Asylum non-entry and removal upheld; appeal dismissed

d-5638-2012Tribunal Administrativo Federal / Divisão 45 de nov. de 2012Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court, sitting with a single judge and a second-judge approval, dismissed a Tunisian asylum seeker's appeal against the UFM's non-entry decision of 26 October 2012. The court held that the applicant had no identity documents, his allegations of persecution were implausible, and his remaining claims concerned non-asylum-relevant financial difficulties. It further confirmed the removal order, finding execution to Tunisia admissible, reasonable, and possible. Court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 32 cpv. 3 LAsi; non-entry despite absence of identity documents and second asylum request: where no valid excuse for the missing identity papers is shown, the authority must nevertheless examine whether refugee status is established under Art. 3 and 7 LAsi on the basis of the statements and hearing. Implausible, asylum-irrelevant allegations do not justify entering into the merits. If no grounds exist to refrain from removal, the removal order must be confirmed; execution is admissible, reasonable and possible where no legal or factual obstacle is established (consid. 3-6).

Texto completo

BVGer D-5638/2012

Entscheiddatum: 05.11.2012Publikationsdatum: 30.01.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5638/2012

Sentenza del 5 novembre 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato (...),Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 ottobre 2012 / N [...].

Visto:

la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 24 agosto 2011;

la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 4 gennaio 2012 passata in giudicato il 16 gennaio 2012;

la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 3 ottobre 2012;

i verbali d'audizione dell'11 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 26 ottobre 2012 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 26 ottobre 2012, notificata all'interessato oralmente il medesimo giorno(cfr. atto A 12/1);

il ricorso del 29 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 30 ottobre 2012);

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-la qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente oltre che inverosimili sono irrilevanti ai sensi dell'asilo;

che, in particolare, le dichiarazioni relative agli asseriti pestaggi e minacce che avrebbe subito in patria sono inverosimili per i motivi già esposti nella decisione dell'autorità inferiore a cui si rimanda; che, inoltre, i problemi finanziari e la disoccupazione (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, D41, pag. 5) sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi;

che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, alle cui considerazioni della decisione impugnata, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda;

che, pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accer-tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-te;

che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-sid. 5.6.5-5.7);

che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);

che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);

che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione personale, essendo giovane, in salute ed avendo una formazione nonché un'esperienza professionale oltre che una rete sociale avendo egli vissuto a B._______ (Tunisia) dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 3-4), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);

che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto; le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

Palavras-chave

asylumnon-entryrefugee statusremovalinadmissibilityTunisiaidentity documentsimplausibilitycourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the UFM's non-entry asylum decision was admissible and well-founded

Decisão extraída

The appeal was admissible in principle, but the alleged facts remained implausible and irrelevant for asylum; the refusal to enter into the merits was upheld.

Fundamentação extraída

The applicant produced no identity document and gave no valid excuse. His allegations of beatings and threats were implausible, and financial hardship and unemployment are not asylum-relevant grounds. No new facts or evidence were presented on appeal.

Questão jurídica principal

Whether the removal order had to be set aside or further clarified

Decisão extraída

The removal order had to be confirmed because no statutory reason existed to refrain from ordering removal.

Fundamentação extraída

The court found no basis for further factual inquiry and held that the removal decision complied with the asylum and foreign nationals rules governing removal.

Questão jurídica principal

Whether removal to Tunisia was admissible, reasonable, and possible

Decisão extraída

Removal to Tunisia was admissible, reasonably enforceable, and possible.

Fundamentação extraída

No international-law or asylum-law obstacle existed. Given the applicant's youth, health, education, work experience, and social network in Tunisia, removal was reasonable, and no obstacle to execution was shown.

Questão jurídica principal

Whether the request for exemption from paying an advance on costs remained pending

Decisão extraída

The request became moot once the court decided the case on the merits.

Fundamentação extraída

Because the court ruled on the appeal itself, the request for exemption from an advance payment no longer had a purpose.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.