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c-3668-2012 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
c-3668-2012Tribunal Administrativo Federal / Divisão 310 de dez. de 2012Inadmissible
The Federal Administrative Court, sitting as a single judge, held that the appellant did not pay the CHF 400 advance on costs ordered by interim decision of 18 October 2012 within the time limit, despite being warned that non-payment would lead to non-entry. The appeal against the UAIE’s decision of 30 May 2012 rejecting invalidity insurance benefits was therefore inadmissible. The court ordered no procedural costs.
Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF; non-payment of an advance on costs after due warning justifies non-entry on a manifestly inadmissible appeal. Where the court orders an advance and sets a time limit under threat of non-entry, failure to comply within that time renders the appeal inadmissible without examination on the merits (consid. 1). The single judge may decide accordingly in summary form; if the appeal is not entered into, procedural costs may be waived according to the operative part.
Entscheiddatum: 10.12.2012Publikationsdatum: 21.12.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-3668/2012
Sentenza del 10 dicembre 2012 Composizione Giudice unico: Francesco Parrino; cancelliere Dario Croci Torti. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 30 maggio 2012).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 30 maggio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata il 28 ottobre 2011 da A._______, nato il ;
in data 29 giugno 2012, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale;
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia di diritto alla rendita possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
con decisione incidentale del 18 ottobre 2012, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto il ricorrente di versare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa decisione, un anticipo dell'ammontare di 400.- franchi, con comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso;
detta decisione è stata ricevuta dal ricorrente il 24 ottobre 2012;
l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, né fino ad oggi;
il ricorso è pertanto inammissibile;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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