Asylum non-entry based on safe third country Italy

d-3265-2014Tribunal Administrativo Federal / Divisão 419 de jun. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed the appeal against the UFM decision refusing to examine the asylum request under the safe third country rule. The applicant, a Nigerian national with refugee status and a valid residence permit in Italy, had left Italy because of housing and work difficulties. The court held that Italy remained a safe third country, that the applicant had not rebutted the non-refoulement presumption, and that Italy had agreed to readmit him. Removal and execution were held lawful, admissible, reasonable, and possible. Legal aid was refused and court costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; non-entry into asylum proceedings where the applicant may return to a safe third country of prior residence. A state designated by the Federal Council as a safe third country benefits from a presumption of compliance with the non-refoulement principle under Art. 5 cpv. 1 LAsi and Art. 3 CEDU; the presumption may be rebutted only by concrete contrary indications. Where the applicant holds a valid residence status in that state and readmission is assured, the non-entry decision is lawful. Removal may be ordered if no bar under Arts. 14 and 44 LAsi exists and if execution is lawful, reasonable, and possible under Art. 83 LEI/old LStr; young age, education, and work experience may support reasonableness (consid. on execution).

Texto completo

BVGer D-3265/2014

Entscheiddatum: 19.06.2014Publikationsdatum: 19.07.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3265/2014

Sentenza del 19 giugno 2014 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, (...), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 maggio 2014 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 14 febbraio 2014 in Svizzera;

il verbale d'audizione del 19 febbraio 2014 (di seguito: verbale) e lo scritto del (...) aprile 2014 mediante il quale l'interessato si pronuncia in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) (diritto di essere sentito [di seguito: scritto]);

la decisione dell'UFM del 23 maggio 2014, notificata all'interessato tramite la Polizia Cantonale, Gendarmeria Chiasso, in data 5 giugno 2014 (cfr. avviso di notifica e ricevuta; nonché verbale di polizia del 5 giugno 2014), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo del medesimo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi pronunciando il contestuale allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;

il ricorso del 13 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 16 giugno 2014, mediante il quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti di causa all'UFM per una nuova decisione nel merito, nonché ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;

l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 18 giugno 2014;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA;

che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 31a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, nell'ambito dell'audizione e nello scritto in merito al diritto di essere sentito del (...) aprile 2014, l'interessato - cittadino nigeriano di etnia igbo, titolare di un permesso di soggiorno in Italia valido fino al 2017 - ha asserito di avere lasciato l'Italia a causa della mancanza di un lavoro, di un alloggio e delle conseguenti difficoltà riscontrate (cfr. verbale, pag. 6; scritto, pag. 1);

che, nella decisione del 23 maggio 2014, l'UFM ha constatato che il Consiglio federale ha designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi); che il richiedente non avrebbe presentato dei motivi atti a confutare la presunzione del principio di "non-refoulement"; che avendo il richiedente, in Italia, lo statuto di rifugiato, egli avrebbe accesso al mercato del lavoro come gli altri cittadini in funzione alla situazione economica; che inoltre le autorità italiane in data (...) maggio 2014 si sarebbero dichiarate disposte a riaccettare l'interessato sul loro territorio; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha parimenti pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato il rinvio verso l'Italia in quanto, nonostante il riconoscimento della qualità di rifugiato, il trattamento che l'Italia riserverebbe ai rifugiati non sarebbe conforme alla dignità umana; che egli non beneficerebbe infatti di alcuna assistenza, sarebbe senza alloggio e lavoro;

che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2);

che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 1° agosto 2003, l'Italia, come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi);

che il ricorrente beneficia dello statuto di rifugiato in Italia, con relativo «permesso di soggiorno asilo» valido fino al 1° settembre 2017;

che l'Italia, in data (...) maggio 2014, ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio, in quanto titolare del succitato permesso di soggiorno (cfr. atto A18/1 e A19/1);

che, di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte;

che, di conseguenza, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi , di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento;

che la situazione vigente in Italia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che quo alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, con una buona formazione scolastica (cfr. verbale, pag. 3); che egli ha esperienza lavorativa come impiegato (cfr. verbale, pag. 4); che questi fattori potrebbero permettere un effettivo reinserimento nel contesto lavorativo;

che, del resto, le autorità in materia di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare DTAF 2010/41 consid. 8.3.5);

che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Italia;

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il medesimo dispone di un titolo di soggiorno in corso di validità; che, inoltre, le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto;

che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether UFM rightly refused to enter into the asylum claim under Art. 31a(1)(a) AsylA because Italy was a safe third country and willing to readmit the applicant.

Decisão extraída

Yes. The conditions of Art. 31a(1)(a) AsylA were met, so the non-entry decision was upheld.

Fundamentação extraída

Italy is designated as a safe third country; the applicant held refugee status and a valid residence permit there; Italy agreed to readmit him; no facts rebutted the presumption of non-refoulement.

Questão jurídica principal

Whether the removal order and its execution were unlawful, impossible, or unreasonable.

Decisão extraída

No. Removal to Italy was admissible, reasonable, and possible.

Fundamentação extraída

No international-law bar or personal obstacle was shown; the applicant was young, educated, work-experienced, and no serious medical issue appeared in the file; Italy accepted readmission and the permit remained valid.

Questão jurídica principal

Whether the applicant was entitled to legal aid for exemption from court costs.

Decisão extraída

No. The appeal had no prospects of success.

Fundamentação extraída

Because the appeal was manifestly unfounded, the request for legal aid had to be denied.

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