Asylum non-entry and removal to Gambia confirmed

d-5617-2013Tribunal Administrativo Federal / Divisão 49 de out. de 2013Dismissed

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Resumo Omnilex

A Gambian asylum seeker challenged the Federal Migration Office’s non-entry decision after failing to submit identity documents within 48 hours. The Federal Administrative Court, deciding under the simplified procedure, found his explanations about the missing documents not credible and held that no exception under Art. 32 AsylG applied. It also found no need for further clarification of refugee status and no obstacle to removal to Gambia. The appeal was dismissed, and court costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 32 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 AsylG; non-entry into the merits for failure to produce identity/travel documents. The exception of Art. 32 Abs. 3 lit. a AsylG requires a plausible excusable reason for non-production; implausible or inconsistent statements do not suffice. Where the hearing and file do not disclose indicia of refugee status or of an impediment to removal, no further clarification is required under Art. 32 Abs. 3 lit. b-c AsylG. If no risk of refoulement or inadmissibility under asylum, constitutional, ECHR or CAT standards is shown, removal under Art. 44 AsylG and Art. 83 FNA is admissible, reasonable and possible; the appeal is dismissed and costs follow the outcome.

Texto completo

BVGer D-5617/2013

Entscheiddatum: 09.10.2013Publikationsdatum: 11.12.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5617/2013

Sentenza del 9 ottobre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Gambia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 27 settembre 2013 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 6 settembre 2013;

il documento che l'UFM ha rimesso al medesimo e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo;

i verbali di audizione del 17 settembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del 27 settembre 2013 (di seguito: verbale 2);

il verbale della decisione dell'UFM del 27 settembre 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A12/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;

il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 4 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);

la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale in data 7 ottobre 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino del Gambia, di etnia wolof e di aver avuto quale ultimo domicilio in Patria a B._______ dove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1, p. 4); che sarebbe espatriato a causa di problemi economici e di un raggiro subito in relazione ad un cambio valuta effettuato per un conoscente (cfr. verbale 1, p. 8);

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che nel caso concreto, a distanza di un mese dalla presentazione della domanda di asilo, il ricorrente non ha esibito alcun documento;

che secondo le sue dichiarazioni egli avrebbe perso il proprio passaporto in Gambia durante il viaggio verso il Senegal; che per il medesimo sarebbe difficile procurarsi qualsiasi documento siccome non avrebbe più contatti con il fratello, avrebbe perso il numero di telefono della moglie e successivamente il tentativo di rintracciare i propri famigliari sarebbe fallito (cfr. verbale 1, p. 6 e verbale 2, p. 2);

che le argomentazioni quo al possesso di documenti, come pure quelle addotte relativamente al viaggio di espatrio, risultano inattendibili come rettamente ritenuto nella decisione impugnata a cui si rimanda;

che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale conclude che egli li dissimuli per i bisogni della causa;

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;

che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano irrilevanti ai sensi dell'asilo;

che, in particolare, relativamente al problema riscontrato circa la somma di denaro del conoscente, il ricorrente avrebbe certamente potuto denunciare alle autorità la truffa subita suo malgrado;

che del resto, ai sensi dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti, segnatamente dichiarando le sue generalità, consegnando i documenti di viaggio e di identità, indicando le ragioni della sua domanda d'asilo, designando in modo completo e fornendo eventuali mezzi di prova;

che, ritenute le dichiarazioni dell'insorgente in sede di ricorso relative alla falsità delle allegazioni rese in prima istanza, questo Tribunale ritiene che il ricorrente ha manifestamente violato l'obbligo di collaborare;

che, inoltre, il Tribunale osserva che i nuovi motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo, si fondano su allegazioni particolarmente generiche e prive di qualsivoglia consistenza, non avendo l'insorgente esibito alcuna documentazione idonea a dimostrarli; che, d'altronde, la presentazione a questo stadio della procedura, senza alcun fondamento, di nuovi fatti, conduce a pensare che essi non siano l'espressione della realtà, bensì, al contrario, una motivazione dell'ultima ora fornita meramente per i bisogni di causa;

che, in virtù di quanto precede, non vi è ragione di ritenere verosimile quanto fatto valere dall'insorgente unicamente in sede di ricorso;

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss.);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in virtù di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

che la situazione vigente in Gambia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scolarizzato, ha conseguito la patente di guida per i (...) e ha esperienza lavorativa come (...) (cfr. verbale 1, p. 4); che vi è motivo di ritenere che egli disponga in patria di un'ampia rete sociale considerato che vi risiedono la moglie, i figli, un fratello ed altri parenti sia materni che paterni (cfr. verbale 1, p. 5);

che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, per concludere, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che usando la necessaria diligenza, egli potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);

che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the asylum application had to be entered into under Art. 32(2)(a) AsylG despite no identity documents being produced.

Decisão extraída

The non-entry decision was correct because the appellant failed to produce any identity or travel documents and did not make a plausible excuse under Art. 32(3)(a) AsylG.

Fundamentação extraída

His explanations about losing his passport and being unable to recover documents were found inconsistent and not credible; the court considered that he was concealing documents for the case.

Questão jurídica principal

Whether the exceptions in Art. 32(3)(b) or (c) AsylG required merits examination or further investigation into refugee status or removal obstacles.

Decisão extraída

No further investigation was required and the applicant's statements did not establish refugee status or indicate any need for additional clarification.

Fundamentação extraída

The alleged asylum grounds were deemed irrelevant, generic, unsupported, and in part newly fabricated at appeal stage; the duty to cooperate was violated.

Questão jurídica principal

Whether removal from Switzerland to Gambia and execution of removal were impermissible or unreasonable.

Decisão extraída

Removal was admissible, reasonable, and possible; no legal or factual obstacle was shown.

Fundamentação extraída

No risk of refoulement or treatment contrary to constitutional, asylum, ECHR, or CAT standards was substantiated; the situation in Gambia did not amount to generalized violence and the appellant had personal and social ties there.

Questão jurídica principal

Whether procedural costs should be waived and who bears the court costs.

Decisão extraída

The request to dispense with an advance became moot; court costs were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

Because the appeal was decided on the merits and failed, costs followed the outcome.

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