Asylum non-entry and removal to Nigeria confirmed

d-1407-2013Tribunal Administrativo Federal / Divisão 422 de mar. de 2013Dismissed

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Resumo

A Nigerian applicant appealed against the UFM’s non-entry decision on a second asylum application and the associated removal order. He argued that he had returned to Nigeria after the first asylum case and that his return showed new relevant facts; he also sought subsidiary protection and waiver of an advance on costs. The Federal Administrative Court held that his statements were inconsistent with the signed hearing records and that no credible new facts were shown. It confirmed the non-entry decision, held removal to Nigeria admissible, reasonable and possible, dismissed the appeal, and imposed CHF 600 in court costs.

Regest

Art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; repeated asylum application after a final negative asylum decision or after return to the country of origin during pending proceedings is inadmissible unless the hearing reveals credible new facts or evidence capable of establishing refugee status or temporary admission. Mere party assertions, contradicted by the hearing record and lacking corroboration, do not suffice. Where no credible indication of such intervening facts exists, the non-entry decision is upheld; removal is then to be examined under Art. 83 LStr and may be confirmed if it is lawful, reasonable and possible, absent non-refoulement or medical obstacles.

Texto completo

BVGer D-1407/2013

Entscheiddatum: 22.03.2013Publikationsdatum: 23.05.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1407/2013

Sentenza del 22 marzo 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 marzo 2013 / N [...].

Visto

la prima domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 18 ottobre 2009;

la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 9 novembre 2009 che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, passata in giudicato in data 18 novembre 2009;

la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 19 febbraio 2013;

il verbale di audizione del 25 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1), nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) di medesima data (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 15 marzo 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Atto B20/1);

il ricorso inoltrato dal ricorrente il 15 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);

la copia dell'incarto parziale dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in data 18 marzo 2013;

l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 19 marzo 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano nato a B._______ (Nigeria) e di avere vissuto a C._______ (Nigeria) dal 2000 all'ottobre del (...), data del suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 3-5);

che egli ha affermato di essere rimasto in Svizzera, una prima volta, dall'ottobre del 2009 sino all'aprile del 2010; che, a seguito della decisione negativa in materia di asilo, avrebbe raggiunto l'Italia dove sarebbe rimasto ininterrottamente sino al suo recente ritorno in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 5); che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo rispetto a quelli già adotti nel corso della prima procedura di asilo (cfr. verbale 1, pag. 8); che, tuttavia, sarebbe tornato in Svizzera in quanto in Italia non avrebbe né un lavoro, né un futuro (cfr. verbale 1, pag. 8);

che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a riguardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha espressamente ribadito di non essere ritornato in Patria nel periodo intercorso tra la prima domanda di asilo e la domanda di asilo in oggetto; che, inoltre, i motivi per cui chiede asilo sono gli stessi già fatti valere nella prima domanda di asilo; che, infine, ha aggiunto che dovrebbe tornare nel Paese di origine il prossimo dicembre in quanto potrebbe esserci una riconciliazione a seguito di un incontro previsto per agosto 2013;

che, nella decisione del 5 marzo 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, altresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.- a carico del richiedente;

che, nel ricorso, il ricorrente sostiene di essere rientrato in Nigeria dopo la conclusione della prima procedura d'asilo e di avere riportato questa circostanza nel corso delle audizioni; che, tuttavia, egli non sarebbe in grado di spiegare perché l'evocato ritorno in Patria non risulti nei verbali; che, quo ai motivi di asilo, in Nigeria la polizia lo avrebbe cercato a causa dei problemi già fatti valere nel corso della prima domanda di'asilo; che, infine, la propria situazione personale sarebbe drammatica e la Nigeria sarebbe in costante peggioramento, di modo che il suo allontanamento non sarebbe esigibile; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, chiesto l'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;

che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 9 novembre 2009;

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;

che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato in entrambe le audizioni di non essere rientrato nel suo Paese di origine tra la conclusione della prima domanda di asilo e l'attuale procedura, nonché di fare valere i medesimi motivi già invocati nel corso della prima procedura (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2);

che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza; che, segnatamente, l'asserito ritorno in Patria è stato accennato unicamente nel ricorso; che, tuttavia, tale circostanza è in netto contrasto con quanto affermato nei verbali; che l'insorgente, apponendo la propria firma in calce ai verbali, ha confermato la veridicità dei medesimi e la loro fedefacenza alle dichiarazioni rilasciate; che, di conseguenza, l'evocato ritorno in Patria è inverosimile;

che, alla luce di quanto espresso, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti);

che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;

che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;

che il ricorrente è giovane e vanta un'elevata formazione scolastica essendo laureato in (...) (cfr. verbale 1, pag. 4); che egli ha esperienze professionali di venditore (cfr. ibidem); che, in considerazione dell'inverosimiglianza delle proprie dichiarazioni, vi è motivo di credere che l'insorgente disponga in Patria di una rete sociale più ampia di quella dichiarata; che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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