Asylum non-entry for lack of identity documents

d-3271-2013Tribunal Administrativo Federal / Divisão 417 de jun. de 2013Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed, insofar as admissible, the appeal against the UFM's non-entry decision in an asylum case. The applicant had not submitted a valid identity or travel document within 48 hours and gave inconsistent explanations about a passport allegedly held in Italy. The court found no basis to apply the statutory exceptions and no need for further clarification of refugee status. It also upheld the removal order and found removal to Morocco lawful, reasonable, and possible. Costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 32 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi; non-entry for failure to submit identity or travel documents. A photocopy does not constitute a valid identity document. The exception for excusable non-production requires a plausible and credible explanation; inconsistent statements may justify the inference that documents are withheld. In a non-entry appeal, the merits of asylum cannot be reviewed. The exceptions in Art. 32 cpv. 3 lett. b and c LAsi apply only where refugee status is already established or further clarification is objectively required. If no impediment to removal is shown under Art. 83 LStr and no breach of non-refoulement is apparent, the removal order and its execution are to be confirmed (consid. 3-5).

Texto completo

BVGer D-3271/2013

Entscheiddatum: 17.06.2013Publikationsdatum: 03.07.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3271/2013

Sentenza del 17 giugno 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas,cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 6 giugno 2013 / N (...).

Visto:

la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 28 settembre 2012;

il ritiro, il 22 gennaio 2013, della succitata domanda da parte del richiedente;

il conseguente stralcio della domanda da parte dell'UFM in data 30 gennaio 2013;

la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 22 aprile 2013;

i documenti che l'UFM ha rimesso al medesimo, nel corso di ambo le procedure, mediante i quali lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo;

i verbali di audizione del 5 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1), del 2 maggio 2013 (di seguito: verbale 2) e del 16 maggio 2013 (di seguito: verbale 3);

la decisione dell'UFM del 6 giugno 2013, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;

il ricorso inoltrato dal ricorrente il 7 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);

l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 10 giugno 2013;

l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 12 giugno 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;

che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6 pp. 69-70);

che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;

che la fotocopia del passaporto depositata dal ricorrente non costituisce un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, infatti, essa non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi di legge (cfr. Sentenza del Tribunale E-7458/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1);

che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che l'autore del gravame è venuto a conoscenza della necessità di produrre un documento d'identità già nel corso della sua prima domanda di asilo depositata in Svizzera il 28 settembre 2012; che, nel corso della prima audizione, egli ha dichiarato di non possedere alcun documento d'identità (cfr. verbale 1, p. 7); che, a distanza di oltre sette mesi, egli ha dichiarato di possedere in effetti un passaporto ma questo si troverebbe in Italia (cfr. verbale 2, p. 6; verbale 3, p. 2); che, tuttavia, ad oggi il ricorrente non ha presentato tale documento;

che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità di suddette dichiarazioni relative al possesso dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti per i bisogni di causa;

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;

che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che, come rettamente considerato nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano inverosimili, nonché irrilevanti ai sensi dell'asilo;

che, in particolare, egli non è in grado di fornire il nome del presunto fidanzato (cfr. verbale 2, p. 5; verbale 3, pp. 2 e 4); che, del resto, anche i racconti relativi alla propria omosessualità e alle vicende precedenti l'espatrio risultano vaghi e contraddittori, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia;

che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pp. 725-733 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pp. 90 e ss.);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, per quanto riguarda la situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celibe, ha frequentato le scuole sino all'anno della maturità, è (...) e parla diverse lingue (cfr. verbale 2, p. 4); che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, cinque sorelle e due fratelli (cfr. verbale 2, p. 5; verbale 3, p. 3);

che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

Palavras-chave

asylumnon-entryidentity documentsremovalnon-refoulementcredibilitysummary procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal could challenge the denial of asylum in a non-entry case

Decisão extraída

The request for asylum itself was not reviewable in this appeal against a non-entry decision and was therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

A non-entry appeal is limited to the refusal to examine the asylum claim; asylum merits require a decision on the substance.

Questão jurídica principal

Whether the UFM correctly refused to enter into the asylum application under Art. 32(2)(a) AsylA

Decisão extraída

Yes. The applicant failed to produce a valid identity or travel document within 48 hours and did not make a convincing excuse plausible.

Fundamentação extraída

The photocopy of a passport was not a valid document. His statements about possessing a passport were inconsistent and not credible, so the exception in Art. 32(3)(a) AsylA did not apply.

Questão jurídica principal

Whether the applicant's statements triggered an exception under Art. 32(3)(b) or (c) AsylA

Decisão extraída

No. The hearing record did not establish refugee status, nor did it require further clarification.

Fundamentação extraída

His account, including the alleged relationship and sexual orientation narrative, was vague, contradictory, and not credible; no new elements were presented on appeal.

Questão jurídica principal

Whether removal from Switzerland and its execution were lawful and enforceable

Decisão extraída

Yes. Removal was admissible, reasonable, and possible, and no bar to removal was shown.

Fundamentação extraída

No concrete risk under non-refoulement, the refugee convention, the ECHR, or the anti-torture convention was demonstrated; Morocco was not affected by generalized violence and the applicant had social ties and no medical obstacle.

Questão jurídica principal

Court costs

Decisão extraída

Costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the proceedings.

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