito in merito all'attribuzione al cantone) che suo padre biologico - D._______ (Nr. Zemis [...]) ad oggi al beneficio di un permesso di tipo B - vivrebbe in Svizzera, ciò che le sarebbe stato riferito dal suo passatore, il quale sarebbe a sua volta stato informato di tale fatto dalla zia dell'interessata. Quest'ultima non avrebbe avuto nessun contatto con il padre dell'interessata e non ne conoscerebbe l'indirizzo. L'interessata medesima non conoscerebbe suo padre, né saprebbe dove vive, né con che statuto vivrebbe in Svizzera, né sarebbe certa del fatto che egli sarebbe suo padre naturale. Nondimeno, l'interessata ha espresso il desiderio di essere attribuita al Cantone di residenza del padre, ovvero il Canton E._______ (secondo quanto emerso dalle ricerche nel sistema Zemis). Quest'ultimo, dal canto suo, avrebbe telefonato in data 24 agosto 2009 al CRP per chiedere informazioni sulla figlia, in seguito, ha inviato in data 30 agosto 2009 una lettera all'UFM (recte: CRP), chiedendo di potersi prendere cura della figlia.

B.

Il 30 settembre 2009, l'UFM ha assegnato l'interessata al Canton F._______, conformemente all'art. 27 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e nel rispetto dell'accordo sulle proporzioni di ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i cantoni, menzionato agli art. 21 e 22 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

C.

Con decisione incidentale del 5 ottobre 2009 ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi, l'UFM ha attribuito l'interessata al Canton F._______, conformemente alle norme sopraccitate e all'art. 1a cpv. (recte: lett.) e OAsi, respingendo la richiesta della stessa di essere attribuita al cantone di residenza del presunto padre. Detto Ufficio ha pure tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la suddetta decisione.

D.

Il 15 ottobre 2009, l'interessata, in suo nome proprio, e il presunto padre congiuntamente, hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'ordine di eseguire una periza al fine di determinare la paternità del signor D._______ nei confronti dell'interessata.

Diritto:

Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 e 107 cpv. 1 in relazione all'art. 27 cpv. 3 LAsi, nonché art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

Il TAF esamina d'ufficio e liberamente le condizioni di recevabilità delle procedure che gli sono sottoposte (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF 2007/6 consid. 1]).

2.1 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) ha la qualità per ricorrere chi: a) ha parecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; b) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e c) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

2.2 La ricorrente ha la qualità per agire, come pure la capacità di essere parte, indipendentemente dalla questione a sapere se è minorenne o maggiorenne. Infatti, da un alto, se considerata minorenne al momento del deposito della sua domanda d'asilo, vista l'età dichiarata di 16 anni e qualche mese e il modo in cui si espressa, essa dispone della capacità di discernimento, di modo che ella ha il diritto d'agire da sola nella difesa di un diritto strettamente personale (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n° 3) o di farsi rappresentare da un rappresentante legale (art. 11 cpv. 1 e 2 PA), dall'altro lato, se considerata maggiorenne, non v'è motivo di non ammettere la sua capacità di discernimento o la validità della sua rappresentanza. Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in suo nome, rappresentata da un mandatario, in favore del quale essa ha conferito debita procura scritta (cfr. agli atti).

2.3 Visto l'adempimento della qualità d'agire della ricorrente, la legittimità ad agire dell'asserito padre, in suo nome proprio, congiuntamente alla pretesa figlia e in qualità di terzo interessato - come preteso in sede di ricorso (cfr. gravame pagg. 1-4) - può essere lasciata indecisa. D'altronde, l'atto di ricorso presentato è uno solo.

2.4 Inoltre, le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi sono altresì adempiute.

2.5 Di conseguenza, in considerazione di quanto sopra, v'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie tutte le condizioni di recevibilità.

3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato che nel caso di specie non esisterebbe un diritto all'unità della famiglia della ricorrente e di suo padre, poiché i rapporti tra loro non sarebbero definiti e quindi non rientrerebbero nella definizione di famiglia ai sensi dell'art. 1a cpv. (recte: lett.) e OAsi. Inoltre, la richiedente avrebbe reso dichiarazioni confuse sul suo padre biologico e non sarebbe stata in grado di indicare correttamente il suo nome o di fornire il suo indirizzo. Infine, le affermazioni della richiedente, secondo le quali avrebbe saputo della presenza del padre in Svizzera, non sarebbero sufficientemente motivate e dettagliate e, pertanto, non credibili. Di conseguenza, l'UFM ha respinto la richiesta della richiedente di essere attribuita al cantone di residenza del presunto padre biologico e l'ha invece attribuita al Canton F._______.

Nel gravame, l'insorgente ha fatto valere il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), in considerazione del principio dell'unità della famiglia garantito all'art. 27 cpv. 3 LAsi e dell'invocata paternità in favore del signor D._______, il quale sarebbe domiciliato a E._______ ed al beneficio di un permesso B. A sostegno della sua tesi, l'insorgente ha prodotto la copia del suddetto permesso (cfr. allegato al ricorso n. 3) nonché la lettera del padre del 30 agosto 2009, in cui quest'ultimo si è presentato in qualità di padre della ricorrente ed ha garantito di sovvenire ai suoi bisogni (cfr. ibidem n. 4). Di conseguenza, la ricorrente ha asserito di poter esigere che la procedura d'asilo possa continuare nel Canton E._______. Tuttavia, a proposito della paternità del padre, essa ha chiesto che - ritenuta l'assenza di qualsiasi documento dello stato civile che possa comprovarla - venga ordinata una perizia, la quale permetterebbe di dimostrare la paternità del signor D._______.

6.1 Giusta l'art. 27 cpv. 3 LAsi, il richiedente può impugnare soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia la decisione d'attribuzione dell'UFM, che attribuisce il richiedente al Cantone, tenuto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e del richiedente.

6.2 Al diritto al rispetto della vita privata e familiare, consacrato all'art. 8 CEDU e - nella stessa misura all'art. 13 Cost - possono appellarsi principlamente i membri del nucleo familiare in senso stretto, ovvero i coniugi nonché i genitori e i figli minorenni, i quali si presuppone abbiano un legame familiare vissuto ed intatto (v. Sentenza del Tribunale federale 2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 del 25 luglio 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 del 13 febbraio 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; Decisioni del Tribunale federale [DTF] 130 II 281 consid. 3.1 pag. 261, DTF 126 II 335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti; Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/45 consid. 5.1-5-3). Secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, in conformità a quanto ritenuto dagli organi di Strasburgo, al di fuori di questo nucleo familiare tradizionale, possono beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i rapporti familiari o di parentela tra tutti quelli che potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già maggiorenne. In questi rapporti familiari estesi, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone - oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto - un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap (fisico o mentale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario un'assistenza permanente (cfr. DTAF 2007/45 consid. 5.3; Sentenza del TAF D-1020/2007 del 10 novembre 2008 consid. 4.1.1; Sentenza del Tribunale federale 2A.316/2006 del 19 dicembre 2006 consid. 1.1.2, DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1.1.2).

6.3 Nella fattispecie, è d'uopo rilevare che, quand'anche il signor D._______ fosse il padre biologico della ricorrente, il loro legame familiare non sarebbe un legame prossimo, vero e vissuto, conformemente alla giurisprudenza sopraevocata relativa all'art. 8 CEDU, indipendentemente dalla questione di sapere se l'insorgente al momento della sua domanda d'asilo era minorenne o maggiorenne. A tal proposito basti sottolineare - come tra l'altro rettamente evidenziato dall'UFM - che la ricorrente non ha saputo dell'esistenza di suo padre biologico sino al momento dell'espatrio, allorquando ciò le sarebbe stato riferito dal passatore - informato a sua volta dalla zia della ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2009 pagg. 5 e 9). Inoltre, arrivata in Svizzera, l'insorgente non ha saputo indicare né con esattezza il nome dell'asserito padre (G._______ al posto di D._______), né il suo indirizzo (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2009 pag. 5), di cui tra l'altro non era a conoscenza nemmeno la zia che - a dire della ricorrente - le avrebbe consigliato di espatriare in Svizzera perché c'era suo padre, con il quale - in aggiunta - l'insorgente ha dichiarato che la zia non aveva nessun contatto (cfr. ibidem pag. 9). Infine la ricorrente stessa ha affermato di non essere certa della paternità del signor D._______ (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2009 pag. 1). In siffatte circostanze, non si può che partire dal presupposto che vi sia un rapporto prossimo, vero e vissuto tra la ricorrente e l'asserito padre.

6.4 Inoltre, quand'anche si considerasse che la ricorrente sia maggiorenne, il TAF rileva che - oltre all'assenza di un rapporto prossimo, vissuto e intatto tra la ricorrente e il padre - non vi è tra loro alcun un rapporto di dipendenza particolare, come richiesto dalla giurisprudenza evocata. Non risulta infatti che l'insogente sia affetta da un handicap o da una malattia grave. D'altronde non vi sono indizi che la ricorrente abbia bisogno di assistenza o sostegno da parte dell'asserito padre - con cui ella non ha mai avuto una relazione prossima, vissuta e intatta - né negli atti della vita quotidiana, né tantomeno nella sua procedura d'asilo, visto che è rappresentata da un mandatario.

6.5 In considerazione di quanto sopraesposto, può lasciata aperta e indecisa la questione a sapere se il signor D._______ sia effettivamente il padre della ricorrente. Infatti, in ognuna delle ipotesi, tra la ricorrente e l'addotto padre non vi è ad ogni modo un rapporto prossimo, vero e vissuto. Di conseguenza, l'accertamento dell'asserita paternità tramite un'apposita perizia è irrilevante nella presente procedura, ragion per cui la richiesta avanzata in tal senso dall'insorgente deve essere respinta. D'altronde, si rileva che - in virtù dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi - spetta alla parte di fornire o procurarsi eventuali mezzi di prova.

In conclusione a tutto quanto precede, ne discende che l'attribuzione della ricorrente al Canton F._______ non lede in alcun modo il principio dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi.

Di conseguenza, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

Nel contempo, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda volta alla pronuncia di misure provvisionali presentata dalla ricorrente con il suddetto gravame è divenuta senza oggetto.

Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è respinto

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

Comunicazione a:

Rappresentante della ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)

UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)

H._______ (in copia)

Il giudice unico: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna

Data di spedizione:

Palavras-chave

asylumfamily unitycantonal assignmentpaternityDNA evidencesuspensive effectcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the canton assignment violated the family unity principle under asylum law and human rights guarantees.

Decisão extraída

No. Even assuming the man was her biological father, the relationship was not shown to be a close, real, and lived family relationship, nor was any special dependence established.

Fundamentação extraída

The applicant only learned of the alleged father shortly before leaving, could not reliably identify him or his address, and was uncertain about the paternity. There was also no evidence of dependency such as illness, disability, or need of support.

Questão jurídica principal

Whether a DNA expert opinion had to be ordered to establish paternity.

Decisão extraída

No. The alleged paternity was irrelevant because the required close and lived relationship was absent in any event.

Fundamentação extraída

Since the family-unity claim failed regardless of biological paternity, evidentiary clarification through DNA testing would not affect the outcome. The burden to provide evidence lay with the party.

Questão jurídica principal

Whether the request for interim measures remained pending after the merits decision.

Decisão extraída

No. It became moot once the court decided the appeal on the merits.

Fundamentação extraída

A merits ruling rendered the provisional-relief request without object.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.