Asylum non-entry decision and removal order confirmed

d-5047-2013Tribunal Administrativo Federal / Divisão 416 de set. de 2013Dismissed

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Resumo Omnilex

A Georgian asylum seeker appealed an UFM non-entry decision based on failure to submit identity or travel documents within 48 hours. The Federal Administrative Court held that the request for a substantive grant of asylum was inadmissible in this procedural setting. It found no excusable reason for the missing documents, deemed the appellant's statements inconsistent and not credible, and saw no basis for further clarification. The court also held that removal to Georgia was lawful, reasonable, and possible. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, and court costs were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 32 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi; ricorso contro la non entrata nel merito per mancata produzione di documenti d’identità o di viaggio entro 48 ore. In tale procedimento l’oggetto del litigio non può essere esteso alla concessione dell’asilo. L’eccezione del cpv. 3 lett. a presuppone motivi scusabili resi verosimili; mere allegazioni non plausibili o non corroborate non bastano. L’eccezione del lett. b richiede che la qualità di rifugiato risulti già accertata dalle audizioni; contraddizioni sostanziali sui fatti centrali escludono tale esito. In assenza di ulteriori elementi, non si impongono accertamenti supplementari né sull’esigibilità né sull’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (consid. 5-8).

Texto completo

BVGer D-5047/2013

Entscheiddatum: 16.09.2013Publikationsdatum: 28.11.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5047/2013

Sentenza del 16 settembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni Luftensteiner; cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 settembre 2013 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 17 luglio 2013 in Svizzera;

il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

i verbali di audizione del 22 luglio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 22 agosto 2013 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 6 settembre 2013, notificata oralmente al richiedente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;

il ricorso inoltrato dall'interessato il 9 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 settembre 2013);

la copia dell'incarto dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 10 settembre 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;

che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che, nel caso concreto, il ricorrente a distanza di più di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo non ha esibito alcun documento;

che durante l'audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un passaporto e di una carta d'identità (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7); che tuttavia il passaporto gli sarebbe stato rubato a Napoli (Italia) e la carta d'identità gli sarebbe stata portata via dalla polizia durante la perquisizione della sua casa (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7); che in entrambe le audizioni ha dichiarato di non poter fare nulla e di non aver fatto nulla per ottenere i documenti in quanto tutti i documenti gli sarebbero stati sequestrati dalla polizia (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 2);

che nel ricorso l'insorgente ritiene che vi sarebbero motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei documenti; che infatti non potrebbe presentarli in quanto gli sarebbero stati sequestrati e avrebbe dei grossi problemi con le autorità che lo perseguiterebbero;

che tuttavia queste giustificazioni, così come le affermazioni riguardanti la perdita del passaporto, sono poco convincenti; che inoltre, considerando anche che agli atti non vi è traccia di alcuna pratica intrapresa dall'interessato per procurarsi i documenti richiesti il Tribunale ha ragione di credere che egli li dissimuli per i bisogni della causa;

che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;

che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell'interessato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi;

che in particolare le dichiarazioni in materia d'asilo rese dal ricorrente durante le audizioni non possono essere ritenute verosimili in quanto presentano sostanziali contraddizioni in punti chiave del racconto; che, a titolo di esempio, nella prima audizione ha dichiarato di essere stato aggredito una sola volta (cfr. verbale 1, pag. 8); che, invece, durante la seconda audizione ha riferito di un'altra aggressione avvenuta il 2 dicembre 2002 (cfr. verbale 2, pagg.5 e 6); che oltracciò nella prima audizione ha affermato di essere stato aggredito e colpito al volto da un proiettile nella primavera del 2003 (cfr. verbale 1, pag. 9); che invece nell'audizione sui motivi d'asilo ha collocato lo stesso episodio il 26 o 27 dicembre 2002 (cfr. verbale 2, pag. 6); che inoltre soltanto nella prima audizione ha affermato di essere stato fermato e picchiato spesso dalla polizia e di essere anche stato arrestato due volte (cfr. verbale 1, pag. 11); che nella seconda audizione non ha mai riferito di tali episodi; che confrontato con queste incoerenze e contraddizioni le ha giustificate dicendo che nella prima audizione sarebbe stato interrotto ad ogni parola che pronunciava, cosicché non avrebbe potuto esprimersi pienamente (cfr. verbale 2, pag. 9); che, tuttavia, data la rilevanza di tali eventi, non è verosimile che il ricorrente abbia tralasciato di menzionarli in entrambe le audizioni;

che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni dell'UFM;

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 let. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7);

che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);

che la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, dispone di una formazione universitaria e vanta un'esperienza professionale come poliziotto (cfr. verbale 1, pagg. 8 e 9) e come socio di una ditta edile (cfr. verbale 1, pag. 4); che egli dispone in Patria di una rete familiare, dato che vi risiedono i genitori e i suoi due figli (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 6); che inoltre la tossicodipendenza del richiedente non è ostativa all'esecuzione dell'allontanamento in quanto delle terapie di disintossicazione possono essere intraprese in Georgia (cfr. International Organization for Migration [IOM], Information Sheet: Medical Treatment for people with substance use problems in Georgia, pag. 1, Bern/Tbilisi, February 2010); che il richiedente stesso ha affermato di aver avuto accesso nel proprio Paese ad una terapia a base di metadone (cfr. verbale 1, pag. 11);

che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12);

che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the asylum appeal could also seek a grant of asylum despite a non-entry decision

Decisão extraída

That request was inadmissible because the appeal could not extend to the merits of asylum in a non-entry case.

Fundamentação extraída

A non-entry appeal under Art. 32(2)(a) AsylA only reviews the refusal to enter into the asylum claim, not a substantive grant of asylum.

Questão jurídica principal

Whether the appellant showed excusable reasons for failing to produce identity or travel documents within 48 hours

Decisão extraída

No excusable reason was established.

Fundamentação extraída

The explanations about loss or seizure of documents were unconvincing, and the file showed no steps taken to obtain replacement documents; the court considered the documents likely concealed.

Questão jurídica principal

Whether refugee status was apparent from the hearings despite missing documents

Decisão extraída

Refugee status was not established on the basis of the hearings.

Fundamentação extraída

The appellant's statements contained substantial contradictions on core events, so they were not credible and did not justify further clarification.

Questão jurídica principal

Whether the removal order and its execution were unlawful, impossible, or unreasonable

Decisão extraída

Removal was lawful, reasonable, and possible.

Fundamentação extraída

No violation of non-refoulement or human rights guarantees was shown; Georgia was not affected by generalized violence, and the appellant had personal and family ties and access to medical treatment there.

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