Asylum non-entry decision and removal upheld

d-4255-2014Tribunal Administrativo Federal / Divisão 429 de jul. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

A Moroccan national appealed against the Federal Migration Office's non-entry decision on his asylum application and the accompanying removal order. He argued that economic and social hardship in Morocco would endanger his survival and make removal inhuman. The Federal Administrative Court held that his reasons were purely economic and did not amount to a request for protection from persecution under asylum law. It further found no obstacles to removal: the applicant was young, healthy, trained, had work experience and family support in Morocco. The appeal was dismissed insofar as admissible, the lower decision was confirmed, and CHF 600 in costs were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 18 and 31a cpv. 3 LAsi; economic hardship as grounds for asylum and non-entry decisions; claims based solely on unemployment, poverty, precarious living conditions or other socio-economic difficulties do not constitute a request for protection from persecution. Persecution within the meaning of asylum law presupposes human agency and, in the refugee sense, serious prejudice on the grounds exhaustively listed in Art. 3 LAsi. In non-entry proceedings, appellate review is confined to the lawfulness of the refusal to examine the claim; removal is to be upheld where no obstacles under Art. 83 LStr are shown (consid. 3-6).

Texto completo

BVGer D-4255/2014

Entscheiddatum: 29.07.2014Publikationsdatum: 22.10.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-4255/2014

Sentenza del 29 luglio 2014 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (...),Marocco,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM),Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 22 luglio 2014 / N [...].

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 26 giugno 2014 in Svizzera;

i verbali d'audizione del 1° luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 17 luglio 2014 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 22 luglio 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A 13/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera;

il ricorso del 28 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 giugno 2014) nel quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una decisione nel merito e, qualora non gli fosse concesso l'asilo, la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili;

gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 luglio 2014;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;

che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);

che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino marocchino nato e cresciuto in Marocco con ultimo domicilio a B._______ (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che avrebbe lasciato il Marocco per crearsi un futuro migliore in ambito lavorativo e privato (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 4);

che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha ritenuto che il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che in Marocco vi sarebbero problemi di sicurezza economica e sociale che metterebbero in pericolo la sua sopravvivenza; che, altresì l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile perché sarebbe esposto ad una vita inumana e degradante per la mancanza di lavoro e di opportunità in generale;

che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici;

che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 seg. LStr (RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati);

che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;

che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);

che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico, ovvero all'assenza d'un lavoro (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 5); che tale motivo, come manifestamente riconoscibile, non rientra, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi;

che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Marocco possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, per di più, la situazione in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1);

che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, le autorità d'asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio ed alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e riferimenti ivi citati);

che egli è giovane ed ha il diploma come operaio specializzato in elaborazione di alluminio e legno ed ha un'esperienza lavorativa di cinque anni nel campo; che altresì in Marocco dispone di una buona rete famigliare composta dai genitori e dai fratelli (cfr. verbale 1, pag. 5); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una buona rete sociale in patria;

che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

Palavras-chave

asylumnon-entry decisioneconomic reasonsremovalenforceabilitypersecutionrefugee definitioncourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the asylum appeal against the non-entry decision was admissible in substance

Decisão extraída

The appeal could be examined only as to whether the Federal Migration Office rightly refused to enter into the asylum claim; any implicit request for asylum was inadmissible.

Fundamentação extraída

In non-entry cases, appellate review is limited to the lawfulness of the refusal to examine the claim.

Questão jurídica principal

Whether the asylum application satisfied the requirements of a request for protection from persecution

Decisão extraída

The applicant did not make a request for protection against persecution within the meaning of asylum law; he relied only on economic reasons.

Fundamentação extraída

Purely economic motives and general social hardship do not constitute persecution under the statutory definition.

Questão jurídica principal

Whether removal and enforcement of removal were unlawful, unreasonable, or impossible

Decisão extraída

Removal was admissible, reasonably enforceable, and possible.

Fundamentação extraída

The applicant was young, healthy, vocationally trained, had work experience and family support in Morocco; no serious health issues or other obstacles were shown.

Questão jurídica principal

Whether waiver of advance payment of costs was still at issue

Decisão extraída

The request became moot once the court decided the appeal on the merits.

Fundamentação extraída

A decision on the merits replaced the procedural request.

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