Second asylum application inadmissible after final rejection

d-3928-2013Tribunal Administrativo Federal / Divisão 419 de jul. de 2013Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed an asylum appeal against an UFM non-entry decision under Art. 32(2)(e) AsylA. The applicant had previously received a final negative asylum decision and did not show any new, relevant facts or evidence in the second procedure. The court also upheld the removal order to Nigeria, finding no legal or practical obstacle to execution and no basis for provisional admission. The request for exemption from the advance payment became moot. Court costs of CHF 600 were charged to the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; non-entry on a second asylum application after a final negative decision requires indication of intervening facts capable of establishing refugee status or provisional admission. Mere repetition of earlier allegations, unsubstantiated assertions, or generalized references to a deteriorated situation do not suffice. Absent concrete refoulement risks under Art. 5 LAsi, Art. 83 cpv. 3-4 LStr, Art. 3 CEDU or Art. 3 CAT, removal and its execution remain admissible, reasonable and possible; provisional admission is excluded. Considerations on the feasibility of return may include the applicant’s health, age, education and integration prospects in another part of the country (consid. 4-5).

Texto completo

BVGer D-3928/2013

Entscheiddatum: 19.07.2013Publikationsdatum: 21.09.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3928/2013

Sentenza del 19 luglio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 luglio 2013 / N (...).

Visto:

la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 13 aprile 2012 in Svizzera;

la decisione dell'UFM del 31 ottobre 2012 con la quale non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 let. a della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;

la seconda domanda d'asilo in Svizzera che il ricorrente ha presentato in data 16 giugno 2013;

il verbale d'audizione sulle generalità (di seguito: verbale 1) e il verbale di audizione concernente il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 let. e LAsi (di seguito: verbale 2), entrambi del 20 giugno 2013;

la decisione dell'UFM del 3 luglio 2013, notificata al ricorrente il giorno stesso (cfr. atto B16/1), con la quale l'UFM non è entrato nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 let. e LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;

il ricorso del 10 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);

la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 11 luglio 2013;

l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 15 luglio 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano nato a Benin City (Nigeria) e di aver vissuto a B._______, Edo State (Nigeria) sino al suo espatrio avvenuto il (...) 2013;

che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera nel novembre 2012, dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura d'asilo e di non essere ritornato nel proprio Paese d'origine (cfr. verbale 1, p. 4 e p.7), che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo (cfr. verbale 1, p. 9);

che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità ha dichiarato che i motivi d'asilo sono gli stessi già fatti valere nella prima domanda d'asilo, ossia sarebbe espatriato per scappare dalla famiglia musulmana della fidanzata dello zio che l'avrebbe cercato per ucciderlo e vendicare così la scomparsa della donna, perita in un bombardamento insieme allo zio mentre si trovavano in chiesa; che, in caso di rientro Patria egli teme che i musulmani che gli avevano creato problemi prima dell'espatrio possano trovarlo ed ucciderlo (cfr. verbale 2, p. 1);

che, dopo la conclusione della prima procedura di asilo, il medesimo avrebbe lasciato la Svizzera a fine novembre 2012 per recarsi in Italia, a C._______ (provincia di D._______); che in tale paese avrebbe vissuto con la fidanzata sino al (...) 2013, data in cui la relazione sarebbe terminata e avrebbe fatto rientro in Svizzera per depositare una seconda domanda d'asilo;

che, nella decisione del 3 luglio 2013 l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, altresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.- a carico del richiedente;

che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che i motivi adotti in questa nuova procedura d'asilo sarebbero gli stessi già presentati per la prima domanda; che, per di più, sarebbe tornato in Svizzera per chiedere nuovamente asilo in quanto la sua relazione con la fidanzata sarebbe terminata e non avrebbe prospettive concrete in Italia; il ricorrente aggiunge inoltre che la situazione in Nigeria è andata ulteriormente peggiorando, soprattutto i problemi con i musulmani; che, di conseguenza si ritroverebbe esposto a dei rischi accresciuti per la sua sicurezza e incolumità e la sua vita sarebbe davvero in pericolo; che, quindi, l'UFM avrebbe dovuto trattare la sua domanda in modo ben più approfondito;

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 31 ottobre 2012;

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;

che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza;

che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato al suo Paese d'origine tra la crescita in giudicato della decisione del 31 ottobre 2012 e l'inoltro della seconda domanda d'asilo in Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo procedimento di asilo (cfr. verbale 1, p. 6 e verbale 2, p. 1);

che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti);

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;

che considerata la situazione generale in Nigeria e la situazione personale del ricorrente egli è giovane, dispone di una formazione scolastica di base quanto di una pluriennale esperienza professionale come agricoltore; che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2); che, infatti, il ricorrente gode di buona salute;

che, per di più, né la situazione politica né la situazione economica vigenti nel Paese d'origine del richiedente si oppongono all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che, nonostante le tensioni in parte gravi che caratterizzano alcune regioni del Paese, la Nigeria non è afflitta da una situazione assimilabile a una guerra civile o di violenza generalizzata all'interno del territorio nazionale e il richiedente può sottrarsi ad eventuali disordini locali trasferendo il proprio domicilio in un'altra parte del Paese;

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile;

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

Palavras-chave

asylumnon-entrynew factsremovalprovisional admissionrefoulementcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the second asylum application had to be considered on the merits under Art. 32(2)(e) AsylA.

Decisão extraída

No. The applicant raised no new, substantiated facts or evidence suggesting refugee grounds or reasons for provisional admission.

Fundamentação extraída

The first asylum procedure had ended definitively. The new allegations repeated earlier claims and remained unsupported, so the exception to non-entry was not met.

Questão jurídica principal

Whether the removal order and its execution should be annulled or replaced by provisional admission.

Decisão extraída

No. Removal to Nigeria was lawful, reasonably exigible, and possible; no prohibition of refoulement or other removal obstacle was shown.

Fundamentação extraída

The record disclosed no concrete risk under the Constitution, Refugee Convention, ECHR or CAT. The applicant was healthy, young, and able to reintegrate elsewhere in Nigeria.

Questão jurídica principal

Whether the request for fee waiver/advance exemption remained pending.

Decisão extraída

It became moot because the court decided the case on the merits.

Fundamentação extraída

Once the appeal was adjudicated, the request for exemption from the cost advance no longer had a separate object.

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