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d-1654-2013 ΓÇó Asylum non-admission and removal to Mongolia upheld
d-1654-2013Tribunal Administrativo Federal / Divisão 48 de abr. de 2013Dismissed
The appellant, a Mongolian national, challenged the Federal Office’s non-admission of her second asylum application and the removal order to Mongolia. The Federal Administrative Court, sitting under the simplified procedure, held that the first asylum case had ended definitively and that she had not shown any new, credible facts or evidence. Her repeated allegations, including claimed sexual abuse and issues concerning her son, were found unsubstantiated and internally inconsistent. The court also held that removal to Mongolia was lawful, reasonable, and possible, so no provisional admission was warranted. The appeal was dismissed and court costs of CHF 600 were charged to her.
Art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; second asylum application after a final negative decision or return to the country of origin: non-admission is permissible unless the hearing reveals indicia of intervening facts capable of substantiating refugee status or provisional admission. Mere repetition of previously rejected allegations, unsupported assertions, and internal contradictions do not suffice; the applicant bears the burden of making new circumstances at least plausible. Removal may be upheld where no non-refoulement risk, no medical obstacle, and no other impediment under Art. 83 LStr are established (cf. consid. 4-6).
Entscheiddatum: 08.04.2013Publikationsdatum: 23.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1654/2013
Sentenza dell'8 aprile 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nata il (...),Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 marzo 2013 / N [...].
Visto
la prima domanda di asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera in data 28 dicembre 2008;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 4 giugno 2009, che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) dell'1° luglio 2009 che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dalla richiedente contro la succitata decisione dell'UFM;
la seconda domanda di asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera in data 12 febbraio 2013;
i verbali di audizione del 22 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 14 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 29 marzo 2013, notificata all'interessata il giorno stesso (cfr. Atto B14/1);
il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 29 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 2 aprile 2013);
la copia dell'incarto parziale dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale in data 2 aprile 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM pervenuto al Tribunale in data 3 aprile 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'insorgente ha dichiarato di essere cittadina mongola nata a B._______ (Mongolia) e di avere vissuto in tale città sino al suo matrimonio avvenuto nel (...) (cfr. verbale 1, pag. 5);
che la ricorrente ha affermato di essere stata in Svizzera una prima volta tra il 28 dicembre 2008 ed il 23 maggio 2010, data del rimpatrio a seguito dell'esito negativo della prima domanda di asilo (cfr. verbale 1, pag. 5); che, in occasione del suo ritorno nel Paese di origine, con l'aiuto di un'amica, avrebbe eluso i controlli dell'aeroporto di Ulaanbaatar (Mongolia) e si sarebbe nascosta in un appartamento della medesima amica (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D62-D74, pag. 8-9); che non avrebbe mai lasciato tale appartamento per timore di essere arrestata dalla polizia; che, infatti, il problema che avrebbe in Patria, già descritto nel corso della prima procedura d'asilo, non sarebbe ancora risolto (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D50-51, pag. 6-7); che, inoltre, dal maggio del 2010 avrebbe subito ripetuti abusi sessuali da parte del marito della summenzionata amica (cfr. verbale 1, pag. 9-10 e verbale 2, D51 e D104-126, pag. 6-7 e 12-14); che, in aggiunta, sarebbero sorti dei problemi anche in merito alla situazione del proprio figlio; che, infatti, quest'ultimo vivrebbe da anni con gli zii i quali, tuttavia, non sarebbero più bendisposti nei confronti del nipote; che, pertanto, anche per questo motivo avrebbe deciso di espatriare insieme al figlio (cfr. verbale 1, pag, 9 e verbale 2, D51, pag. 6-7);
che, nella decisione del 5 marzo 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e, dall'altro lato, che i fatti addotti dalla ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria in quanto inverosimili;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, la ricorrente sostiene che, dopo il proprio ritorno in Mongolia, si sarebbero verificati nuovi fatti determinanti; che, in particolare, la situazione già descritta nella prima procedura si sarebbe aggravata; che, inoltre, avrebbe subito gravi violenze sessuali; che, la sua procedura sarebbe stata esaminata in maniera sbrigativa ritenuto che l'UFM liquiderebbe a priori le sue dichiarazioni come arbitrarie sulla base dell'esito della prima procedura; che, oltretutto, andrebbe considerata la situazione relativa al figlio; che quest'ultimo vivrebbe illegalmente a C._______ (Austria) presso una famiglia di immigrati mongoli; che, in questo senso, le Autorità svizzere dovrebbe in primis permettere la riunificazione tra l'insorgente ed il figlio; che, infine, l'allontanamento verso la Mongolia sarebbe inesigibile e, pertanto, andrebbe quantomeno concessa l'ammissione provvisoria;
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, chiesto l'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 4 giugno 2009 a seguito della sentenza del Tribunale del 1° luglio 2009;
che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, infatti, i motivi adotti dall'insorgente nella presente procedura sono sostanzialmente i medesimi già oggetto della prima domanda di asilo; che tali motivi sono già stati giudicati inverosimili; che, d'altronde, la ricorrente non ha saputo fornire alcuna prova concreta atta a modificare il giudizio d'inverosimiglianza già espresso nel corso della prima procedura d'asilo; che, in particolare, non ha prodotto il benché minimo documento a comprova della procedura giudiziaria che sarebbe stata aperta nei suoi confronti in Patria; che, d'altronde, ella ha affermato di non sapere nemmeno lo stadio attuale dell'evocata procedura penale; che, pertanto, è pure inverosimile che l'insorgente abbia vissuto quasi due anni nascosta in un appartamento, così come le conseguenti violenze sessuali che avrebbe subito; che, anche in merito alla situazione del figlio, la ricorrente si è limitata ad affermare, in maniera generica, che lo stesso vivrebbe illegalmente a C._______ presso una famiglia mongola; che, tuttavia, ella non ha saputo fornire alcun dato concreto circa le generalità di tale famiglia o l'indirizzo presso cui vivrebbero; che, oltretutto, nel corso della prima procedura d'asilo, l'insorgente ha affermato che il figlio vivrebbe con la di lei madre (cfr. verbale del 9 gennaio 2009, pag. 3 relativo alla prima domanda di asilo); che, tuttavia, nella procedura in oggetto la ricorrente ha sostenuto che sua madre sarebbe deceduta quando ella sarebbe stata piccola (cfr. verbale 1, pag. 5) e che il figlio vivrebbe da parecchi anni presso sua sorella (cfr. verbale 2, D51, pag. 6); che, in considerazione di tali contraddizioni, vi è ragione di ritenere come inverosimili anche le dichiarazioni relative al figlio;
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza; che, in particolare, non soccorrono la ricorrente gli evocati problemi che avrebbe avuto con l'interprete; che, infatti, l'insorgente ha sempre dichiarato di ben comprendere l'interprete e, apponendo la propria firma in calce ai verbali, ha attestato la fedefacenza dei verbali alle proprie dichiarazioni;
che, alla luce di quanto evocato, vi è dunque ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti);
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che la ricorrente è giovane, ha frequentato le scuole dell'obbligo e la scuola professionale per infermieri; che ella ha esercitato la professione di infermiera e di commerciante di vestiti; che, inoltre, la medesima può contare sul sostengo della sorella e, ritenute le dichiarazioni contraddittorie ed inverosimili relative alla propria situazione famigliare, vi è motivo di ritenere che abbia in Patria una rete sociale maggiore di quella dichiarata (cfr. verbale 1, pag. 2-4);
che la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, conseguentemente, l'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: